RSSCategory: Processo amministrativo

SUL “PERDONO” DEGLI ERRORI VENIALI NEL P.A.T. – A PALAZZO SPADA SI METTE LA PAROLA FINE (O QUASI) – C.d.S., Sez. IV, 4.4.2017 n°825, Pres. Poli, Rel. Castiglia

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 825 del 4.4.2017 n°825, Pres. Poli, Rel. Castiglia

Giustizia amministrativa –PAT – Atti di parte (in formato cartaceo) privi della sottoscrizione digitale Atti di parte depositati non in modalità telematica –Regolarizzazione previa fissazione di un termine perentorio da parte del Collegio – Necessità.

La omessa sottoscrizione digitale degli atti di parte (al pari dell’omesso deposito con modalità telematica) comporta una mera irregolarità -non sanabile dalla costituzione degli intimati- e la medesima deve essere sanata – ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a.-  fissandosi dal Collegio alla parte inadempiente un termine perentorio per la sua regolarizzazione nelle forme di legge.

Nota:

Il Consiglio di Stato, a fronte delle non univoche pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali, tra cui anche la sentenza TAR Catania, sez. III, 13 marzo 2017, n. 499, dopo una ricostruzione normativa in tema di processo amministrativo telematico, in primo luogo affronta la tematica dell’ammissibilità della notifica del ricorso a mezzo PEC, esponendo i diversi orientamenti giurisprudenziali che hanno giustificato la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria manifestando condivisione verso quelle posizioni (improntate a minore formalismo) che ammettono il predetto mezzo di notificazione.

In secondo luogo, in ordine alla questione se ritenere inesistente, abnorme o nullo un ricorso non redatto come documento informatico e non sottoscritto con firma digitale, manifesta un atteggiamento “morbido” (diversamente dalla citata decisione Tar Catania n°499/2017), optando  per l’irregolarità.

Più specificatamente la IV Sezione, ha ritenuto che, malgrado l’evidente intenzione del Legislatore di sostituire al processo amministrativo cartaceo un processo telematico, non possa reputarsi che un ricorso redatto non come documento informatico con sottoscrizione digitale, ma in forma cartacea, “…diverga in modo così radicale dallo schema legale del processo da dover essere considerato del tutto inesistente, abnorme o nullo…”. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto funzionale alla “ratio” delle disposizioni in materia di processo telematico la categoria dell’irregolarità, in quanto “…la prescrizione della forma e della sottoscrizione digitale è solo strumentale alla correntezza del PAT e non si pone a garanzia di altri superiori interessi…”. Ciò non di meno, per rispettare le finalità del PAT ed impedirne l’elusione, l’irregolarità del ricorso nei termini anzidetti è stata considerata diversa da quella c.d. “ordinaria” (sanabile attraverso la costituzione dell’intimato), imponendo al Giudice, ai sensi dell’articolo 44 comma 2 del cpa, di assegnare al ricorrente un termine (perentorio) per la regolarizzazione nelle forme di legge.

Consiglio di Stato,  n° 825/2017

11 Aprile 2017 | By More

LEGITTIMA LA NOTIFICA A MEZZO PEC DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PAT – TAR Lazio, sez. I Ter, sentenza n. 2891 del 27.2.2017 pres. Panzironi, est. Petrucciani

Tar Lazio, Roma, Sez I Ter, sentenza n. 2891 del 27.2.2017

Giustizia amministrativa – Notificazioni e comunicazioni – Ammissibilità della notifica a mezzo PEC dall’avvio del PAT

Nel processo amministrativo telematico è ammessa la notifica del ricorso giurisdizionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC), anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28.5.2015, n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 6.2.2015, n. 923). La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può, infatti, considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5863/2015).

TAR LAZIO, III, 2891/2017

1 Aprile 2017 | By More

PROCESSO AMMINISTRATIVO – MOTIVI AGGIUNTI –ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – NECESSITÀ DI REITERARE INTEGRALMENTE I MOTIVI DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO – Tar Catania , I, sentenza n. 413 del 23.2.2017, pres. Vinciguerra , est. Trebastoni

Tar Catania , Sez. I, sentenza n. 413 del 23.2.2017

Giustizia amministrativa – Motivi aggiunti – Inammissibilità per genericità.

