Category: b) T.a.r. Sicilia
INCARICO PROFESSIONALE – CONFERIMENTO – SELEZIONE – Non finalizzata alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato – Difetto di giurisdizione TAR Catania, sez. IV, 24.6.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ord. 24.06.2016, n. 501.
Giurisdizione – Conferimento incarico professionale di collaborazione per tutor – Selezione non finalizzata alla costituzione di un pubblico impiego – Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo
Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nel caso di una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (né di parasubordinazione), quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa)
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare degli atti relativi alla procedura indetta dall’Ente resistente, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di collaborazione per 3 unità di tutor, ritenendo prima facie fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito sollevata dall’ente resistente.
La fattispecie de qua ha ad oggetto una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, né di parasubordinazione, quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
Il TAR ha fatto propri i principi statuiti da un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, sent. 5372/2015), che si è pronunciato in identica fattispecie, secondo cui“gli atti impugnati dalla ricorrente ineriscono ad una selezione per il conferimento di un incarico professionale a termine, cui non consegue la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato;
ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole “controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
In identico caso: vedi Ordinanza Cautelare n. 499 del 24/06/2016
N. 00501/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00910/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2016, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall’avv. ***;
contro
Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. ***;
Commissione Esaminatrice Progetto Legalit-Ars;
nei confronti di
***, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
degli atti relativi alla procedura indetta dall’E.A.R. Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, concernente il conferimento dell’incarico di collaborazione per 3 unità di tutor nel progetto “Legalit-Ars”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo esame, appare fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto sollevata dall’ente resistente (cfr. sul punto Cons. Stato, IV, 5372/2015), venendo in rilievo nel caso in esame una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (né di parasubordinazione), quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
Ritenuto, comunque, che il ricorso appare anche sprovvisto del necessario fumus di fondatezza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
ESAMI AVVOCATO – PROVA ORALE – Giudizio di non idoneità. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 10.6.2016, pres. rel. Pennetti.
TAR Catania, sez. IV, ord. 10.6.2016, n. 461 e 460.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esami avvocato – Prova orale – Giudizio di non idoneità – Omessa predisposizione elenco di domande per ciascuna materia – Idoneita a supportare la concessione della misura cautelare.
La mancata predisposizione, per la prova orale degli esami di abilitazione per avvocato, dell’elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali.
Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimenti con cui i ricorrenti, a seguito dell'espletamento della prova orale, sono stati ritenuti non idonei all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2014-2015) e dei relativi verbali emessi dalle rispettive Sottocommissioni, obbligando, altresì, le Commissioni esaminatrici, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente i ricorrenti alla prova d’esame orale.
Come chiarito in fattispecie analoghe, il TAR ha evidenziato che le Commissioni esaminatrici non hanno predisposto ed utilizzato, per lo svolgimento della prova orale, il previsto elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte (cfr. TAR Catania n. 1502/2016); inoltre il modus operandi delle Commissioni è da ritenere contrastante con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (vedi sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001).
N. 00461/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00926/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2016, proposto da:
Marco Randazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Iacona, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, Via Milano 42a;
contro
Ministero della Giustizia, Comm. Centrale Presso Min. Giustizia Per Esami Avvocato Sess. 2014, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento con cui il ricorrente, a seguito dell'espletamento della prova orale, è stato ritenuto non idoneo all'esercizio della professione di avvocato (sess. 2014-2015) e del relativo verbale emesso dalla Sottocommissione, datata 8-3-2016; nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Comm. Centrale Presso Min. Giustizia Per Esami Avvocato Sess. 2014;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter valorizzare la censura sollevata in ricorso, con la quale si deduce la violazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994, da ravvisare nel fatto che la Commissione non ha predisposto ed utilizzato, per la prova orale, il previsto elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte (cfr. TAR Catania n. 1502/2016);
Considerato, in particolare, che il censurato modus operandi della Commissione è da ritenere contrastante “con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali” (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001);
Ritenuto pertanto sussistente sia il requisito del pregiudizio e sia quello del “fumus” col conseguente obbligo della Commissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente il ricorrente alla prova d’esame orale, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Accoglie la suindicata istanza incidentale e, per l'effetto, ordina all’amministrazione di provvedere nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile del 2017 come da calendario da redigersi successivamente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
PERMESSO DI SOGGIORNO – PER LAVORO SUBORDINATO – Rinnovo – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 24.6.2016, ord. pres. Pennetti, rel. Bruno
.
