APPALTI – BANDO – CLAUSOLE NON ESCLUDENTI – Tutela cautelare – Mancanza di periculum – Tar Palermo, ord. 27.2.2017, n. 246, pres. est. Ferlisi.
Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Clausole del bando non escludenti – Periculum – Mancanza.
Il Tar ha rigettato la domanda di sospensione
- – del Bando di gara avente ad oggetto l'affidamento quinquennale, mediante convenzione, dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia;
- – del Capitolato Tecnico ed in particolare: art. 3 laddove dispone che nel caso di indisponibilità delle ditte produttrici a stipulare direttamente con l'impresa aggiudicataria un contratto di manutenzione o fornire parti di ricambio, l'Azienda Ospedaliera vi provvederà direttamente, addebitando all'impresa appaltatrice tutti i costi relativi; art. 10, comma 10, laddove dispone che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività: <presentare, presso ogni singolo committente, i contratti con le aziende produttrici delle apparecchiature di altissima complessità di cui all'elenco precedente;
- – dell'Allegato 4 – Schema di convenzione – dove all'art. 3 (ricalcando il disposto dell'art. 10 del Capitolato tecnico) dispone che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività: presentare, presso ogni singolo committente, i contratti con le aziende produttrici delle apparecchiature di altissima complessità di cui all'elenco precedente.
Il rigetto è stato motivato perchè, a prescindere da ogni valutazione sul fumus, non sussiste il presupposto del periculum in mora, in quanto la stessa ricorrente espone, testualmente, che “Le norme impugnate … non precludono ex se la partecipazione alla gara – non si tratta cioè di cause escludenti – ma è evidente siano tese a favorire certi operatori economici a discapito di altri”;
________________
Per leggere il provvedimento cliccare sul link sottostante
Category: Contratti