In base al principio di autosufficienza del processo amministrativo, secondo cui l'atto introduttivo, nonché gli eventuali motivi aggiunti, devono contenere l'esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda, sono inammissibili i motivi di impugnazione dedotti per relationem, e cioè mediante il semplice richiamo alle censure dedotte in altro e diverso atto del giudizio.

Nota.

Il Tar Catania, nel dichiarare l’inammissibilità della censura di illegittimità derivata, dedotta nei motivi aggiunti con mero rinvio per relationem ai motivi del ricorso principale, richiama una datata sentenza del Tar Sardegna, sez. II, 14.7.2007 n. 1637, che ha dato una interpretazione formalistica e restrittiva del principio secondo il quale il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi su cui il gravame si fonda.

Tuttavia la sentenza richiamata è stata riformata, in parte qua, dal Consiglio di Stato, sez. VI (sentenza n.2482/2011), con la specifica puntualizzazione che tale assunto è incompatibile con i principi fondamentali del processo amministrativo e principalmente con il principio di concentrazione e semplificazione, che ha indotto il legislatore, con l’art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l’impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all’oggetto del giudizio.

Tale principio consente,infatti , che ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce,mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l’effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, non ponendosi alcun problema circa la piena informazione di tutte le parti in causa sugli esatti termini della controversia, che è ampiamente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio già notificato alle stesse parti.

Il Tar Reggio Calabria, sotto il vigore del nuovo codice – con sentenza n. 542/2011 – aderendo alla tesi meno formalistica, ha rigettato l’eccezione delle inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione del principio di autosufficienza, statuendo che il principio di necessaria sinteticità degli atti di giudizio (atti di provenienza di parte e sentenze) è accolto nel codice del processo amministrativo (art. 3) con un’enfasi ed una valenza che indubbiamente consente la proposizione di motivi aggiunti avverso atti intervenuti tra le parti successivamente al ricorso, mediante esposizione dei motivi di censura “per relationem”.

Deduce all’uopo il Tar Calabria che “Il principio dell’autosufficienza degli atti di ricorso e dei motivi aggiunti, va coordinato, in un contesto di effettività di giudizio e di tutela, con il principio della strumentalità delle forme ex art. 156 c.p.c., accolto nell’art. 44 cit. e che sarebbe comunque applicabile anche al processo amministrativo in quanto principio generale ex art. 39 c.p.a. Tale principio è innegabilmente soddisfatto dalla proposizione di un atto di motivi aggiunti, nel quale l’esposizione delle ragioni di lite è affidata al rinvio recettizio all’atto di ricorso, che è atto ritualmente notificato e dunque nel possesso e nella disponibilità immediata della difesa sia della parte ricorrente che della parte resistente, le quali sono dunque nella piena e concreta consapevolezza delle ragioni dedotte e dunque nella effettiva possibilità di controdedurre e difendersi”.

Sulla stessa linea si pone Tar Bari 10.10.2007, n. 2486, secondo la quale "nessuna norma o principio osta a che il ricorrente in sede di motivi aggiunti, ove intenda unicamente richiamare in via derivata i motivi d'impugnazione articolati nel ricorso principale, lo faccia per relationem, purché – come è ovvio – sia chiara e inequivoca la volontà di riportarsi a tutte integralmente le censure già proposte.

Conforme alla decisione del Tar Catania è Tar Firenze 27.10.2011, n. 1594 che ha dichiarato inammissibile il motivo aggiunto contenente una "censura svolta in via meramente derivata, senza specifica riproposizione  delle censure e delle argomentazioni esposte, in via principale, con il ricorso introduttivo".

Tuttavia la sentenza si richiamava ad una giurisprudenza antecedente alla l. 205/2000 (Cons. St., V, 15.1.1976, n. 41) che ha profondamente ampliato i limiti dei motivi aggiunti.

In definitiva la sentenza del Tar sembra porsi in contrasto con l’orientamento del giudice di appello, senza aver tenuto conto della diversità di situazioni che ricorre quando l'illegittimità derivata viene dedotta con riferimento al medesimo o ad altro giudizio, soprattutto per le differenti ricadute sull'effettività del contraddittorio. Inoltre la decisione non si è posta il problema di come l'interpretazione prescelta si possa conciliare con il principio di sinteticità degli atti di parte, oggi normativamente disciplinato.

