RSSCategory: b) T.a.r. Sicilia

FINANZIAMENTO PROGETTO OPERA PUBBLICA – REVOCA – Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n.830 – pres. Pennetti, rel. Cumin

Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n. 830, pres. Pennetti, rel. Cumin

Contributi e agevolazioni – Revoca – Violazione dell'obbligo di pubblicazione sulla G.U.C.E. – Comparazione tra interesse alla realizzazione dell'opera pubblica ed interesse al ripristino della legalità – Mancanza – Tutela cautelare – Accoglimento

Il Tar ha sospeso il decreto del dipartimento regionale dell’Energia del 24.3.2016 che aveva estromesso dalla graduatoria definitiva approvata il 17.5.2013 il progetto di un Comune:

– tenuto conto della idoneità dei chiarimenti forniti dal Comune ricorrente circa la ultimazione dei lavori finanziati entro il termine perentorio del 31.12.2015;

– ritenuto che l’unica ragione della disposta revoca sia rappresentata dalla mancata pubblicazione in G.U.C.E. del bando relativo all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei finanziati interventi;

– considerato che tutto ciò consente delibare come verosimilmente fondata, allo stato, la censura del Comune ricorrente circa la mancata verifica, da parte dell’Amministrazione intimata, della “sussistenza di un interesse pubblico prevalente a quello sotteso alla realizzazione del progetto (non identificabile con il mero ripristino della legalità violata)”.

Nota.

La revoca del finanziamento di un’opera pubblica è illegittima se, accertato l’avvenuto completamento dei lavori entro il termine prescritto, è basata esclusivamente su un inadempimento della stazione appaltante consistito nella mancata pubblicazione del bando in G.U.C.E., dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto, rispetto a quello costituito dal mero ripristino della legalità violata.

14 Novembre 2016 | By More

APPALTI: RITO SUPER SPECIALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBLICI – DEFINIZIONE IMMEDIATA DELLA CONTROVERSIA. PROVA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALE DI PARTECIPAZIONE – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Processo amministrativo – Contenzioso appalti -– Rito super speciale ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. – definizione in Camera di Consiglio o con sentenze in forma semplificata.

Contratti pubblici nei settori ordinari – Aggiudicazione – Requisiti di partecipazione e di qualificazione – Requisiti soggettivi di ordine tecnico-professionale – Dimostrazione.

Il rito super speciale di cui all’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., per l’impugnativa delle esclusioni e ammissioni alla procedura di affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, in mancanza di richiesta di fissazione di udienza pubblica, va immediatamente definito nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti ovvero con sentenza in forma semplificata.

In base alle disposizioni del nuovo codice degli appalti la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; i medesimi possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi; l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

NOTA

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione con il rito super speciale previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante…”. Non avendo le parti chiesto la fissazione dell’udienza pubblica, all’esito della camera di consiglio all’uopo fissata, il Tar ha deciso con sentenza abbreviata, anche in relazione ai profili dell’aggiudicazione e del risarcimento, ritenendo che, per essi, ricorressero i presupposti per una decisione in forma semplificata ex artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a.

Il Tar ha accolto la domanda di annullamento del verbale di gara con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura e dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, dichiara la caducazione del contratto di appalto nelle more stipulato e rigetta la domanda di risarcimento, tenuto conto:

– che in base agli artt. 83, comma 7, 86, punto 5, e Allegato XVII – Parte II del D.lgs. n. 50/2016, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;

– che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; – che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi;

– che l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; – che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Stazione appaltante, la dichiarazione resa dalla ricorrente (relativa ai mezzi dei quali disporrà per l’esecuzione del servizio di che trattasi) costituisce un requisito non per l’ammissione bensì per la stipula del contratto, risultando chiaramente prevista dalla legge tra i mezzi di idonea prova delle proprie capacità tecniche. 

