Category: b) T.a.r. Sicilia
GIUDIZIO CAUTELARE – PRESUPPOSTI – Fumus boni juris e periculum in mora in tema di armi – Rapporto
Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 10 marzo 2016, due interessanti coppie di ordinanze emesse dalla IV sezione del T.A.R. Catania: la prima in materia di impugnazione del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; l'altra coppia in materia di impugnazione di provvedimenti di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La Sezione per casi apparentemente analoghi, quanto meno con riguardo alla chiesta misura cautelare, ha adottato decisioni opposte di accoglimento e di rigetto; ciò evidentemente sul presupposto, non manifestato, del “livello” di fumus apprezzato.E' difficile, tuttavia, configurare un livello: il fumus esiste o non esiste
ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – E’ illegittimo il mero voto numerico per la prova scritta di avvocato non accompagnato da motivazione almeno ob relationem
TAR Catania, sez. IV, Sentenza 6 ottobre 2016 n. 2546
Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Necessità di accompagnare il voto numerico da sintetica motivazione anche ob relationem ai criteri.
E’illegittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del solo voto numerico, in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, non contiene una motivazione sintetica del giudizio negativo quanto meno con il rinvio ai criteri generali ritenuti non soddisfatti.
Nota: il TAR rimeditando la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto di dover condividere il più recente indirizzo già riaffermato dalla stessa sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16) ha aderito al filone giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che anche sinteticamente consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale in quanto solo ciò consente di ripercorrere l’iter valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).
Nel caso esaminato la Commissione d’esame locale ha fatto propri i dettagliati criteri generali fissati dalla Commissione centrale individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame e pertanto, in sede di correzione degli elaborati, avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo. Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.
N. 02546/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2016, proposto da ****: , rappresentata e difesa dall'avvocato , con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, c.so delle Province 15;
contro
Ministero della Giustizia, IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del provvedimento di non ammissione agli esami orali per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I. La ricorrente ha partecipato alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte d’Appello di Catania.
I relativi elaborati scritti sono stati valutati dalla Sottocommissione di esami nominata presso la Corte d’Appello di Torino.
In esito a detta valutazione, gli elaborati della ricorrente hanno riportato i seguenti punteggi: diritto civile 27, diritto penale 28, atto giudiziario 25, per un punteggio complessivo di 80.
Tale risultato non ha consentito l’ammissione della stessa alle prove orali.
Con ricorso notificato il 20.9.2016 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e gli atti ad esso connessi, affidandosi a varie censure.
L’Amministrazione, costituitasi, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza camerale del 6.10.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. Il ricorso, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’udienza camerale di trattazione, può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio esamina con precedenza la censura con la quale parte ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’assolvimento della valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico, in spregio ai principi e alle disposizioni che impongono l’obbligo di motivazione.
Occorre premettere che già l’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933 stabilisce i seguenti criteri di valutazione:
“La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”.
La Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha integrato tale elenco con i seguenti ulteriori elementi di valutazione:
a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;
d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);
e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;
f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16).
Secondo tali pronunce, l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale.
Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).
Nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale ha fatto propri – in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell’1.12.2015 della Commissione centrale – tutti i dettagliati criteri generali da quest’ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame.
Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la detta commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.
Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.
In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto (ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc.), nonché, ove necessarie (in quanto non di per sé immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.
Del resto, parte della Giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. III, 10/02/2016, n. 253), muovendo dall'art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti", pur ammettendo <<che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione>> ha <<in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 5167/2014 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo)>>.
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, pertanto, va disposto che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell’anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri indicati, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
||
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 11.10.2016, Pres. Pennetti, Rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 11.10.2016, n. 744 (Cfr. Ord. n. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)
Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Sufficienza del richiamo.
E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico, in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati, ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati.
Nota: il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto del Ministero della Giustizia, con cui sono state nominate la commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello; i verbali delle sottocommissioni esaminatrici, nonché il provvedimento con cui la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Il TAR, dando francamente atto di operare diversamente dalle decisioni analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata da recente, ha ritenuto insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura riguardante l’attribuzione del mero voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione esaminatrice insediata presso la Corte d’Appello di L’Aquila, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati; Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)
N. 00744/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01602/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2016, proposto da:
***, rappresentata e difesa dagli avvocati *** domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del Ministero della Giustizia del 12-11-2015, con il quale sono state nominate la commissione istituita c/o il Min. della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello, nonché del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 4-12-2015, con il quale sono state nominate le ulteriori sottocommissioni;
-dei verbali del 18-12-2015, del 15-1-2016, del 12.02.2016, del 1°-12-2015 n. 1 e della nota allegata;
-del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nella vicenda in esame – diversamente da quelle analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata, adottate nella presente e nella precedente udienza camerale – il ricorso non risulta assistito da profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, relativamente alla censura inerente il voto numerico, al fatto che il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di L’Aquila, contiene il riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati;
Considerato che anche le ulteriori censure dedotte non appaiono, ad un primo esame, apprezzabili;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Francesco Bruno |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO SPECIALISTA – PROCEDURA DI SELEZIONE – TAR Catania, sez. IV, ord. 12.05.2016 – Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 351; Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia – Procedura di selezione
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere all'espletamento della procedura per la formulazione della graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita).
Il TAR ha ritenuto che – a prescindere dalla contrattualizzazione dei rapporti di collaborazione intrattenuti dal ricorrente – dalla disposizione ritenuta inapplicata e posta a fondamento del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti, emerge la necessità di una loro continuità, che non sembra emergere in maniera evidente dalla produzione documentale di cui agli atti di causa.
SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIMISSIONE IN PRISTINO – in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera – TAR Catania, sez. IV, ord. 27.05.2016, Presidente G. Pennetti, Relatore G. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.05.2016, n. 409; Presidente G. Pennetti; Consigliere Relatore G. Cumin
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Edilizia – Sospensione lavori e rimessione in pristino dello stato dei luoghi – realizzazione di una residenza turistico alberghiera
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Soprintendenza con cui è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera a quattro stelle da realizzarsi in Modica.
Ritenuto di non potere escludere, allo stato, la possibile fondatezza delle censure proposte con il ricorso introduttivo, nella valutazione dei contrapposti interessi, il TAR ha ritenuto dominante il mantenimento della res adhuc integra sino alla conclusione della presente fase del giudizio;
Contestualmente, ha adottato provvedimenti istruttori (deposito documentazione) in considerazione della costituzione in giudizio della Difesa Erariale per l’intimata amministrazione regionale e fissato la data della successiva camera di consiglio.
EDILIZIA ED URBANISTICA – ABUSO EDILIZIO – ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale – TAR Catania, sez. IV, ord. 10.06.2016, n.457; Pres. G. Pennetti; Cons. Rel. G. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 10.06.2016, n. 457
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Edilizia e Urbanistica – Abuso Edilizio – Ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale
I ricorrenti hanno impugnato, previa sospensione cautelare degli effetti, l'ordinanza di acquisizione, mai notificata, con cui il Dirigente dell’Area 4 dell’Amministrazione resistente ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del terreno con retrostanti fabbricati, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale all'ordinanza impugnata ed in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, l'ordinanza di demolizione lavori, il verbale di accertamento, la nota di Trascrizione ed il decreto di trasferimento.
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare avendo ritenuto che
– per la natura conseguenziale dell’impugnato provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, rispetto al (parimenti impugnato) ordine di demolizione, sarebbe stata necessaria la proposizione di censure di gravame circa l’illegittimità del secondo atto, viceversa insussistenti;
– per prevalente giurisprudenza, la notifica dell’ordine di acquisizione dell’area al patrimonio del comune ad alcuni soltanto dei comproprietari dell’area sul quale è stata realizzata l’opera edilizia abusiva non è in grado di determinare di per sé l’illegittimità di un tale provvedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, sent. 10 novembre 2015 n. 5262; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, sent. 11 novembre 2014, n. 2783);
– la dedotta violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 in danno dei proprietari dell’area non autori dell’abuso edilizio realizzato sulla stessa area, è stata utilizzata in base alla soltanto affermata sanabilità delle opere realizzate, senza che in atti sia stata data prova del concreto avvio, da parte degli stessi, del procedimento di sanatoria.
SANITA’ – PRESIDIO OSPEDALIERO – UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA – DECLASSAMENTO – A.S.P. di Siracusa – Presidio di Siracusa – Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Emodinamica del P.O. – Declassamento in Unità Operativa Semplice (U.O.S.) all’interno della UOC di Cardiologia UTIC – TAR Catania, sez. IV, ORD. 25.7.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.
TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 581, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Sanità – Approvazione atto aziendale – Condizione di declassamento dell’Unità Operativa Complessa in Unità Operativa Semplice. Prevalenza dell’interesse al buon andamento sull’interesse strumentale alle aspirazioni del dipendente.
In sede di valutazione del periculum in mora il principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. è prevalente su quello di natura strumentale del ricorrente, correlato alle aspirazioni di carriera;
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione siciliana nella parte in cui, nell'approvazione dell'atto aziendale, adottato dalla ASP di Siracusa, è stata introdotta la condizione del declassamento della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Emodinamica del P.O. di Siracusa in UOS (Unità Operativa Semplice) all'interno della UOC di Cardiologia UTIC stesso P.O.;
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto prevalente, nella valutazione dei contrapposti interessi, quello dell’ASP intimata (relativo alla conservazione di un assetto organizzativo già stabilito a livello regionale), rispetto a quello di natura strumentale del ricorrente (correlato alle aspirazioni di carriera del ricorrente stesso).