S. Cittadino

TAR CT, I, 413/2017

30 Marzo 2017 | By More

RICONOSCIBILITA’ DELL’ERRORE SCUSABILE NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL PAT – Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, pres. Savoia, est. Pisano.

Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231, pres. Savoia, est. Pisano.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – DEPOSITO DEL RICORSO IN FORMATO NON CONFORME  – ERRORE SCUSABILE – E’ CONCEDIBILE.

Ai sensi dell’art. 37 c.p.a., secondo il quale il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, può essere consentita la regolarizzazione in un caso in cui il deposito dell’atto introduttivo del giudizio è stato effettuato in un formato diverso da quello ammesso ai sensi dell’art. 12 delle specifiche tecniche allegate al DPCM n.40, in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, analogamente a quanto ritenuto in casi analoghi dalla più recente giurisprudenza civile (v. Tribunale, Milano, sez. IX civile, sentenza 03/02/2016 n. 1432), onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale (seppure è evidente che nel caso in esame la firma digitale verrà apposta ex post).

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Nota

1) Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link: Tar Roma 3231/2017.

2) Contra: Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499. Conforme: Tar Napoli, IV, sent. 13.2.2017 n. 892.

3) Il Tar ha rilevato:

– che il ricorso è stato depositato in data 4 gennaio 2017, successivamente all’entrata in vigore del PAT, mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall’art.6, comma 5, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016, che espressamente prevede che “la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” (nel Modulo n.d.r);

che tale locuzione (sia per la ratio del PAT, sia per l’espresso riferimento dell’art.6, comma 4, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016 al “ricorso”, sia per l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più autenticati),deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati al Modulo, che ove non sottoscritti ex ante dovranno ritenersi firmati al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, (secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe);

– che tuttavia, nel caso in esame, in cui il difensore ha depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art.136, comma 2, bis c.p.a.), la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata, non sono in discussione;

– che, infatti, la copia informatica di documento analogico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art.22 comma 3 del CAD, espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art.2 comma 6, del CAD come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 – ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta e, secondo la giurisprudenza formatasi con riferimento alle tradizionali riproduzioni fotografiche “cartacee” disciplinate dagli artt. 2712 e 2719 c.c. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2001, n. 11445)”, di cui la copia informatica costituisce la versione “moderna”, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell’atto di parte, la provenienza della sottoscrizione;

– che, quindi, nella fattispecie in esame non viene in considerazione un problema di nullità dell’atto per mancanza di sottoscrizione, ma la diversa questione circa l’ammissibilità o meno del deposito dell’atto di parte in formato non consentito dalle regole tecniche (e, segnatamente, dall’art.12, comma 1, lett.a) del d.P.C.M. n.40/2016).

 

20 Marzo 2017 | By More

RICONOSCIBILITA’ DELL’ERRORE SCUSABILE NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL PAT – Tar Napoli, IV ,13.2.2017, sent., pres . est. Pappalardo.

Tar Napoli, IV ,13.2.2017 n. 892, sent. pres . est. Pappalardo.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – “IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PAT”  – ERRORE SCUSABILE – E’ CONCEDIBILE.

In sede di prima applicazione del PAT e tenuto conto che il ricorso è stato legittimamente formato in analogico, ex art. 37 c.p.a., si può concedere il beneficio dell’errore scusabile nel caso in cui gli atti depositati digitalmente non risultino sottoscritti con firma digitale.

In particolare sia il ricorso che la domanda di fissazione udienza difettano dell’attestazione di conformità all’originale analogico ex articolo 22 Cad , debitamente munita di firma digitale; qualora non già depositata, anche l’attestazione di conformità della procura e delle notifiche  avrebbe dovuto essere munita della medesima attestazione.

Le menzionate formalità sono essenziali ai fini della validità e certezza della riferibilità dell’atto processuale al difensore.

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Note.

1) Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link: Tar Napoli 892/2017, sent.

2) Conforme Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231. Contra Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499.

Il TAR partenopeo ha concesso ad entrambe le parti -ricorrente ed avvocatura erariale- ugualmente inadempienti alle prescrizioni del PAT un termine perentorio per la regolarizzazione rinviando a successiva camera di consiglio. Entrambe le parti hanno regolarizzato la loro costituzione nei termini ed il giudizio è proseguito.

