RSSCategory: Processo amministrativo

ANCORA SULLA NOTIFICA VIA PEC – Nonostante gli sforzi per I’informatizzazione del processo amministrativo, il Consiglio di Stato ritiene invalida, in difetto di autorizzazione presidenziale, la notifica via PEC effettuata prima dell’entrata in vigore delle regole tecniche dettate ad hoc per le notifiche via PEC nel processo amministrativo – C.S. sez.IV sentenza 16 novembre 2016

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 16 novembre 2016 n. 4727 – Pres. ed Est. Anastasi

Processo Amministrativo – Notificazione a mezzo PEC – Prima dell’entrata in vigore del PAT ed in assenza di apposita autorizzazione del Presidente – Nullità ( rectius: Inesistenza)

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello notificato via PEC prima dell'entrata in vigore delle regole tecniche previste specificamente per il PAT ritenendo "che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all’art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione."

Richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale minoritario, (cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016), che ritiene la notifica via PEC "inesistente" ed in quanto tale non suscettibile di essere sanata con la costituzione in giudizio dell'intimato.

Nota

Nella stessa pronunzia, il C.S. da atto del diverso e maggioritario orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016, 14 gennaio 2016 n. 91, sez. V – 22 ottobre 2015 n. 4862, CGA sentenza 13 luglio 2015, n. 520 ) che ritiene valida notifica via PEC prima dell'entrata in vigore del PAT. La sentenza in oggetto, depositata in prossimità dell'entrata a regime del Processo Amministrativo Telematico ( 1 gennaio 2017), non appare certamente coerente con la ratio della riforma del Processo Amministrativo Telematico e "mortifica" gli sforzi del Governo e degli operatori tutti coinvolti ( Magistrati, Avvocati, operatori di cancelleria) nell'informatizzazione del Processo Amministrativo.

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21 Novembre 2016 | By More

L’OPERA PUBBLICA “SA DA FARE” PIUTTOSTO CHE NO! L’istanza di sospensione dell’aggiudicazione di un appalto recede alle esigenze di tempestiva realizzazione dell’opera pubblica

T.A.R. Catania, sez. I, 21.10.2016, n. 784, ord. – pres. Vinciguerra, rel. Barone

Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Appalti – Assetto idrogeologico – Prevalenza interesse pubblico.

Il Tar rigetta la domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori di miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, consideratro che, in disparte l’apparente infondatezza delle censure di legittimità, "in ragione della natura dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza di un torrente e quindi delle sottese e prioritarie esigenze di tempestiva realizzazione dell'opera pubblica, non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza, richiesti dall'art. 119, 4° comma, c.p.a."

19 Novembre 2016 | By More

Il CGA CONFERMA L’ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLE SEDI FARMACEUTICHE ma non sospende la procedura concorsuale. Ordinanza 21.10.2016 n. pres. Simonetti, est. Neri

C.G.A. 21.10.2016 n. 650,  ord., pres. Simonetti, est. Neri

Farmacia – Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche – Punteggio – Farmacisti rurali – Attività professionale – Valutazione – Art. 9 legge 8.3.1968 n. 221 – Maggiorazione del 40% del punteggio per attività professionale –

Processo amministrativo – Appello cautelare – Farmacia – Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche – comparazione degli interessi – deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale

Il CGA accoglie l’appello cautelare proposto dai controinteressati e rigetta la domanda cautelare originaria,uniformandosi ad alcuni precedenti dello stesso Consiglio (ordinanze 158/2016, 575/2016 e 576/2016), considerato che dalla documentazione in atti non emerge il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile necessario per la sospensione degli atti impugnati, pur considerato che, sotto il profilo del fumus, lo stesso CGA  aderisce all’indirizzo fatto proprio con la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato sulla maggiorazione del 40% del punteggio per attività professionale e sulla illegittimità del bando per violazione dell’art. 9 legge 8.3.1968 n. 221.

Nota

Secondo la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato, 'L'inclusione, nel bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, della (sola) maggiorazione del 40% del punteggio per l'attività professionale a favore di farmacisti rurali, è illegittima per contrasto con l'art. 9 l. 8 marzo 1968, n. 221, che, in quanto "lex specialis", per i principi di gerarchia-specialità, consente il superamento di tale punteggio massimo complessivo disponibile per ciascun commissario."

 

L'ordinanza C.G.A. 576/2016 ha rigettato la domanda cautelare "ritenuto che il ricorso introduttivo appare di dubbia ammissibilità, con particolare riferimento al non ancora consumato potere provvedimentale definitivo dell’Amministrazione; ritenuto comunque che la estendibilità della ratio della decisione del Consiglio di Stato richiamata nell’ordinanza cautelare appellata appare meritevole di approfondimento e che – nella comparazione degli interessi – deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale".

