L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA, IN EDIFICIO ASSOGGETTATO A CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE MEDIANTE SCIA, GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEL TARDIVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO EDILIZIO – TAR Catania, sez. IV, ord. 11.10.2016, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 11.10.2016, n. 747
Edilizia ed urbanistica – Edilizia – SCIA per cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale senza esecuzione di opere – Tardiva emissione del provvedimento ex art. 19, co. 3, L. 241/1990
Va sospesa la comunicazione di inefficacia della SCIA, inerente a cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere, per tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990 dovendosi ritenere sussistente il lamentato pregiudizio, con riferimento all’avvio dell’attività economica di vendita.
Nota
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della provvedimento con cui è stata comunicata l'inefficacia della SCIA inerente al cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere, dell'immobile da destinare a Media Struttura di Vendita, assieme al contiguo locale commerciale ritenendo sussistente il lamentato pregiudizio (id est l’avvio dell’attività economica di vendita), affermando che il ricorso appare sorretto da elementi di fondatezza deducendo la tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990. Ha considerato, tuttavia, che rimane salva la facoltà per l’amministrazione di esercitare i poteri indicati nell’art. 19, commi 4 e 6-bis, della L. 241/90.