N. 00581/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00893/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliata in via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca C.F. DLCPTR57S28B202D, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi 93;
nei confronti di
***, rappresentato e difeso dagli avvocati ***;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
– del D.A. Assessorato Salute n. 214/2016 del 12.02.2016 nella parte in cui, nell'approvare l'atto aziendale adottato dalla ASP di Siracusa con deliberazione n. 832 del 29.9.2015, ha introdotto la condizione del declassamento della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Emodinamica del P.O. di Siracusa in UOS (Unità Operativa Semplice) all'interno della UOC di Cardiologia UTIC stesso P.O.;
– della Deliberazione n. 41 del 29 gennaio 2016;
– della nota n. A.1.3-Serv.4/91306 del 26.11.2015;
– della Deliberazione del Direttore Generale della ASP di Siracusa n. 301 dell'11.04.2016;
– della Deliberazione del Direttore Generale della ASP di Siracusa n. 302 dell'11.04.2016;
– del D.A. Assessorato Salute del 9.3.2016;
– della Deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2016;
– degli atti, allo stato non conosciuti, con i quali la ASP di Siracusa ha avviato le procedure ex D.A. n. 1794 del 4.9.2009 per il ricollocamento del Dr. Marco Contarini;
– della nota n. 12454/PG del 14.04.2016 a firma del Direttore Generale e degli altri Dirigenti competenti dell'ASP di Siracusa;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e del contro interessato Contarini Marco;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Tenuto conto che non si può escludere, allo stato degli atti, il sussistere della giurisdizione del giudice adito, salvo comunque il necessario approfondimento della questione possibile solo in sede di merito.
Considerato che, secondo un bilanciamento dei contrapposti interessi, quello della ASP intimata relativo alla conservazione di un assetto organizzativo già stabilito sembra doversi imporre, alla stregua del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e quantomeno in sede cautelare, su quello di natura strumentale del ricorrente, correlato alle aspirazioni di carriera dello stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Gustavo Giovanni Rosario Cumin |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – Approvazione graduatoria per il conferimento – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; ord., pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 584, ord., pres. Pennetti; rel. Bruno.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Approvazione graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato – omessa valutazione titolo preferenziale – so spendibilità .
La omessa valutazione del titolo preferenziale all’assunzione consente la sospensione dell’atto di approvazione della graduatoria
Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della delibera dell’ASP di Catania con cui è stata approvata la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Il TAR ha ritenuto sussistenti i requisiti cautelari trasfusi nel ricorso, nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente ed ha fissato l’udienza di merito.
N. 00584/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01124/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2016, proposto da:
***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;
nei confronti di
****, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera dell’ASP di Catania n. 1177 del 14.04.2016 di approvazione della graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di C.P.S. – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
di ogni altro atto connesso, ivi compreso il bando indetto con deliberazione n. 85 del 22 gennaio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso appare, ad un primo esame, munito del necessario fumus di fondatezza nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente;
Ritenuto che nella fattispecie concreta le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di trattazione del merito, come previsto dall’art. 55, co. 10, c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
accoglie la domanda cautelare attraverso la mera fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, co. 10, c.p.a. e per l'effetto fissa l'udienza pubblica del 26 Gennaio 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Francesco Bruno |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
PERMESSO DI SOGGIORNO – RINNOVO – DINIEGO – Sospendibilità. TAR Catania, sez. IV,ord. 8.7.2016, pres. Pennetti, rel. Savasta.
TAR Catania, sez. IV, 8.7.2016, n. 545, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Omessa valutazione attività lavorativa –Sospendibilità – Fissazione merito
Giustifica la concessione della misura cautelare ed il rinvio per la decisione di merito la omessa valutazione, in sede di rilascio del permesso di soggiorno, dell’espletamento di regolare attività lavorativa.
Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (id est il decreto del Questore della Provincia di Ragusa con cui ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti del ricorrente) e fissato contestualmente la trattazione nel merito del ricorso, avendo ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da vizi, in quanto era stata omessa la circostanza che il ricorrente fosse già impiegato in attività lavorativa.
N. 00545/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00913/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2016, proposto da:
***, rappresentato e difeso dall'avvocato **** domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tribunale in Catania, via Milano 42a;
contro
Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del Questore della Provincia di Ragusa emesso in data 30-11-2015, di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ragusa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il provvedimento impugnato omette di considerare che, al momento della sua adozione, il ricorrente era impiegato in attività lavorativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.4.2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
PERMESSO DI SOGGIORNO – RINNOVO – DINIEGO – Sospendibilità – Solo se il richiedente ha un lavoro stabile ed un reddito sufficiente. TAR Catania, sez. IV, 15.7.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
TAR Catania, sez. IV, 15.7.2016, n. 557, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In difetto di comprovata attività lavorativa è legittimo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno.
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (id est il decreto del Questore della Provincia di Ragusa di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato) in quanto privo dei requisiti cautelari.
E’ stato accertato, infatti, che il ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa in Italia.
Con l’Ordinanza cautelare n. 545 del 2016, invece, il TAR Catania ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Ragusa, in quanto, al momento della sua adozione, il ricorrente era impiegato in attività lavorativa che gli garantisse un adeguato sostentamento.
N. 00557/2016 REG.PROV.CAU.
. 01093/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2016, proposto da:
**, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso avv. ****;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del 12 maggio 2015, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa, con il quale è stato disposto il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in assenza di attività lavorativa del ricorrente, il provvedimento impugnato appare privo delle mende rappresentate in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)