 

 

14 Novembre 2016 | By More

E’ OBBLIGO DEL PROPRIETARIO VIGILARE SUL PROPRIO TERRENO PER EVITARE IL DEPOSITO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI

T.A.R. Catania, sez. I, 04.11.2016, n. 824, ord. pres. Vinciguerra, rel. Barone

Enti Locali – Rifiuti – Ambiente Processo amministrativo – Impugnazione ordinanza rimozione rifiuti – Obblighi del proprietario

Giudizio cautelare – Periculum – Contemperamento interessi – Quello pubblico è prevalente

Il Tar ha respinto l'istanza di sospensione di efficacia dell'ordinanza di rimozione rifiuti (con residui di amianto) e ripristino dello stato dei luoghi avanzata dai proprietari del fondo oggetto di discarica abusiva, rienendo che "non risulta adottata, da parte ricorrente, alcuna misura concreta idonea a scongiurare il deposito di rifiuti sul suolo di proprietà e che la negligenza della custodia della proprietà immobiliare ha favorito l'accumulo dei rifiuti stessi";  ed ancòra, "che nel bilanciamento dei contrapposti interessi è comunque prevalente quello sotteso all'adozione dell'atto e finalizzato alla salvaguardia ambientale e alla salute collettiva".

 

12 Novembre 2016 | By More

SCUOLA – ALUNNO DISABILE – IL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO NON BASTA, DEVE ESSERE ADEGUATO – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 731, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva

l Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:

– rilevata prima facie, anche alla luce degli argomenti addotti in sede di discussione camerale dalla difesa di parte ricorrente afferenti alle incontestate condizioni fisiche del ricorrente, la sussistenza dei presupposti di fumus e di danno ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare all’esame;

– ritenuto che, pur sussistendo il piano personalizzato adottato dall’Istituto resistente – come rilevato con il decreto presidenziale reso inter partes – le attività didattiche ivi indicate non appaiono adeguate a soddisfare le specifiche esigenze dello studente in considerazione della malattia di cui lo stesso è affetto.

NOTA

il caso trattato dal Tar attiene all’ipotesi di una grave malattia alla vista insorta nel ricorrente nel corso dell’anno scolastico, che ne ha minato la capacità di apprendimento, pregiudicandone irrimediabilmente il rendimento.

L’Istituto scolastico, su richiesta dei genitori, aveva adottato un piano di studi personalizzato, ma il TAR, alla luce di un primo sommario confronto delle misure di sostegno predisposte in relazione alla specifica patologia, ha ritenuto il P.S.P. inadeguato, imponendo all’Amministrazione l’ammissione con riserva alla classe successiva.

 

11 Novembre 2016 | By More

SCUOLA – NECESSITÀ DEL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO PER L’ALUNNO DISABILE – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 730, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 730, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva

Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:

– rilevata prima facie la sussistenza di profili di fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo data la rilevata mancata adozione del piano didattico personalizzato reso necessario dalle documentate condizioni di salute dell’alunno;

– rilevata, inoltre, la sussistenza del paventato danno.

11 Novembre 2016 | By More

L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA, IN EDIFICIO ASSOGGETTATO A CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE MEDIANTE SCIA, GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEL TARDIVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO EDILIZIO – TAR Catania, sez. IV, ord. 11.10.2016, pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 11.10.2016, n. 747

Edilizia ed urbanistica – Edilizia – SCIA per cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale senza esecuzione di opere – Tardiva emissione del provvedimento ex art. 19, co. 3, L. 241/1990

Va sospesa la comunicazione di inefficacia della SCIA, inerente a cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere, per tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990 dovendosi ritenere sussistente il lamentato pregiudizio, con riferimento all’avvio dell’attività economica di vendita.

