Category: Ordinanze
EDILIZIA – Abusi – sanzione pecuniaria – La crisi economica incide sul contemperamento degli interessi in sede cautelare – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 723, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Edilizia – Abusi – Ordinanza di ingiunzione per sanzioni amministrative. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Contemperamento degli interessi – Prevalenza dell’interesse privato alla sopravvivenza dell’azienda – Sussiste –
Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta da una impresa per sospensione di ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative in materia edilizia: – ritenuto che l’immediato esborso di euro 20.000,00 (salvo rivalsa all’esito di un giudizio che, secondo l’ordinaria durata dei procedimenti, non potrebbe intervenire in tempi ravvicinati) possa concretizzare, specie nell’attuale congiuntura economica sfavorevole, un significativo pregiudizio, tale da poter compromettere la sopravvivenza (o comunque la solvibilità) di imprese di dimensioni medie, sovente già afflitte dai noti, cronici, ritardi nei pagamenti dei clienti anche pubblici; – e quanto alla ripetibilità delle somme eventualmente versate, occorre tener conto della peculiare situazione degli enti locali siciliani, un gran numero dei quali ha progressivamente deliberato procedure di riequilibrio o addirittura dissesto, con evidente compromissione delle ragioni dei creditori
EDILIZIA – CONCESSIONE IN SANATORIA – Diniego – Sospensione
TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 762 ord. Pres. est. Elefante
1. Edilizia Urbanistica – Abusi edilizi – Concessione o permesso in sanatoria- Sanzione pecuniaria – Esame ammissibilità – Necessità.
2. Giudizio cautelare- fumus – omessa valutazione del profilo – ordine di riesame del provvedimento impugnato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la domanda cautelare avverso il provvedimento di diniego del permesso di sanatoria astrattamente definibile mediante una sanzione pecuniaria considerato la fondatezza della censura in merito alla sussumibilità della fattispecie tra quelle astrattamente definibili mediante pagamento di una sanzione avente di natura solo pecuniaria. -disponendo che il Comune resistente provveda a valutare tale profilo ed integrare eventualmente il provvedimento impugnato entro il termine di giorni trenta dalla notifica/comunicazione dell’ordinanza.
CASSA INTEGRAZIONE – Situazione di crisi aziendale – TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, ord. – Pres. est. Brugaletta
TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 767 ord. Pres. est. Brugaletta,
1. I.N.P.S. – Richiesta di integrazione salariale- Ammissione cassa integrazione – Situazione di crisi aziendale – Discrezionalità tecnica
2. Processo amministrativo- Giudizio Cautelare- Fumus – Insussistenza- Situazione di crisi aziendale – Discrezionalità tecnica.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare avverso il provvedimento adottato dall’’INPS avente ad oggetto la reiezione alla richiesta di integrazione salariale nonché avverso il silenzio serbato dal Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee –aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di diniego dell’ammissione alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi con l’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale.
OSARE IN SEDE CONCORSUALE NON PAGA
TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 765, ord., pres. Brugaletta, est. Burzighelli.
Concorso – Autotutela – Annullamento di alcuni quesiti equivoci o fuorvianti e disorientanti – Attribuzione del punteggio alle risposte esatte – Esclusione del peso delle risposte a tali quesiti per rispetto della par condicio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti avverso la graduatoria -riformulata in autotutela dall’amministrazione- nonché avverso gli atti presupposti emessi dalla commissione esaminatrice del concorso -con i quali si era proceduto ad annullare alcuni quesiti erronei – ritenendo di non dovere attribuire il prescritto punteggio per le risposte comunque esatte fornite dai ricorrenti in relazione ad alcuni quesiti equivoci o fuorvianti in quanto l’annullamento è stato disposto al condivisibile fine di riequilibrare la posizione di chi avesse prudentemente evitato di rispondere a fronte dell’incongruenza fra domanda e risposte con quella di chi, invece, avesse “osato” una risposta nella speranza che la stessa coincidesse con quella prescelta dalla commissione esaminatrice, ovvero avesse risposto nell’inconsapevolezza di tale incongruenza.
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO- regolare attività lavorativa e disponibilità di un reddito che gli permetta un adeguato sostentamento in Italia. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, pres. est. . Pennetti.
Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, n. 428, pres. est. . Pennetti.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Questura di Catania con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del ricorrente, invitandolo, contestualmente, a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni.
Il TAR ha ritenuto che i motivi di censura proposti dal ricorrente e la documentazione allegata al ricorso non sono idonei ad intaccare l’impianto dell’impugnato diniego, incentrato sull’esiguità del reddito del ricorrente.
Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di svolgere regolare attività lavorativa e la disponibilità di un lecito reddito sufficiente al sostentamento in Italia.
SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER I SOGGETTI DISABILI MAGGIORENNI – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado) Massima redatta da Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 568, pres. Guzzardi, est. Mulieri – Ordinanza
1. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado – Sussiste.
2. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Limite di iscrizione di alunni maggiorenni disabili – Applicabile solo per la scuola dell’obbligo.
1. In materia di istruzione pubblica, non si rinviene dal tessuto normativo alcuna disposizione che osti all’iscrizione dell’alunno disabile, il quale abbia già compiuto diciotto anni, alla prima classe della scuola secondaria di II grado, emergendo la volontà del legislatore di favorire percorsi di istruzione con carattere di continuità tra i diversi gradi della scuola.
2. La regola per cui l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del diciottesimo anno d’età – superato il quale, gli stessi hanno il diritto di completare gli studi frequentando appositi corsi per adulti – vale solo per il completamento della scuola dell’obbligo, e non già ai fini dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado (conforme, T.A.R. Palermo n. 2520/2013; T.A.R. Reggio Calabria n.17/2015).
ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENZE – Prova orale – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016, pres. G. Penetti; rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.5.2016, n. 364, pres. G. Penetti, rel.F. Bruno
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di avvocato – Abilitazione all’esercizio della professione forense – Esame orale
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento (verbale della II^ sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2014, presso la Corte di Appello di Catania) con cui la ricorrente è stata dichiarata, all’esito della prova orale, non idonea all’esercizio della professione di avvocato, ordinando alla Commissione, in diversa composizione, di riconvocare la ricorrente per la riedizione della prova orale, rispettando le disposizioni la cui violazione è stata dedotta col motivo di ricorso.
Il TAR ha ritenuto che il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione della regola che impone la preventiva predisposizione di un elenco di domande, relativo ad ogni materia d’esame, da sottoporre a ciascun candidato mediante sorteggio (cfr. in giurisprudenza, ex multis, Tar Catania, IV, 789/2016; 2943/2015; 2331/2015; CGA 682/2015).
ESAMI DI ABILITAZIONE – ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – PROVE SCRITTE Ordinanze TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016
TAR Catania, sez. IV, Ordinanze 21.04.2016, n. 314 e 315 – Pres. G. Penetti; Rel. P. M. Savasta
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – abilitazione alla professione di psicologo – esami di abilitazione – prove scritte – ammissione prove orali
I ricorrenti ha impugnato il bando di abilitazione alla professione di psicologo, pubblicato dall’Amministrazione resistente, ivi compreso l’elenco degli ammessi alla prova orale; il verbale di svolgimento della terza prova degli esami di abilitazione alla professione di psicologo; il verbale di correzione dell’elaborato della odierna ricorrente; il giudizio assegnato dalla Commissione giudicatrice in calce allo stesso elaborato; tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione giudicatrice, nonché tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.
Il TAR ha respinto le domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ritenendo che la motivazione deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo e non deve riguardare l’intera griglia di valutazione.
GIUDIZIO CAUTELARE – PRESUPPOSTI – Fumus boni juris e periculum in mora in tema di armi – Rapporto
Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 10 marzo 2016, due interessanti coppie di ordinanze emesse dalla IV sezione del T.A.R. Catania: la prima in materia di impugnazione del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; l'altra coppia in materia di impugnazione di provvedimenti di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La Sezione per casi apparentemente analoghi, quanto meno con riguardo alla chiesta misura cautelare, ha adottato decisioni opposte di accoglimento e di rigetto; ciò evidentemente sul presupposto, non manifestato, del “livello” di fumus apprezzato.E' difficile, tuttavia, configurare un livello: il fumus esiste o non esiste
ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 11.10.2016, Pres. Pennetti, Rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 11.10.2016, n. 744 (Cfr. Ord. n. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)
Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Sufficienza del richiamo.
E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico, in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati, ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati.
Nota: il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto del Ministero della Giustizia, con cui sono state nominate la commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello; i verbali delle sottocommissioni esaminatrici, nonché il provvedimento con cui la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Il TAR, dando francamente atto di operare diversamente dalle decisioni analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata da recente, ha ritenuto insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura riguardante l’attribuzione del mero voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione esaminatrice insediata presso la Corte d’Appello di L’Aquila, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati; Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)
N. 00744/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01602/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2016, proposto da:
***, rappresentata e difesa dagli avvocati *** domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del Ministero della Giustizia del 12-11-2015, con il quale sono state nominate la commissione istituita c/o il Min. della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello, nonché del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 4-12-2015, con il quale sono state nominate le ulteriori sottocommissioni;
-dei verbali del 18-12-2015, del 15-1-2016, del 12.02.2016, del 1°-12-2015 n. 1 e della nota allegata;
-del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nella vicenda in esame – diversamente da quelle analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata, adottate nella presente e nella precedente udienza camerale – il ricorso non risulta assistito da profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, relativamente alla censura inerente il voto numerico, al fatto che il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di L’Aquila, contiene il riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati;
Considerato che anche le ulteriori censure dedotte non appaiono, ad un primo esame, apprezzabili;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Francesco Bruno |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO