Category: b) T.a.r. Sicilia
CONCORSO PUBBLICO – Impugnazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell’area di Comparto e dell’area dirigenziale medica e professionale Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.05.2016, n. 367, Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Selezione pubblica – Impugnazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell'area di Comparto e dell'area dirigenziale medica e professionale
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria di cui al bando di concorso avente ad oggetto "selezione pubblica – per soli titoli – per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell'area di Comparto e dell'area dirigenziale medica e professionale”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale impugnato con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.
Il TAR, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto la riformulazione della graduatoria di cui alla selezione pubblica de qua mediante attribuzione al ricorrente del punteggio per “l’avvenuto conferimento in suo favore dell’incarico di “responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nonché ( per il) possesso della qualifica di Operatore Socio Assistenziale”.
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha comportato una violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza del CGA n. 617/2015, con cui era stato statuito che “immotivatamente l’Amministrazione non ha ritenuto valutabili (fra) i titoli vantati dal ricorrente … l’avvenuto conferimento in suo favore dell’incarico di “responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nonché (il) possesso della qualifica di Operatore Socio Assistenziale”.
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) – Aiuti Comunitari – Strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) – Ordinanza TAR Catania, IV, 12.5.2016, Pres. G. Pennetti, rel. G. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 361; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Programma Sviluppo Rurale (PSR) – Aiuti Comunitari – Strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR).
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di archiviazione della domanda di aiuto – PSR Sicilia 2007/2015 misura 112 pacchetto giovani -, in quanto la documentazione della Camera di Commercio comprovante la data di insediamento dell’azienda del ricorrente non era stata prodotta in giudizio mentre era stata prodotta in allegato al ricorso gerarchico ovvero nella fase di decisione del ricorso amministrativo.
Divieto di detenere armi e munizioni Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 357; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno 1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Divieto di detenere armi e munizioni
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui la Prefettura di Catania ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione armi e munizioni, in quanto sprovvisto dei necessari requisiti cautelari, dal momento che la valutazione discrezionale operata dalla Prefettura risulta fondata sulla pronuncia di una condanna penale a carico del ricorrente per i reati di ingiuria e, soprattutto, di minaccia. Il TAR ha, altresì, condannato alle spese della fase cautelare.
ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – Accesso alla prova orale – Elaborati scritti non sufficienti – TAR Catania, IV, 12.05.2016, ordinanze, pres. G. Pennetti, rel. Pennetti e Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 371 e 353; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno; P.M. Savasta
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di abilitazione alla professione di psicologo – Accesso alla prova orale – Elaborati scritti non sufficienti.
Il TAR ha rigettato le istanze di sospensione cautelare dei provvedimenti di non ammissione alla prova orale formulate dalla Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di Psicologo presso l'Università degli Studi di Messina. Quanto alla censura inerente la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 dei criteri di valutazione per l’esame, il TAR ha statuito che la motivazione non deve riguardare l’intera griglia di valutazione, ma deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo; Quanto all’ulteriore censura, relativa al breve lasso di tempo dedicato dalla Commissione alla correzione e valutazione di ciascun compito, il TAR non si discosta dall'indirizzo consolidato (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13-04-2016, n. 1446), in base al quale “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati: in primo luogo manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati”.
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – Diniego – TAR Catania, IV, 12.05.2016, ord. pres. G. Pennetti, rel. G. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 368; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1.
Processo amministrativo – Accesso agli atti amministrativi – Informativa prefettizia, diniego ai sensi dell’art. 24, co. VI, lett. c), L. 241/1990.
Il TAR ha rigettato la domanda di accesso agli atti amministrativi, proposta dalla società ricorrente considerato che sussiste la preclusione all’ostensione giacché essi risultano essere riconducibili al novero di quelli che, mediante ricorso a DD.MM. (nel caso di specie, ad opera del D.M. 415/1994), possono essere esclusi dall’accesso a norma della lettera c) del sesto comma dell’art. 24 della L. n. 241/1990, “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI E RAPPORTI SOCIETARI – Fattispecie (ord. Tar Catania, IV, 26.5.2015, n. 514, confermata da C.G.A. 4.9.2015, n. 547)
Tar Catania, IV, 26.05.2015, n. 514, ord. pres. Pennetti, est. Savasta (confermata da C.G.A. 4.9.2015, n. 547, ord., pres. Lipari, est. Mineo).
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Utilizzo transitorio di manodopera ed mezzo di lavoro – Irrilevanza.
Non sono di per sè indice di pericolo di condizionamento mafioso nè l’utilizzo transitorio di manodopera e di un mezzo di lavoro consentito da un fratello nè la semplice compartecipazione in una società in presenza di particolari modalità.