Nota

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della provvedimento con cui è stata comunicata l'inefficacia della SCIA inerente al cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere, dell'immobile da destinare a Media Struttura di Vendita, assieme al contiguo locale commerciale ritenendo sussistente il lamentato pregiudizio (id est l’avvio dell’attività economica di vendita), affermando che il ricorso appare sorretto da elementi di fondatezza deducendo la tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990. Ha considerato, tuttavia, che rimane salva la facoltà per l’amministrazione di esercitare i poteri indicati nell’art. 19, commi 4 e 6-bis, della L. 241/90.

11 Novembre 2016 | By More

BUTTAFUORI – QUALI LIMITI ALLA CENSURABILITA’ DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PREFETTURA? – TAR Catania, sez. IV, ord. 21.04.2016

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 21.04.2016, n. 312, pres. G. Penetti, Rel. F. Bruno

Sicurezza Pubblica – Iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo -buttafuori – Legittimità del diniego di iscrizione per motivato giudizio tecnico-discrezionale.

E’ legittimamente respinta l’istanza volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.M.6.10.2009 (Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi) in quanto le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a sconfessare il motivato giudizio tecnico/discrezionale espresso dall’amministrazione procedente.

Nota:

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Catania con cui è stata rigettata l’istanza per ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo ai sensi del D.M. 06/10/2009

Il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, del D.M. 06/10/2009 e dall’art. 11 del T.U.L.P.S., producendo tutta la documentazione a supporto: 

a) dichiarazione di età non inferiore a 18 anni;

b) certificato medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, e certificato di assenza di uso di alcol e stupefacenti;

c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Catania che non attestano la presenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; di non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero destinatario di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; di non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

d) diploma di scuola media inferiore;

e) attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 per ex buttafuori “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”.

L’Amministrazione ha rigettato l’istanza motivando il diniego sulla base di circostanze generiche censurate per palese difetto di istruttoria: “il richiedente non possiede il requisito della buona condotta 'ex art. 11 T.U.L.P.S.', in quanto controllato numerose volte in compagnia di persone con precedenti di Polizia e condanne”; il procedimento amministrativo, inoltre, è stato concluso a distanza di 1 anno e nove mesi dalla presentazione dell’istanza.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, considerato che, ad un primo esame, le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a sconfessare il motivato giudizio tecnico/discrezionale espresso dall’amministrazione procedente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500.

In identica fattispecie, il TAR Catania, sez. IV, si è già pronunciato con le ordinanze cautelari n. 467/2015 del 11-12/06/2015 e n. 38/2015 del 15-16/01/2015, accogliendo la domanda cautelare del ricorrente, gravato addirittura da precedenti penali.

L’ordinanza 312/2016 del TAR Catania è, per la prima volta, in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto de quo (Vedi TAR Lecce, sez. I, 13/10/2014, n. 2478; Cfr. TAR Liguria, sez. II, 22/01/2016, n.69; TAR Lombardia Milano, 05/12/2014, n. 2963; TAR Marche Ancona, se. I, 07/03/2014, n.324; TAR Lazio Roma, sez. I ter, 31/05/2013, n.5475; TAR Lazio Roma, sez. I ter, 24/04/2013, n.4140; TAR Liguria Genova, sez. II, 09/09/2013, n. 1156).

Dalle citate pronunce emerge incontrovertibilmente che tutti i ricorrenti, a cui i TAR hanno annullato i provvedimenti di diniego dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, erano soggetti gravati da considerevoli precedenti giudiziari: soggetti che erano stati querelati; soggetti che erano stati colpiti da condanne penali con la pena della reclusione (per omicidio colposo, reati di falso etc.) oltre alla multa.

11 Novembre 2016 | By More

ESAMI AVVOCATO – VOTO NUMERICO E RINVIO AI CRITERI PREDETERMINATI RITENUTI VIOLATI – Costituiscono adeguata motivazione – TAR Catania, sez. IV, ord. 24.10.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 24.10.2016, n. 796

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico integrato da riferimento ai criteri predeterminati – Legittimità

E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico, se il verbale numerico attribuito contiene l’espresso riferimento è rinvia ai criteri predeterminati, ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati.

