ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E CONCESSIONE EDILIZIA IMPLICTA – IL PAGAMENTO DEGLI ONERI (E NON SOLO) NE CONDIZIONA L’OPERATIVITÀ – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 24.04.2017, Pres. Pennetti, Rel. Burzichelli
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 24.04.2017, n. 279
EDILIZIA ED URBANISTICA – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ EX ART. 14, CO. 2, L.R. 16/2016 – PAGAMENTO A TITOLO DI OBLAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA – L’OMESSO PAGAMENTO COMPORTA IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO
EDILIZIA ED URBANISTICA – SILENZIO ASSENSO – IL VERSAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI E LA PRODUZIONE DELLA PERIZIA GIURATA COSTITUISCONO REQUISITI DI EFFICACIA DEL TITOLO EDILIZIO
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento emesso dall’Amministrazione comunale, rilevando l’insussistenza del fumus boni juris, tenuto conto, che l’art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 16/2016 subordina il rilascio del permesso in sanatoria al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia.
Il perfezionamento del titolo concessorio per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, della legge regionale n. 17/1994, non comporta l’efficacia del medesimo costituendo i successivi adempimenti, di cui ai commi 6 e 7 (comunicazione di inizio lavori, versamento degli oneri concessori e deposito della perizia giurata che asseveri la conformità urbanistico-edilizia, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio), condizione di efficacia del medesimo.
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