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Nota
Il Tar ha accolto la domanda cautelare:
- ritenuto che proprio il rapporto di parentela tra i due fratelli (e, quindi, la mancata instaurazione di un rapporto tra “estranei”) può giustificare l’utilizzo transitorio (e per periodi diversi) di manodopera e di un escavatore;
- ritenuto che la compartecipazione in società terza, con le modalità descritte in ricorso e non smentite dall’Amministrazione, non sembra dirimente per stabilire la sussistenza di un collegamento tra le due ditte;
- ritenuto, infine, che non può essere condiviso quanto affermato dall’Amministrazione circa la valenza dell’autorizzazione da parte del competente Giudice nei confronti dell’Amministratore giudiziario della Ditta G. S. di avvalersi della Ditta del ricorrente, poiché vero è che tale valutazione presuppone la mancata conoscenza dell’interdittiva antimafia da parte del giudice, ma tale circostanza avrebbe potuto essere significativa ove il provvedimento fosse stato adottato senza la conoscenza della collusione della Ditta G. S. con la mafia, in considerazione, per altro, delle altre ragioni, ad avviso del Collegio, insufficienti, per come sopra chiarito, a determinare il collegamento tra le due ditte.
Il C.G.A. ha confermato la decisione di primo grado ritenuto che allo stato non si manifestano motivi che possono giustificare di discostarsi dall’assetto cautelare deciso in prime cure.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – ESISTENZA DI “COINTERESSENZE ECONOMICHE” – Desumibili da intercettazioni telefoniche (ruolo di rilievo dell’istruttoria del giudice) – Tar Catania, IV, 27.11.2015 e C.G.A. 26.2.2016
Tar Catania, sez. IV, 27.11.2015, n. 1079, pres. Pennetti, rel. Savasta (rigetta domanda cautelare)
C.G.A. 15.1.2016, n. 80, ord. istr., pres. Zucchelli, est. Carlo de Mohac (dispone istruttoria)
C.G.A. 26.2.2016, N. 135, ord. pr. Zucchelli, est. Gaviano (annulla Tar Catania 1079/2015).
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rilevanze delle cointeressenze economiche – Indizio rilevato da intercettazioni telefoniche – Sufficienze o meno.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Vizio di eccesso di potere – Verifica – Potere istruttorio da parte del giudice amministrativo – Richiesta di informazioni al prefetto sulle “risultanze investigative” svolte in momenti diversi.
1. Secondo il Tar il pericolo di condizionamento mafioso di un’impresa da parte di un’altra appartenente ad un parente coinvolto in reati di mafia è desumibile dall’esistenza di “cointeressenze economiche” (nel caso di specie emergenti da intercettazioni telefoniche).
2. Il giudice amministrativo d’appello ha chiesto al prefetto chiarimenti sulle “risultanze investigative” con riferimento a due momenti diversi e, all’esito, ha accolto la domanda cautelare.
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Note
Le soluzioni dei giudici di primo e secondo grado sono contrapposte.
I provvedimenti impugnati sono:
– del provvedimento 28 luglio 2015 n. 42078 con il quale il Prefetto di Catania ha disposto l’interdizione della ricorrente ai sensi dell’art. 84, IV comma e 91 del d.lgs. 06.09.2011 n. 159;
– del provvedimento 21 settembre 2015 n. 50417 con il quale lo stesso Prefetto di Catania ha rigettato l’istanza della ricorrente di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di opere non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa ( white list);
Il Tar ha rigettato la domanda cautelare giudicando immune da vizi la valutazione di pericolo di condizionamento mafioso di una grossa impresa da parte di altra appartenente ad un parente coinvolto in reati di mafia, pericolo che il prefetto ha desunto da asserite “cointeressenze economiche” emergenti da intercettazioni telefoniche. Esattamente il Tar ha:
– ritenuto che il provvedimento impugnato appare condivisibile nella parte conclusiva in cui evidenzia che “tenuto conto di quanto precede, diventa verosimile ritenere che nei confronti della ALFA S.r.l., impresa di notevoli dimensioni (un fatturato medio di oltre 25 milioni di Euro negli ultimi tre anni caratterizzati, tra l’altro, dalla forte crisi economica, e 60 dipendenti rilevati nel solo 2015), appartenente alla “famiglia E.”, sussista il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ciò appare, peraltro dimostrato dalle evidenti cointeressenze economiche, di cui si è dato conto, intercorrenti tra il citato E.V. ed i cugini titolari della ALFA srl (dalle intercettazioni telefoniche sopra citate il citato E.V. tratta la ALFA s.r.l. come azienda di “famiglia” di cui può disporre liberamente)”;
– ritenuto che la contiguità tra i soci della ricorrente e l’ambiente mafioso catanese, e segnatamente con il predetto E.V., personaggio di spicco di tale contesto, emerge dalle intercettazioni telefoniche rappresentate nel provvedimento impugnato.
Il C.G.A. invece ha ordinato un approfondimento istruttorio ritenendo:
– che sia necessario i fini del decidere chiarire quali siano gli elementi e le situazioni di fatto differenziali tra le risultanze investigative poste a base del provvedimento di iscrizione del 28 marzo 2014 e quelle poste a base dei provvedimenti di reiezione della istanza di rinnovo e della contestuale interdittiva antimafia del settembre 2015;
– che è necessario acquisire dalla Prefettura di Catania una circostanziata relazione su tali elementi differenziali.