TAR Catania, sez. IV, ord., 24.6.2016, n. 502, pres. Pennetti, rel. Bruno
1.Processo amministrativo – Istanza cautelare – Diniego rinnovo del permesso di soggiorno – Lavoro subordinato – Reddito insufficiente – Idineità della motivazione.
E’ da ritenersi sufficientemente motivato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per inidoneità del reddito essendo insufficiente la dichiarata volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del silenzio tacito (equivalente a silenzio rigetto) serbato dalla Prefettura di Ragusa in sede di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Ragusa (con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa di reddito insufficiente).
Il TAR ha ritenuto insussistenti i requisiti cautelari in ragione della circostanza, non smentita dallo stesso ricorrente, dell’inadeguatezza del suo reddito, sebbene egli avesse evidenziato la propria diligente volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata.
N. 00502/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00785/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2016, proposto da:
**, rappresentato e difeso dall'avv. ***;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, Prefettura di Ragusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio tacito, equivalente a rigetto, mantenuto dalla Prefettura di Ragusa in sede di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Ragusa prot. 497/2014 PAS adottato il 4.05.2015;
del decreto del Questore di Ragusa prot. 497/2014 PAS adottato il 4.05.2015 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa di reddito insufficiente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura di Ragusa – Prefettura di Ragusa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’assunto circa l’insufficienza del reddito percepito, contenuto nel provvedimento impugnato, non viene smentito dal ricorrente, il quale si limita ad evidenziare solo la propria diligente volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata;
Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato appare esente dalle censure sollevate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
EDILIZIA – SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIMESSIONE IN PRISTINO – AUMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA – Sospendibilità – TAR Catania, sez. IV, ord., 25.7.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin.
TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 580, ord. pres. Pennetti, rel. Cumin.
Edilizia ed Urbanistica – Sospensione lavori – Rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Realizzazione volumi in eccesso rispetto a quelli legittimi – Accertamento di conformità ambientale ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 – inammissibilità.
Non sussiste, alcuna esimente da “minimo impatto” per volumi realizzati in eccesso su aree vincolate.
E’ legittimo il diniego di accertamento di conformità di volumi, eccedenti quelli legittimamente assentiti, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto tale accertamento può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
Non sussiste, nè per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale delle norme vigenti, alcuna esimente da “minimo impatto” per volumi realizzati in eccesso su aree vincolate.
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa con cui è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera.
Il TAR ha ritenuto che, indipendentemente dalla considerazione degli atti di pianificazione che condizionano la sanabilità dell’intervento edilizio in questione, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n.380/2001, sono stati comunque realizzati volumi in eccesso rispetto a quanto previsto nella concessione edilizia a suo tempo rilasciata;
Che, a norma dell’art. 167, co. IV, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento di conformità da parte della corrispondente Soprintendenza può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;
Che non sussiste, né per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale, alcuna esimente da “minimo impatto” dei volumi realizzati in eccesso su aree vincolate;
Che parte ricorrente non ha mai eccepito l’erroneità dei volumi assentiti con la concessione edilizia rispetto al progetto presentato;
La ricorrente è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese di lite della fase cautelare.
N. 00580/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00778/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2016, proposto da:
***, con domicilio eletto presso ***;
contro
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, in persona del Dirigente p.t.;
Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Modica, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ***
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento della resistente Soprintendenza n. 203 del 9-2-2016, con il quale è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera a quattro stelle da realizzarsi in Modica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, dell’Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana della Regione Siciliana e del Comune di Modica;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– indipendentemente dalla considerazione degli atti di pianificazione che condizionano la sanabilità dell’intervento edilizio in questione a norma dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per ammissione in gravame del relativo fatto, sono stati comunque realizzati volumi in eccesso per mc.375 rispetto a quanto previsto nella concessione edilizia a suo tempo rilasciata;
– a norma della lettera a) del quarto comma dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento di conformità da parte della corrispondente Soprintendenza può avvenire soltanto “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;
– non sussiste, nè per disposizione legislativa né per interpretazione giurisprudenziale delle norme vigenti, alcuna esimente da “minimo impatto” dei volumi realizzati in eccesso su aree vincolate;
– la postulata erroneità in gravame dei volumi assentiti con la concessione edilizia rispetto al progetto presentato, non si è mai tradotta (quantomeno per quanto portato specificamente a conoscenza del Collegio…) in una specifica contestazione del relativo provvedimento da parte della ricorrente (che ne sarebbe stata invece onerata, ove avesse voluto comprovare la insussistenza di volumi realizzati in eccesso);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali nei confronti delle tre Amministrazioni intimate, nella misura 200,00 (duecento/00), più IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle tre.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Gustavo Giovanni Rosario Cumin |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
SANITA’ – AGGREGATI DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA SPECIALISTICA DA PRIVATO – DETERMINAZIONE PER ANNO 2015 – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; pres. Pennetti, rel. Cumin.
TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 585, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Sanità – Ricorso collettivo – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza medico-specialistica da privato anno 2015 – Omessa determinazione del danno subito del singolo ricorrente – requisiti specificamente previsti dal primo comma dell’art. 55 c.p.a – Inssussistenza
Nel caso di ricorso collettivo l’omessa individuazione del pregiudizio individuale preclude la concessione della misura cautelare per difetto dei requisiti di specificità di cui al primo comma dell’art. 55 c.p.a., che vogliono quello (oltre che, implicitamente) esistente, ed ancora la dimostrazione della gravità ed irreparabilità del medesimo ”
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto dell’Assessore della Salute della Regione Sicilia dell’11.5.2016 n. 872, in rettifica al D.A. 2336 del 24.12.2015, che ha previsto la determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza medico-specialistica da privato per l’anno 2015 – con cui venivano modificati i valori da assegnare a ciascuna branca e conseguentemente si obbligava l’ASP di Siracusa agli adempimenti consequenziali.
Il TAR ha ritenuto che la riduzione del budget (da 4.521.000,00 euro a 3.918.000,00 euro) per l’intero aggregato delle “Branche a visita”, piuttosto che singolarmente in misura certa per ciascuna delle strutture sanitarie ricorrenti, non determina un danno grave ed irreparabile in capo alle stesse strutture ricorrenti.
N. 00585/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01160/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2016, proposto da:
***, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., e tutti rappresentati e difesi dall’avvocato ***, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, ***;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Laboratorio di Analisi Cliniche ***. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto dell’Assessore della Salute dell’11.5.2016 n. 872 – Rettifica D.A. 2336 del 24.12.2015. Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato anno 2015 – con il quale venivano modificati i valori da assegnare a ciascuna branca e conseguentemente si obbligava l’ASP di Siracusa agli adempimenti consequenziali;
– della nota del 23 giugno 2016;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, indipendentemente da qualunque valutazione circa la verosimile fondatezza o meno delle censure proposte con il ricorso in epigrafe, la riduzione del budget (da 4.521.000,00 euro a 3.918.000,00 euro) per l’intero aggregato delle “Branche a visita”, piuttosto che singolarmente in misura certa per ciascuna delle più strutture sanitarie ricorrenti, non individua ancora un pregiudizio individuale per le stesse, precludendo quindi al giudice adito la concessione della misura cautelare richiesta in base ai requisiti specificamente previsti dal primo comma dell’art. 55 c.p.a., che vogliono quello (oltre che, implicitamente) esistente, altresì “grave e irreparabile”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe. .
Condanna le strutture sanitarie ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), più IVA CPA come per legge, in favore dell’unica amministrazione costituita.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Gustavo Giovanni Rosario Cumin |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO EX ART. 27 COD. STRADA – INFRASTRUTTURE IDRICHE – REGOLAMENTO – Previsione generalizzata della corresponsione – Illegittimità – Tar Catania, sez. III, Sentenza 19.9.2016 (con allegati atti processuali).
PER GENTILE CONCESSIONE DEL DIFENSORE ALLEGHIAMO IL RICORSO
Tar Catania, sez. III, 19.9.2016 n.2254, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
1. Canone concessorio – canone concessorio non ricognitorio, art. 27 codice della strada – Sulla illegittimità del regolamento che prevede in modo generalizzato l’applicazione del canone.
2. Illegittimità del canone per le infrastrutture idriche collocate nel sottosuolo stradale in mancanza di impedimenti e limitazioni all’uso pubblico della strada.
1. Il canone ex art. 27 del codice della strada presuppone che l’opera determini un impedimento o una limitazione della funzione pubblica della strada.