 

cga650-2016ord

 

14 Novembre 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE – PRESUPPOSTI – Fumus boni juris e periculum in mora in tema di armi – Rapporto

Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 10 marzo 2016, due interessanti coppie di ordinanze emesse dalla IV sezione del T.A.R. Catania: la prima in materia di impugnazione del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; l'altra coppia in materia di impugnazione di provvedimenti di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La Sezione per casi apparentemente analoghi, quanto meno con riguardo alla chiesta misura cautelare, ha adottato decisioni opposte di accoglimento e di rigetto; ciò evidentemente sul presupposto, non manifestato, del “livello” di fumus apprezzato.E' difficile, tuttavia, configurare un livello: il fumus esiste o non esiste

24 Ottobre 2016 | By More

INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO SPECIALISTA – PROCEDURA DI SELEZIONE – TAR Catania, sez. IV, ord. 12.05.2016 – Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 351; Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia – Procedura di selezione

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere all'espletamento della procedura per la formulazione della graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita).

Il TAR ha ritenuto che – a prescindere dalla contrattualizzazione dei rapporti di collaborazione intrattenuti dal ricorrente – dalla disposizione ritenuta inapplicata e posta a fondamento del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti, emerge la necessità di una loro continuità, che non sembra emergere in maniera evidente dalla produzione documentale di cui agli atti di causa.

9 Ottobre 2016 | By More

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – Approvazione graduatoria per il conferimento – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; ord., pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 584, ord., pres. Pennetti; rel. Bruno.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Approvazione graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato – omessa valutazione titolo preferenziale – so spendibilità .

La omessa valutazione del titolo preferenziale all’assunzione consente la sospensione dell’atto di approvazione della graduatoria

Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della delibera dell’ASP di Catania con cui è stata approvata la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Il TAR ha ritenuto sussistenti i requisiti cautelari trasfusi nel ricorso, nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente ed ha fissato l’udienza di merito.

N. 00584/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01124/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2016, proposto da:

***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio; 

nei confronti di

****, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera dell’ASP di Catania n. 1177 del 14.04.2016 di approvazione della graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di C.P.S. – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

di ogni altro atto connesso, ivi compreso il bando indetto con deliberazione n. 85 del 22 gennaio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare, ad un primo esame, munito del necessario fumus di fondatezza nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente;

Ritenuto che nella fattispecie concreta le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di trattazione del merito, come previsto dall’art. 55, co. 10, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

accoglie la domanda cautelare attraverso la mera fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, co. 10, c.p.a. e per l'effetto fissa l'udienza pubblica del 26 Gennaio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

 

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

6 Ottobre 2016 | By More

DAL 10 OTTOBRE INIZIA LA SPERIMENTAZIONE DEL PAT: con deposito telematico obbligatorio.

Ricordiamo che dal 10 OTTOBRE inizia LA SPERIMENTAZIONE DEL PAT, CON OBBLIGO DI DEPOSITO ANCHE TELEMATICO DEGLI ATTI GIUDIZIARI, secondo quanto previsto dalla circolare che segue.

Decreto n.106/2016 Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

IL SEGRETARIO GENERALE VISTO il decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 2016, n. 161, che ha disposto la proroga dell’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT) all’1 gennaio 2017, affinchè lo stesso sia preceduto da una adeguata sperimentazione per testare la procedura e la tenuta delle infrastrutture, così da assicurare per quella data la perfetta funzionalità di tutto il sistema; Considerato che tale obiettivo, al quale è stato legato il differimento dell’entrata in vigore del PAT, è raggiungibile solo con il coinvolgimento nella sperimentazione di tutti i protagonisti del processo e per un arco temporale che consenta di evidenziare eventuali criticità della procedura e del sistema; Ritenuto pertanto che la sperimentazione coinvolgerà tutte le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e tutti i Tribunali amministrativi regionali, dal 10 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016; Considerato che in questa fase tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica; Richiamato l’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante il regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, ai sensi del quale nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo; Ritenuto di rinviare per le specifiche tecniche alle regole che saranno pubblicate il 26 settembre 2016 nella Sezione “Processo Amministrativo Telematico” del sito istituzionale della Giustizia amministrativa; 2 DISPONE La sperimentazione del Processo Amministrativo Telematico (PAT) avrà inizio il 10 ottobre e avrà termine il 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016. Roma, 12 settembre 2016 IL SEGRETARIO GENERALE

29 Settembre 2016 | By More

LUCI ED OMBRE DEL D.L. 168 DEL 2016 SUL PAT: le osservazioni a caldo dell’avv. Daniela Anselmi.

Pubblichiamo le osservazioni elaborate dall'avv. Daniela Anselmi in merito alle novità introdotte, per il PAT, dal d.l. 31.8.2016 n. 168, diramate dall'UNAA.

