Category: Processo amministrativo
GIUDIZIO CAUTELARE: ORDINE DI RIESAME IN CASO DI OMESSO PREAVVISO E DI DIFETTO DI ISTRUTTORIA – Tar Catania 6.4.2016 – Ordinanza
TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 268, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Brugaletta.
1. Giudizio cautelare – Fumus – Fondatezza delle censure di difetto di avvio del procedimento e di istruttoria – Accoglimento istanza cautelare con ordine di riesame.
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione della determinazione Direttoriale dell’8-11-2015, con cui è stata rigettata e non concessa la richiesta di trasferimento, ex art. 33 c. 5 Legge 104/92 , consi-derando – d che, ad un primo sommario esame, le censure formali (“difetto dell’avvio del procedi-mento”- prima censura- e “difetto di istruttoria” -terza censura-) dedotte nel ricorso appaiono prov-viste di profili di fondatezza e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione intimata di riesaminare motivatamente l’atto impugnato alla luce di quanto pro-spettato nel ricorso medesimo. Il provvedimento impugnato è la determinazione con la quale il Co-mune di Messina ha disposto la revoca dell’alloggio di proprietà comunale, già assegnato in loca-zione permanente al ricorrente.
RAPPORTO TRA PERICULUM E FUMUS NELLA DECISIONE CAUTELARE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – Sulla sospendibilità o meno della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione
TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 266, ordinanza, pres. est. Guzzardi
1. Giudizio cautelare – Presupposti – Sussistenza del fumus – Sospendibilità della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione.
2. Polizia penitenziaria – Capo scorta – Rappresentazione al superiore delle criticità del ser-vizio – Mancanza di illecito disciplinare.
1. Il TAR ha sospeso il del decreto emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Ammi-nistrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sicilia, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ai sensi dell'art. 3, punto 2, lett. F-g e della Deplorazione ai sensi dell'art. 4 punto 3 del D. Lgs. n. 449/92.
2. La sospensione è motivata per la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte non sussistendo, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, i presupposti di illecito disci-plinare posti a base della sanzione irrogata, avendo il ricorrente, nella qualità di caposcorta, rappresentato al proprio superiore le criticità della disposta traduzione in relazione ai mezzi appre-stati non atti a garantire le specifiche esigenze di sicurezza trattandosi di traduzione di detenuti ad alta pericolosità, criticità che sono state valutate dai superiori ed hanno determinato l’affidamento del servizio ad altro nucleo
Conforme ordinanza Tar Catania, III, 6.4.2016 n. 269.
ATTENZIONE AL DIES A QUO per la proposizione dei motivi aggiunti.
C.G.A. 6 aprile 2016, n. 75, pres. Lipari, est. Modica de Mohac – Sentenza
1.Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Termine – Decorrenza – Dalla data in cui l’accesso è stato consentito per la prima volta
2.Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Termine – Decorrenza – Slittamento per il tempo necessario ad acquisire la piena conoscenza del contenuto.
1.In conformità a noti principi giurisprudenziali (cfr. C.S., III^, 28.8.2014 n.4432),il termine per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti dev’essere fatto decorrere non già (e non certo) dalla data in cui l’interessato ha ‘finalmente’ deciso di acquisire materialmente i documenti in questione (pur se gli stessi erano già giuridicamente disponibili, ed erano stati posti a sua disposizione, da tempo anteriore), ma dalla data in cui il diritto di accesso è stato consentito per la prima volta; o, al più, dalla data in cui lo ha, per la prima volta, esercitato. Da quel momento, infatti, gli atti – resi ostensibili – sono divenuti per esso concretamente conoscibili (C.S., V, 14.5.2013 n. 2614); e fin da quel momento deve presumersi che siano stati da Essa conosciuti (sussistendo il principio secondo cui grava comunque sull’interessato, ed esclusivamente su di esso, l’onere di attivarsi per acquisire i documenti posti a sua disposizione a seguito di istanza di accesso accolta).
2.Il termine per proporre ricorso va “incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto che si ritenga leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità …” (principio formulato, com’è noto, da C.S., III, 28.8.2014 n.4432, in seguito alla decisione della Corte di Giustizia CE, V, 8.5.2014 in causa C-161/13, ed in aderenza alle ‘preoccupazioni’ espresse dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n.790 dell’11.2.2013 di rimessione all’Adunanza Plenaria e da quest’ultima condivise nella decisione n.14 del 20.5.2013).
