DISSESTO: CREDITI ACCERTATI DOPO LA DATA DEL DISSESTO – Tar Catania, sez. III, 20.4.2016 – Assoggettamento o meno alla procedura concorsuale.
Tar Catania, sez. III, 20.4.2016, n. 1042, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1. Enti locali – Stato di dissesto – Crediti accertati dopo la dichiarazione del dissesto ma sorti anteriormente – Assoggettamento alla procedura
1. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Avuto riguardo all’orientamento espresso dal C.G.A. (cfr. ordinanza n. 95/2016), per stabilire quali crediti rientrino nella massa passiva di competenza dell’organo straordinario di liquidazione deve aversi riguardo alla data in cui i crediti sono sorti, e non a quella in cui sono stati accertati in sede giurisdizionale.
Nota.
Il C.G.A., con la citata ordinanza 95/2016 ha sospeso la sentenza del Tar Catania, sez. III, n. 2530, pres. Guzzardi, rel. Mulieri, che aveva disposto l’esecuzione di giudicato di un titolo esecutivo successivo alla dichiarazione di dissesto ma riferito a credito antecedente
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