3 Settembre 2016 | By More

PAT E NOTIFICHE A MEZZO PEC – Il PAT liberalizza le notifiche degli avvocati a mezzo pec ma i burocrati le insabbiano

IL PAT LIBERALIZZA LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC MA I BUROCRATI LE INSABBIANO
Mi sembra opportuno, in vista dell’imminente avvio del PAT, richiamare l’attenzione sulla novità che riguarda le notifiche degli avvocati a mezzo pec, per evitare che passi sotto silenzio un problema che si trascina ormai da anni e che rischia di diluire in un arco di tempo indeterminato l’effettiva praticabilità dell’utile strumento processuale.
Finalmente il DPCM 16.2.2016 n. 40, contenente il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14 ha espressamente previsto e disciplinato la “notificazione per via telematica”, così sgombrando il campo dalle remore, spesso artificiose, portate aventi dalla parte conservatrice della giurisprudenza.
Resta di grande attualità la questione relativa agli indirizzi pec utilizzabili da parte degli avvocati per la notifica alle pubbliche amministrazioni.
Si deve infatti premettere che nel 2009 era stato istituito l’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (art. 57 bis del d.lgv. 7.3.2005 n. 82, introdotto dal d.l. 78/2009), accessibile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it, nel quale oggi risultano iscritte tutte (o quasi) le pubbliche amministrazioni.
Invece, ai fini del processo civile telematico tale indice è stato scartato, imponendosi agli avvocati di effettuare le notifiche alle pubbliche amministrazioni attingendo gli indirizzi da un altro indice, quello tenuto dal Ministero della giustizia, accessibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST o, più semplicemente, tramite un apposito redattore .
Ora sul punto il menzionato art. 14 del DPCM 40/2016 ha consolidato per il PAT la scelta già effettuata nel processo civile telematico. Tanto  risulta dal combinato disposto delle seguenti disposizioni:
* l’art. 16, comma 12, del d.l. 18.10.2012, n. 179 e s.m.i., secondo il quale, “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia e’ consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”;
* l’art. 14 del DPCM 16.2.2016 N. 40 stabilisce che le notificazioni a mezzo PEC alle p.a. “sono eseguite agli indirizzi PEC  di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ….”.
L’argomento ha nel giudizio amministrativo un impatto di gran lunga maggiore rispetto al processo civile posto che nel primo la presenza della pubblica amministrazione è fisiologica mentre nel secondo è assolutamente sporadica. Per la medesima ragione l’interesse degli avvocati amministrativisti è forte poichè la notifica a mezzo pec consente loro di imprimere una significativa accelerazione in tutti i casi in cui sussistono ragioni di urgenza. Basti pensare che, quando anche gli eventuali controinteressati posseggono un indirizzo pec risultante da Reginde, è ora possibile disporre immediatamente della prova dell’avvenuta notifica del ricorso ed iscrivere a ruolo nel giro di pochi minuti dal momento dell’avvenuta notifica telematica del ricorso introduttivo.
Ma la presenza dell’art. 14 sopra menzionato, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, non è per nulla risolutivo.
L’esistenza della novella rischia di essere svuotata di effettività a tempo indeterminato a causa di una consolidata quanto interessata prassi in forza della quale le pubbliche amministrazioni, con finalità chiaramente elusive ispirate a posizioni di retroguardia culturale, non si iscrivono nell’elenco in questione così rendendo impossibile le notifiche per via telematica.
Per avere una dimensione del problema si consideri che, salvo errore, nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia a titolo di esempio non risultano iscritti:
* i comuni capo luogo di provincia della Sicilia
* i comuni dell’area etnea.
Il fenomeno peraltro si riscontra a livello nazionale ove, sempre a titolo di esempio, non sono iscritti i comuni di Firenze, Milano, Venezia, Trento, Bolzano e Bologna (ma lo sono Genova e Torino).
Orbene, tenendo contro che la finalmente riconosciuta possibilità delle notifiche ad iniziativa degli avvocati a mezzo PEC costituisce uno dei vantaggi del PAT, appare indispensabile che costoro, individualmente ed attraverso le organizzazioni di categoria, assumano tutte le opportune iniziative per costringere le amministrazioni pubbliche all’immediata iscrizione nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
Non vi è infatti dubbio che l’art. 16, comma 12, d.l. 179/2012 imponga a carico dei vertici burocratici degli enti pubblici l’obbligo di effettuare la comunicazione dell’indirizzo pec al Ministero della giustizia e che la relativa omissione sia sanzionabile ai vari livelli dell’ordinamento.
Nino Mirone

 

15 Giugno 2016 | By More

SULLA SOSPENDIBILITA’ O MENO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA – Tar Catania, sez. III, 21.4.2016 – Valutazione del periculum.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 302, ordinanza. pres. Guzzardi, est. Brugaletta.

1. Giudizio cautelare – Presupposti –Sanzione disciplinare pecuniaria di 2/30 dello stipendio – Periculum – Insussistenza

1. Il TAR rigetta la domanda cautelare del provvedimento con il quale il Questore ha inflitto la sanzione della pena pecuniaria alla ricorrente, considerato che, ad un primo esa-me , a prescindere dalla valutazione del “fumus”, non si appalesano sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare in particolare sotto il profilo della mancanza, allo stato, della attualità ed irreparabililtà del danno a termini di legge (art. 55 CPA), attesa l’entità della trattenuta (2/30 di uno stipendio mensile) ed attesa l’eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito.

Nota.

La sezione, con ordinanza del 6.4.2016 n. 266 già massimata nel sito, ha sospeso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ma dando atto della sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte.

28 Aprile 2016 | By More