INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI MANTENIMENTO IN ESISTENZA DELL’IMMIBILE ABUSIVO SE NON SI È IMPUGNATA L’ACQUISIZIONE – L’ARTA E’ CHIAMATO A VIGILARE – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 24.04.2017, n. 281 Pres. Pennetti, Rel. Bruno

10 Maggio 2017 | By More

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 24.4.2017, n. 281, pres. Pennetti, est. Bruno.

EDILIZIA – SANZIONI – ACQUISIZIONE.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – INTERESSE AL RICORSO – OMESSA IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE – CARENZA DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEGLI ATTI SUCCESSIVI (DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA SUSSISTENZA DI INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO IN ESISTENZA)

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione con cui il Commissario ad acta (nominato appositamente dall’ARTA) ha statuito di non procedere alla demolizione dell’immobile, mantenendolo in esistenza per destinarlo ad usi pubblici. A giudizio del Collegio, il provvedimento impugnato (con il ricorso per motivi aggiunti) non costituisce atto di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, essendosi già verificato tale effetto precedentemente, come si evince dallo stesso provvedimento impugnato nel quale si menziona l’avvenuta notifica alla parte del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, nonché l’avvenuta trascrizione dell’acquisto del bene e dell’area di sedime nei registri immobiliari; Il provvedimento impugnato, in vero, non si rivela lesivo delle ragioni dei ricorrenti essendo indirizzato ad evitare la demolizione dell’immobile ed a mantenerlo in esistenza al fine di destinarlo ad usi pubblici di talchè i motivi aggiunti risultano inammissibili per carenza di interesse processuale perché l’effetto acquisitivo si è ormai definitivamente prodotto (senza tempestiva impugnazione).

Peculiare appare la trasmissione dell’ ordinanza all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Urbanistica – Servizio 5, quale amministrazione che aveva compulsato il procedimento di repressione dell’abuso attraverso la nomina di un Commissario ad acta, affinché la stessa possa vigilare sulla corretta applicazione dell’articolo 31, co. 5, del D.P.R. 380/2001 e sulla esecuzione di quanto disposto col provvedimento commissariale impugnato.

TAR Catania Ord. n. 281/2017

Category: -->Giurisprudenza, Aquisizione, Interesse a ricorrere, Ordinanze

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