Category: regolarizzazione
PAT – RICORSO IN VIOLAZIONE DELLE REGOLE TECNICO-OPERATIVE – OMESSA ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC E DELLA PROCURA IN FORMATO NATIVO DIGITALE – REGOLARIZZABILITA’ NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE – TAR Lazio III, bis – Ord. 9742 del 4.10.2018 Pres. Savoia Rel. Graziano
TAR Lazio III bisevidenziata_PAT– NOTIFICA ALL’INDIRIZZO PEC TRATTO DA IPA IN MANCANZA DI QUELLO INSERITO NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ERRORE SCUSABILE – RICONOSCIBILITA’ – REGOLARIZZAZIONE NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE – RIMESSIONE AL TAR PER LA DECISIONE NEL MERITO // PAT – PROTOCOLLAZIONE DEL RICORSO NOTIFICATO AD INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – NON E’ DI PER SE SUFFICIENTE A DIMOSTRARE LA SANATORIA DELLA NOTIFICA IRREGOLARE – CGA, Sent. n° 423 DEL 16.7.2018 Pres. De Nictolis, Est. Gaviano
La sentenza richiama i precedenti del medesimo Consiglio n° 216 et 217 del 12/4/2018 e ne precisa gli effetti.4 CGA 423 del 16 7 2018 notifica reginde
PAT – NOTIFICAZIONE – RIATTIVAZIONE NOTIFICAZIONE SPONTANEA DEL RICORRENTE – EFFETTI EQUIVALENTI ALLA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE – SANATORIA DELLA ORIGINARIA NOTIFICAZIONE NULLA – AMMISSIBILITA’ OVE CONCLUSA CON ESITO POSITIVO PREVIO ACCERTAMENTO NON IMPUTABILITA’ AL NOTIFICANTE DELLA NULLITA’ DELLA PRIMA NOTIFICAZIONE- C. di S., V, Sent. n° 3732 del 18/06/2018, Pres. Caringella- Est Di Matteo
7 CDS 3732 18 06 2018PAT – NOTIFICAZIONE – ALL’INDIRIZZO DEL REGISTRO INI PEC INDICATO IN SEDE DI GARA MA DIVERSO DA QUELLO PROPRIO DELLA PARTE – MERA IRREGOLARITA’ DELLA NOTIFICAZIONE – SANABILITà EX ART. 156 C.P.C. PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE – TAR REGGIO CALABRIA, Sent. n° 1243 del 15/06/2018, Pres.- Est. Tallaro
6 TAR reggio calabriaSent 1243 2018PAT – NOTIFICA ALL’INDIRIZZO PEC DIVERSO DA QUELLO INSERITO NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –NULLITA’ – INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO – TAR Calabria, Reggio Calabria, Ord. n° 297 del 28/5/2018, Pres. Criscenti, Est. De Col
La decisione richiama i precedenti conformi: T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842, T.A.R. Basilicata, 21 settembre 2017, n. 607, T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287. Tuttavia non fa cenno alle fondamentali decisioni del CGA n° 216 e 217 del 12/4/2018, Pres. De Nictolis, Est. Barone le quali, in senso contrario, “ben consapevole del contrasto esistente in giurisprudenza in ordine alla notifica a mezzo PEC alle pubbliche amministrazioni, dopo che è stata prevista la notifica solo agli indirizzi PEC inseriti nel registro tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, e non anche nel registro IPA” ha affermato che “Il ricorso all’istituto dell’errore scusabile e quindi la rimessione in termini, appaiono nel caso di specie non una deroga, ma al contrario una scelta coerente con il doveroso rispetto che si deve all’esercizio dei diritti fondamentali ricordati, che non tollerano subdole compressioni”
TAR Reggio C Ord 297 2018
PAT– NOTIFICA ALL’INDIRIZZO PEC TRATTO DA IPA IN MANCANZA DI QUELLO INSERITO NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ERRORE SCUSABILE – RICONOSCIBILITA’ NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE (BIENNIO 2017/2018) – REGOLARIZZAZIONE NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE – RIMESSIONE AL TAR PER LA DECISIONE NEL MERITO // PAT – OMESSO INSERITO DELL’INDIRIZZO PEC NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE AL RICORSO INTRODUTTIVO MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA. CGA, I Sez, Sent. n° 216 et 217 del 12/4/2018, Pres. De Nictolis, Est. Barone
Si tratta di due sentenze gemelle che appaiono come l’affermazione di un principio che si vuol tener fermo rafforzato com’è stato dalla comunicazione “al Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, al Servizio per l’informatica della giustizia amministrativa, alla Procura regionale della Corte dei conti, al Prefetto della Provincia di Ragusa, ciascuno per quanto di propria competenza per por fine alla condotta dell’amministrazione appellata di inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.”
“cga 216 2018
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