2. La previsione generalizzata del canone è illegittima ed è inconciliabile con la gratuità di dette infrastrutture che devono essere ex lege e senza oneri messi a disposizione del gestore del servizio idrico.
Nota.
Il pronunciamento che si muove sul solco tracciato da precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato la questione per quanto riguarda le infrastrutture ENEL, è la prima volta che affronta la problematica con riguardo alle infrastrutture idriche.
(Salvatore Cittadino)
__________________________
SISMA DEL 2002 IN PROVINCIA DI CATANIA – CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, OPCM 3254/2002 – Concessione – Diniego – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25..2016, ord., pres. Pennetti, rel. Bruno.
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 25.07.2016, n. 586
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Richiesta di concessione del contributo per la riparazione dell’immobile colpito dal sisma presentata da erede a distanza ad emergenza conclusa per recupero somme spese da tempo – Diniego
Va rigettata la richiesta cautelare per il recupero parziale di una spesa effettuata diversi anni addietro dai danti causa per il recupero (parziale) di una spesa effettuata anni addietro dai loro danti causa collegata all’emergenza sima cessa da tempo.
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui è stata denegata la richiesta di concessione del contributo previsto dall’art. 2, co. 3, dell’OPCM 3254/2002 per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma del 2002;
La speciale normativa, introdotta con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.
Nel caso di specie il TAR ha considerato il ricorso privo del necessario fumus boni iuris in quanto l’istanza per l’erogazione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’O.P.C.M. 3254/2002 sembrerebbe essere stata presentata per la prima volta, da un erede dei proprietari dell’immobile, nel mese di aprile 2016, quando ormai l’emergenza sisma era da molto tempo conclusa e non vi era, quindi, opportunità di erogare i “primi aiuti” necessari a restituire funzionalità agli immobili danneggiati;
Inoltre, anche il periculum in mora sarebbe insussistente dal momento che i ricorrenti tendono al recupero (parziale) di una spesa già effettuata diversi anni addietro dai loro danti causa;
N. 00586/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01180/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2016, proposto da:
***, rappresentate e difese dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, ***;
contro
Comune di ***non costituito in giudizio;
Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania – U.O.B. S.08.05, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di *** prot. 2291 del 19.04.2016 con il quale è stata denegata la richiesta di concessione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’OPCM 3254/2002 per la riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma del 2002;
nonché, di ogni altro atto connesso, ivi compreso, ove occorra, della nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania – U.O.B. S. 08.05 del 9-5-2016 n. 26614.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso appare privo del necessario fumus di fondatezza, tenuto conto del fatto che l’istanza di erogazione del contributo di cui all’art. 2, co. 3, dell’O.P.C.M. 3254/2002 appare ad un primo esame essere stata presentata – per la prima volta, da un erede dei proprietari dell’immobile – solo nel mese di aprile 2016, allorquando l’emergenza sisma era da molto tempo conclusa e non vi era quindi spazio per l’erogazione dei “primi aiuti” necessari a restituire funzionalità agli immobili danneggiati;
Ritenuto insussistente anche il periculum in mora, in ragione del fatto che le ricorrenti tendono al recupero (parziale) di una spesa già effettuata diversi anni addietro dai loro danti causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
respinge la domanda cautelare.
Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Francesco Bruno |
Giancarlo Pennetti |
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – PROROGA SINO AL 2020 – ALLA LUCE DEI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA – Compatibilità con il diritto comunitario – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano)
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 564, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
1. Demanio e patrimonio – Concessione – Sulla compatibilità con il diritto comunitario della proroga delle concessioni demaniali marittime – Sussiste.
2. Demanio e patrimonio – Concessione – Sospensione – Pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile – Sussiste
1. Alla proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2020 non ostano nella specie i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14.
2. Sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile nell’impossibilità per la società ricorrente di esercitare l’attività balneare nell’area oggetto di concessione nell’imminenza della stagione estiva.
Nota.
Il pronunciamento rappresenta una delle prime applicazioni dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 14/7/2016, n. 458/14, secondo cui è incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che ha disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nell’ipotesi in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo e si tratti di autorizzazioni che possono essere rilasciate in numero limitato in ragione della scarsità delle risorse naturali, presupposti che – evidentemente – il T.A.R. non ha ravvisato nella fattispecie in esame.