PROCESSO AMMINISTRATIVO – DECRETO PRESIDENZIALE ANTE CAUSAM – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Irreversibilità effetti
La sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare per la cessazione del “periculum in mora” comporta la cancellazione della causa dal ruolo camerale per la trattazione della domanda di sospensione cautelare ancorché la cessazione della situazione di “periculum” sia stata determinata dal precedente Decreto Presidenziale che, in tal modo, viene sottratto alla verifica collegiale e determina effetti irreversibili.
SUI POTERI PRESIDENZIALI ISTRUTTORI – Tar Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2.3.2016 – L’ordinanza costituisce utile applicazione dell’art. 65 c.p.a.
Tar Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2.3.2016, n. 1012 – pres. Pennetti.
Processo amministrativo – Istruttoria – Poteri presidenziali
Dopo la fissazione dell’udienza pubblica il presidente, con udienza già fissata per il merito, vista l’ordinanza collegiale con la quale si disponeva il riesame del provvedimento impugnato da parte dell’amministrazione intimata e la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso a breve (85 giorni), ordina all’amministrazione intimata di produrre nel termine di giorni 15: una relazione del competente dirigente di settore con cui si chiarisca se, successivamente alla predetta ordinanza, vi sia stata attività di riesame del provvedimento impugnato e quale esito abbia avuto; atti e/o provvedimenti eventualmente adottati a seguito del riesame nonché la documentazione inerente l’istruttoria effettuata a tal fine.
Nota.
Il precedente si segnala perché costituisce esempio di un utilizzo efficiente del potere istruttoria presidenziale, costituente strumento utile per evitare di ingolfare inutilmente le udienze pubbliche con ricorsi ancora non istruiti (dal sito giustizia-amministrativa emerge che una significativa percentuale delle cause introitate per la decisione viene rimessa in istruttoria per l’acquisizione di documenti ed informazioni di base). Il potere istruttorio presidenziale, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., può essere esercitato – oltre che nel caso frequente nel quale “l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento im-pugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46” (comma 3) – adottando, su istanza motivata di parte ed anche a mezzo di delega altro magistrato, i “provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria” (comma 1) ad eccezione della consulenza tecnica e della verificazione (comma 2).
L’ordinanza in esame merita di essere menzionata in primo luogo perché è stata emessa quando l’udienza pubblica era già fissata, con l’assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere che non intacca quello di giorni 60 prima dell’udienza previsto dall’art. 71 c.p.a..
In secondo luogo è apprezzabile la sua ampiezza che copre le esigenze istruttorie della generalità dei giudizi. Infatti molte ordinanze collegiali istruttorie hanno un contenuto analogo. Per quanto già evidenziato dalla Camera amministrativa lo strumento può essere valorizzato con una intesa tra magistrati ed avvocati con la quale si convenga che di norma: – la fissazione delle udienze di discussione e la nomina dei relatori avvenga con congruo anticipo e non negli stretti termini di 60 e 30 giorni contemplati dall’art. 71 c.p.a.; – gli avvocati si impegnino a presentare istanza istruttoria motivata sulla quale provveda il giudice relatore già individuato.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – ISTANZA CAUTELARE – Periculum in mora – Iscrizione ipotecaria.
Con l'ordinanza in oggetto il TAR ritiene che l’iscrizione di ipoteca non determini la perdita del bene e, pertanto, non costituisca, in difetto di circostanze particolari che dimostrino la perdita di concrete possibilità di alienazione, un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione di una cartella di pagamento
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – VERIFICAZIONE – Contraddittorio
Con l'ordinanza in esame il TAR Catania, sulla base di recente indirizzo giurisprudenziale, afferma che in sede di verificazione il principio del contraddittorio ha carattere eventuale e non pieno, non avendo il verificatore alcun obbligo ad interloquire, durante le operazioni, con le parti processuali.
La decisione si pone in contrasto con quanto da ultimo statuito dal CGA con l'ordinanza 655 del 2015 , pubblicata in questo sito, che – in sede di verificazione – ha invece disposto la comunicazione della bozza di relazione con possibilità per le parti di presentare osservazioni in via preventiva, facendo applicazione analogica di quanto previsto per la c.t.u. dall’art. 67 c.p.a..