Nota

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del verbale della sottocommissione per gli esami di avvocato che ha motivato il giudizio negativo attribuito alla ricorrente, dichiarandola inidonea a sostenere le prove orali e non includendola nell'elenco degli ammessi, ritenendo insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura concernente la valutazione mediante attribuzione di voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto conteneva l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati, compensando, tuttavia, le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 792, 790, 787, 786 del 22.10.2016).

 

8 Novembre 2016 | By More

PUBBLICO IMPIEGO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SOSPENSIONE CAUTELARE – DIPENDENTE SOTTOPOSTO A MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ – SOSPENSIONE OBBLIGATORIA Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Pubblico Impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Dipendente sottoposto ad arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi al lavoro – Sospensione obbligatoria – Illegittimità dell’applicazione automatica – Sussiste

Processo Amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – In caso di sospensione disciplinare – Sussiste

Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente in relazione al Decreto Ministeriale disponente la sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 14 c. 1, del CCNC di categoria (quanto al primo ricorso) e della nota Ministeriale di conferma di tale decreto ministeriale (quanto al secondo ricorso): 

– ritenuto che il ricorso presenta adeguati profili di fumus boni juris in relazione alla dedotta errata applicazione da parte dell’Amministrazione intimata della disposizione di cui all’art. 14, c. 1, del C.C.N.L. di categoria (secondo cui “il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”);

– ritenuto in particolare – in disparte ogni considerazione sulla attuale vigenza del citato art. 14 (esclusa da parte della giurisprudenza secondo cui l’art. 14 cit. deve ritenersi non più vigente in seguito all’emanazione del d.lgs. 217/2005, il cui art. 139 comma 2 lett. f) ha rimesso la materia alla disciplina di un successivo regolamento, non ancora emanato; cfr. T.A.R. Napoli, sentenza n. 2687/11 del 18 maggio 2011) – che l’applicazione automatica della sospensione “obbligatoria” dal servizio appare eccessiva in tutti i casi in cui, come nel caso di specie (col ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi sul luogo di lavoro negli orari stabiliti dal datore di lavoro) non impedisce la prestazione lavorativa;

– rilevata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente, tenuto conto della incidenza nel tempo del provvedimento impugnato sul rapporto di lavoro e delle conseguenze, in termini di decurtazione, della retribuzione del dipendente sospeso dal servizio.

Nota

Con le due ordinanze gemelle il T.A.R. Catania esprime il principio per cui ove la misura restrittiva della libertà cui il dipendete sia stato sottoposto non impedisca del tutto la prestazione lavorativa, la automatica applicazione della sospensione obbligatoria non possa trovare spazio.

8 Novembre 2016 | By More

SICUREZZA PUBBLICA – ARMI ED ESPLODENTI – PORTO D’ARMI – Revoca – nei confronti di un soggetto ” litigioso” – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 22.10.2016, Pres. Rel. Pennetti

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 22.10.2016, n.789, pres. rel. Pennetti.

Sicurezza pubblica – Armi ed eplodenti – Porto d'armi – Revoca – In presenza di un litigio e di dichiarata rabbia ed ira – Legittimità.

La revoca del porto d'armi di fucile e del relativo libretto è legittima, ai sensi dell’art. 43, co. I, ultimo capoverso, del T.U.L.P.S., se il titolare della licenza non fornisca la prova della sua buona condotta.

Nota

Il TAR ha considerato rilevante, ai fini del rigetto della domanda cautelare, il giudizio di inaffidabilità, contenuto nel provvedimento impugnato, avuto riguardo in particolar modo alla condotta del ricorrente (nel provvedimento è stato citato l’episodio del “litigio”), ed alla condizione soggettiva dello stesso (“rabbia ed ira” manifestata dal ricorrente, come dichiarato in seno al ricorso medesimo).

 

 

4 Novembre 2016 | By More