Il C.G.A., a seguito dell’istruttoria, in riforma dell’ordinanza del Tar, ha sospeso i provvedimenti impugnati ritenuto che gli elementi forniti dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza interlocutoria si presentano, almeno ad un primo e sommario esame, di dubbia sufficienza ai fini della giustificazione del radicale mutamento di linea fatto segnare dall’azione amministrativa nei riguardi della società appellante ai fini di causa.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – il TAR si esprime sulla valutazione del quadro indiziario – TAR Palermo, 23.7.2014 n.1951
TAR Palermo – Sezione Prima – Sentenza del 23 luglio 2014 numero 1951
Informativa antimafia – valutazione del quadro indiziario.
1.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Valutazioni del Prefetto sulla scorta di un quadro indiziario dal quale emergano rischi di infiltrazione – Emanazione – Possibilità – Sussiste – Fattispecie appalti pubblici.
Il Prefetto, nel rendere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998, non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.
2.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Valutazione tentativi di infiltrazione – Fattispecie.
L’ampiezza dei poteri di accertamento, resa necessaria dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il Prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali, segnalazioni delle Forze dell’Ordine; accertate cointeressenze economiche con società riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti controindicati, o ritenuti di particolare interesse operativo dagli organi investigativi; dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.
3.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – E’ sindacabile solo sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità.
La discrezionalità delle valutazioni effettuata è particolarmente ampia ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all’iter seguito per pervenire a certe conclusioni (1).
(1) Consiglio di Stato, V, 1 ottobre 2010, n. 7260; IV, 14 aprile 2010, n. 2078 e VI, 18 agosto 2010, n. 5880, 14 aprile 2009, n. 2276.
4.- Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Giudizio sui rischi di inquinamento mafioso – Valutazione modalità operative delle organizzazioni criminali – Necessità.
Nel formulare un giudizio sui rischi di inquinamento mafioso, le Prefetture non possono non tener conto delle modalità operative secondo le quali operano le organizzazioni criminali, e della varia natura di rapporti intercorrenti tra gli associati, i favoreggiatori e i semplici fiancheggiatori delle predette organizzazioni, con la conseguenza che gli elementi sintomatici di una possibile ingerenza non possono essere valutati alla stregua di astratti modelli di comportamento o di vincoli interpersonali configurati in precisi modelli giuridici; piuttosto, i predetti indizi sintomatici vanno apprezzati in concreto, in relazione cioè allo specifico contesto sociale in cui sono stati raccolti e per il significato che possono assumere in detta trama di rapporti (2).
(2) C.G.A. in sede giurisd., 27 settembre 2011, n. 589.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – E’ illegittima se emanata esclusivamente sulla base di legami parentali – TAR Palermo 14.3.2012 n. 555
TAR Palermo – Sez. I– Sentenza – 4.3.2012, n. 555
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Emanata esclusivamente sulla base di legami parentali – Illegittimità
È illegittima l’informativa prefettizia antimafia emanata esclusivamente sulla base di legami parentali, in assenza di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce, e facendo addirittura riferimento ad un modus vivendi che immancabilmente discenderebbe dal vincolo parentale, il che non è sufficiente ad escludere un’impresa dal circuito dell’economia legale in quanto ragionevolmente sospettabile di essere a rischio di infiltrazioni di tipo mafioso (1).
(1) Consiglio Stato, sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 268
INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza delle cointeressenze economiche (Tar Catania, IV, 28.9.2015, confermata da CGA 15/2015)
Tar Catania, IV, 28.9.2015, n. 787, ord., pres. Pennetti, est. Cumin (confermata da C.G.A. 15.1.2016, n. 14, ord., pres. Zucchelli, est. Modica de Mohac).
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Elementi solo indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa – Sufficienza.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Fatti risalenti nel tempo e condanne oggetto di impugnazione – Idoneità.
3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza delle cointeressenze economiche.
1. La misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso, potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (cfr. Cons. St., sez. III, 28/07/2015 n. 3707).
2. I tentativi d’infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da fatti risalenti nel tempo o sentenze penali ancora oggetto di impugnazione (cfr. Cons. St., sez. III, 24/07/2015 n. 3653).
3. Deve rigettarsi la domanda di sospensione dell’informativa antimafia nel caso in cui gli elementi investigativi rappresentati (in modo congruo e immune da censure di irragionevolezza) nel provvedimento impugnato, e legati alla trama di rapporti parentali e cointeressenze economiche con soggetti e imprese controindicate, evidenziano un complessivo quadro di possibile permeabilità dell’impresa ricorrente a condizionamenti della criminalità organizzata.
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Nota.
Il C.G.A ha confermato la decisione del Tar sottolineando che “dal provvedimento emerge non soltanto che persistono frequentazioni con parenti condannati per fatti di mafia, ma che intercorrono interessi economici in comune“.