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – GIUDIZIO SU SILENZIO – Tar Catania, I, ordinanze del 23.11.2015n. 2718 e 2719.
I due provvedimenti concedono proroga al commissario ad acta nominato a seguito di ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza del privato tesa ad “ottenere la qualificazione urbanistica” del terreno.
Si segnalano per il fatto che ambedue riguardano ricorsi incardinati nel 2011 ancora non pervenuti a definizione.
Dimostrano che, specialmente nella particolare materia della programmazione urbanistica, lo strumento processuale contemplato dall’art. 117 c.p.a. risulta poco efficace per una pluralità di ragioni ben note agli operatori del settore.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PERENZIONE – Opposizione – Mancanza della sottoscrizione della parte – In presenza di mandato a margine – CGA 20.11.2015 n 660 (riforma Tar Catania, II, ordinanza n. 1095/2015).
Il C.g.a. salva l’opposizione non sottoscritta dalla parte ma recante la procura a margine.
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Motivazione.
considerato che, con ordinanza 22 aprile 2015 numero 1095, il Tar ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto di perenzione emanato nel ricorso 2117/1991 proposto innanzi al Tar;
considerato che il rigetto è stato motivato in considerazione del fatto che “l’opposizione proposta non è stata sottoscritta anche dalle parti personalmente, come viceversa previsto dall’articolo 1, comma 2, dell’allegato 3 del c.p.a.”;
considerato che questo Consiglio, con ordinanza 25 luglio 2014 n. 457, ha così deciso in fattispecie analoga:« Contro tale atto di opposizione viene invocata dalla Difesa erariale la violazione del disposto dell’art. 1.1 dell’allegato 3 al cpa, per mancata sottoscrizione personale della parte. L’eccezione va disattesa. L’atto in questione presenta infatti – a margine – la sottoscrizione delle parti per la nomina ed il conferimento della procura al loro difensore, che – nello stesso atto – sottoscrive personalmente l’opposizione. Tale atto, unico e redatto in termini da rendere evidente il proprio immediato contenuto, appare dunque tale da lasciare emergere con evidenza la piena consapevolezza, da parte dei conferenti la nomina del difensore e la procura allo stesso, della sua specifica destinazione, sicché la mancata sottoscrizione in calce non può considerarsi elemento sufficiente a privare di efficacia l’atto medesimo anche allo scopo della opposizione al decreto di perenzione, in considerazione della comunque presente sottoscrizione a margine e della conseguente inequivoca diretta volontà dei sottoscrittori di proporre opposizione a tale decreto»;
considerato che il Consiglio non ravvisa ragioni per discostarsi dal precedente ora citato;
considerato pertanto che l’appello deve essere accolto e che, per l’effetto, l’ordinanza impugnata va riformata;
PROCESSO AMMINISTRATIVO – VERIFICAZIONE – Comunicazione della bozza di relazione – CGA ordinanza 18.11.2015 n. 655, pres. de Francisco, rel. Neri.
Il CGA per la verificazione di cui all’art. 66 c.p.a. fissa l’obbligo di comunicazione della bozza di relazione con possibilità per le parti di presentare osservazioni in via preventiva, facendo applicazione analogica di quanto previsto per la c.t.u. dall’art. 67 c.p.a..
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Motivazione.
considerato che effettivamente le operazioni peritali risultano di particolare complessità per cui va accordata la proroga richiesta sino al 20 dicembre 2015;
considerato che per la migliore prosecuzione del giudizio vanno fissati i seguenti termini:
a) 30 novembre 2015 per la comunicazione alle parti della bozza di relazione ad opera del verificatore;
b) 10 dicembre 2015 per le osservazioni delle parti alla bozza di relazione predisposta dal verificatore;
c) 20 dicembre 2015 per il deposito della relazione finale sulla verificazione, delle osservazioni prodotte dalle parti e di una sintetica relazione sulle stesse (articoli 39 e 66 c.p.a nonchè 195 c.p.c.);.
Considerato che deve essere fissata l’udienza pubblica del 3 febbraio 2016 per la decisione del merito;