N. 00564/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01112/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2016, proposto da:
*** , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via ***;
contro
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Ufficio del Demanio Marittimo di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
– del decreto numero 411 del 18 maggio 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, comunicato con nota dell'Ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 20 maggio 2016 prot. 33647, trasmessa a mezzo del servizio postale del 25 maggio 2016 e successivamente pervenuta, con cui si dispone la decadenza della concessione demaniale marittima n. 455/2007 rilasciata alla società ricorrente per il mantenimento di uno stabilimento balneare;
– di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso ove occorra, delle note dell'ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 10 agosto 2015 prot. 4132 e del 23 febbraio 2016 prot. 11856.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e di Ufficio del Demanio Marittimo di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ad un primo sommario esame della controversia, il ricorso appare complessivamente fondato, stante la proroga delle concessioni in argomento fino al 2020, cui, nel caso di specie, non ostano i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14;
Ritenuto inoltre che sussiste, allo stato, il pregiudizio grave ed irreparabile, da rinvenirsi nella impossibilità per la società ricorrente di esercitare l’attività balneare nell’area oggetto di concessione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l’impugnato provvedimento di decadenza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 ottobre 2017.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1000,00, oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Referendario
SULLA EQUIPARAZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO CIVILE DI ESECUZIONE – Sull’estinzione del giudizio di ottemperanza nel caso di dissesto finanziario dell’ente – Tar Catania, sez. III, sentenza 21.7.2016 (Massime a cura di Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano)
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 1997, pres. est. Guzzardi – Sentenza
1. Dissesto – Avvio o presecuzione giudizio di ottemperanza – Inbizione –Equiparazione del procedimento civile di esecuzione al giudizio di ottemperanza.
2. Processo amministrativo – Ottemperanza – Procedimento – sopravvenienza del dissesto applicabilità dell’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 – Estinzione del giudizio.
1. In caso di dichiarazione di dissesto dell’ente locale, il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di ottemperanza.
2. La procedura di liquidazione dei debiti di cui all’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 è dominata dal principio della “par condicio” dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'mprocedibilità del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
N. 01997/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02374/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2013, proposto da: ***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso ***;
contro
Comune di *** non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dal D.I. n° 30/08 reso dal Tribunale di Caltagirone – sezione distaccata di Grammichele
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale che con delibera del Consiglio Comunale n. 200 del 4/06/2014 è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune intimato;
Che secondo quanto stabilito dall'art. 248, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
Che la Sezione ha in più occasioni affermato di condividere l'autorevole orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 24 giugno 1998 , n. 4, secondo cui il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto (come nella specie) provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è in tutto e per tutto equiparabile al giudizio di esecuzione e pertanto rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226; Idem, sez. IV,10 agosto 2011, n. 4772).
Che infatti, tale procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della “par condicio” dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti dissennatamente contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6035; Idem, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035; sez. IV, 23 aprile 1999, n. 707; nonché Ad. plen., 24 giugno 1998, n. 4, resa in fattispecie governata dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993).
Che il credito di cui la parte ricorrente si duole appare appartenente alle tipologie il cui accertamento è rimesso alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Che, in conclusione, dunque, poiché il citato art. 248 TUEL sposta il soddisfacimento del credito dal piano dell’esecuzione individuale al piano della speciale procedura amministrativa di liquidazione, il Collegio non può fare altro che dichiarare l’estinzione del presente giudizio di ottemperanza.
Che, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto, con compensazione delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario
PERSONALE AZIENDA OSPEDALIERA – RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE EX ART. 2052 DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE – Annullamento in autotutela della concessione – Ricorso del sindacato – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, ord., pres. rel. Pennetti.
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 25.7.2016, n. 587
1. Mancato riconoscimento del beneficio economico al personale ex art. 2052 (Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego) del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento dell'amministrazione con il quale erano state revocate le delibere con le quali era stato riconosciuto il beneficio economico derivante dall'art. 2052 del D.Lgs n. 66/2010 (rubricato “Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego”); nonché della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stato espresso parere negativo al quesito circa il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva al personale del servizio sanitario nazionale;
Sebbene l’art. 2052 del D. Lgs. 66/2010 ha previsto espressamente che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell’INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.”, il TAR a rigettato l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati ritenendo insussistente nella sostanza il danno grave e irreparabile.