20 Marzo 2017 | By More

EFFICIENZA DEL PROCESSO O TRAPPOLE PROCESSUALI? Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, pres. Savasta, est. Boscarino.

Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499, pres. Savasta, est. Boscarino.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT –  DIFFERIMENTO DELLA DISCUSSIONE PER CONSENTIRE IL DEPOSITO DELLA COPIA D’OBBLIGO – IMPOSSIBILITA’ SE LA RICHIESTA E’ FORMULATA IN MATERIA DI RITO SPECIALE E ANCOR PIU’  DALLA PARTE INADEMPIENTE

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT –  "DIFFICOLTA'” OPERATIVE CONNESSE ALL'AVVIO" – NON SUSSISTONO (ANCHE IN RAGIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE “ISTRUZIONI AD USO DEGLI AVVOCATI”) – ERRORE SCUSABILE – NON SPETTA.

Va disattesa la richiesta di differimento della trattazione del ricorso avanzata da parte ricorrente, con opposizione delle altre parti, volta a consentire il deposito di “almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, specie in relazione a giudizi governati dal rito speciale ed ancor più se formulata dalla parte inadempiente.

Non spetta il beneficio dell'errore scusabile alla parte ricorrente che, avendo notificato il ricorso in formato cartaceo nel 2016 e proceduto all'iscrizione a ruolo nel 2017, non abbia depositato il ricorso nella forma di documento informatico, ma essendosi avvalsa della facoltà di depositare una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico, ha omesso la prescritta dichiarazione di conformità all’originale, senza che alla predetta copia del ricorso risulti allegata una procura alle liti che possa ritenersi valida secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3, D.P.C.M. cit., essendo priva di alcuna dichiarazione di asseverazione. Infatti la richiamata difformità dallo schema legale (che prevede il deposito di copia informatica degli atti di parte munita di dichiarazione di conformità quale modalità alternativa, anche a regime, individuata dalla richiamata normativa, procedure queste, oltre che chiaramente normate dalle disposizioni sopra indicate, altresì esplicitate nelle “Istruzioni ad uso degli avvocati” pubblicate nel sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa) non risulta riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico. Infatti la normativa relativa all’asseverazione trae origine, per l’espresso richiamo sopra evidenziato, dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da disposizione, quindi, invero datata.

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Note.

1) Per leggere la sentenza cliccare sul seguent link: Tar Catania, sent. 499/2017

2) Contra : Tar Napoli, IV, sent. 13.2.2017 n. 892; Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231.

3) L'art. 22, comma 2, d.lgv. 82/2005, sotto la rubrica "Copie informatiche di documenti analogici", recita: "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71".

4) La sentenza del Tar che si annota e l'ordinanza del Cons. St. 880/2017, già inserita nel sito, dimostrano quanto sia difficile pervenire ad un punto di equilibrio in tema di ripartizione di oneri e rischi connessi al guado epocale dal cartaceo al digitale:

  • per il Tar il deposito con il nuovo strumento degli atti del giudizio è tanto semplice da non giustificare, nemmeno per il primissimo periodo, la concessione dell'errore scusabile all'avvocato che è incorso in errore (l'errore "non risulta riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico");
  • per il Consiglio di Stato addirittura la semplice lettura a video degli atti è tanto ONEROSA ("il precetto è finalizzato a consentire una più agevole lettura degli atti processuali") che almeno per tutto il 2017 è giusto che la mancanza delle "copie di cortesia" determini l'arresto del giudizio a tempo indeterminato. Sempre e comunque. Anche se l'istanza da esaminare è di due pagine o la domanda di giustizia è improcrastinabile.
  1. M.

 

20 Marzo 2017 | By More

L’UNAA esprime la più viva contrarietà alla posizione espressa dal Consiglio di Stato sulle conseguenze in caso di mancata osservanza dell’obbligo di deposito della cd. “copia di cortesia”

odg copie cartacee 9.3.2017
13 Marzo 2017 | By More

PAT – MANCATA PRODUZIONE DELLA “COPIA D’OBBLIGO” – ARRESTO DEL PROCESSO – SENZA SE E SENZA MA- LE COPIE DI CORTESIA SONO GRADITE – Cons. St., VI, ord. 3.3.2017 n. 919

Cons. St., VI, ord. 3.3.2017, n. 919, pres. est. De Francesco.

1. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO E COPIE DI CORTESIA

2. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Individuazione della sanzione – Arresto del processo.

3. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Effetto estintivo della misura cautelare presidenziale.

4. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito parti diverse dal ricorrente – Irrilevanza sulla trattazione della causa.

1. Per l’anno 2017 è obbligatorio il deposito “almeno” di una copia cartacea degli atti processuali (da qualificare perciò, e normativamente, “copia d’obbligo”), non essendo esclusa la possibilità (pur se concretamente auspicabile) del deposito d’una o più copie ulteriori (da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie).

2. Il deposito della copia d’obbligo (per come sopra individuata) da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità, prima dell’inizio di tale evento, di fissazione dell’udienza (e, comunque,  in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare non può essere trattato e definito in un’udienza camerale anteriore all’espletamento degli incombenti di legge); quanto al giudizio di merito, il deposito della copia d’obbligo è da ritenersi precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a. (e, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, tale adempimento, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., costituisce precondizione della trattazione del giudizio in un’udienza, pubblica o camerale).

3. L’omesso deposito della copia d’obbligo non preclude l’esame e l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. (ed ancor più l’accoglimento delle eccezionali misure ex art. 61 c.p.a., posto che rispetto ad esse il codice non prevede la fissazione di un’udienza collegiale di trattazione prima dell’inizio della causa di merito – né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, tuttavia la trattazione collegiale è comunque condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e salvi gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4).

4. Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della copia d’obbligo va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini).

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Per leggere il provvedimento, cliccare sul link seguente.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MVYWR5BPHGUQ6Q5HIPBVXCRLNM&q=

7 Marzo 2017 | By More

PAT – NUOVI MODULI PER IL DEPOSITO DEI RICORSI – A partire dal 26 febbraio

La Segreteria generale della Giustizia Amministrativa con la comunicazione allegata informa che a  decorrere  dal 25 febbraio  p.v.,  saranno messi a disposizione degli avvocati nuovi moduli per il deposito dei ricorsi e per il deposito degli atti, con l’aggiornamento delle relative istruzioni.

I nuovi moduli contengono alcune modifiche  migliorative  che  sono  state  ritenute  necessarie,  anche  su  segnalazione
dell’avvocatura, dopo le prime settimane di funzionamento del  PAT. I moduli ora in uso saranno quindi accettati dal sistema fino alle ore 24.00 del 25 febbraio p.v.

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Per leggere la comunicazione cliccare sul link seguente

17 Febbraio 2017 | By More

ART. 73 DEL CPA – Ordinanza di assegnazione del termine per memorie su questioni rilevate d’ufficio anche se il rilievo è operato in udienza – Tar Palermo, sezione III, udienza del 6.2.2017, pres. Cogliani, est. Maisano

 

Tar Palermo, sezione III, verbale di udienza (ordinanza) del 6.2.2017, ricorso n. 2697/2016, pres. Cogliani, est. Maisano

1. Processo amministrativo – Questione rilevabile d’ufficio – Applicazione dell’art. 73, terzo comma, cpa – Ordinanza di assegnazione del termine per il deposito di memorie – applicabilità anche se la questione è rilevata in udienza 

All’udienza di discussione la causa è stata introitata per la decisione con concessione di un termine a difesa (20 giorni) per memorie per interloquire su una questione di inammissibilità rilevata d’ufficio. 

Nota.

Il Tar Palermo, pur avendo rilevato d'ufficio in udienza, una questione di inammissibilità del ricorso, non si è limitato ad indicarla in udienza pubblica, per sollecitare la discussione orale sul punto, come è previsto nel primo capoverso dell’art. 73 cpa, ma, applicando estensivamente quanto previsto nel secondo capoverso, il quale disciplina la diversa ipotesi di rilevamento della questione di inammissibilità dopo il passaggio in decisione della causa, ha concesso un termine per il deposito di memorie.

Si afferma, quindi, una interpretazione evolutiva dell’art. 73 cpa, in attuazione del principio della tutela piena ed effettiva della giurisdizione amministrativa, enunciato nell’art. 1 dello stesso cpa e dei principi del contraddittorio e della speditezza del processo amministrativo tutelati dall’art. 2.

Salvatore Cittadino .

11 Febbraio 2017 | By More