PUBBLICO IMPIEGO: la sede di servizio effettiva radica la competenza territoriale – Tar Catania, sez. III, 23.09.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 23.09.2016, n. 659, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico impiego – Competenza territoriale – Permessi e trasferimenti ex legge n. 104/1992 –
Processo amministrativo – Competenza territoriale inderogabile ex art. 13 comma 2 C.P.A. – Sede di servizio al momento dell’emanazione del provvedimento – Rilevanza
Il Tar ha riconosciuto la propria competenza per territorio alla luce della ratio della disciplina di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale.
Il TAR ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento di rigetto dell'istanza di assegnazione ad altra sede ordinando il riesame della posizione del ricorrente, tenuto conto dei profili di censura prospettati nel ricorso, con particolare riferimento alla asserite migliori condizioni operative della sede di provenienza rispetto a quella di destinazione.
Nota: Il TAR
– in via preliminare, rileva la propria competenza a decidere la controversia, dovendosi ritenere che, ai fini dell’individuazione del T.A.R. competente per le controversie in materia di pubblico impiego, nella formulazione dell’art. 13, comma 2, c.p.a, la nozione di “sede di servizio”, deve essere correttamente intesa alla luce della ratio della disciplina, di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 28-12-2005, n. 7392, seppure in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 L. n. 1034/1971); il che comporta che deve coerentemente aversi riguardo all'unità organizzativa presso la quale viene effettivamente svolta l'opera del dipendente al momento dell'emanazione dell'atto; e ciò, in particolare, nel caso in cui l'effettiva utilizzazione del dipendente nella sede di servizio, seppure temporanea, sia caratterizzata da “profili di relativa stabilità” (Cons. Stato n. 7392/2005 cit.).
– ha, poi, disposto che l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la posizione del ricorrente medesimo, tenuto conto dei profili di censura prospettati nel ricorso, con particolare riferimento alla asserite migliori condizioni operative della sede provenienza rispetto a quella di destinazione.
Category: Ordinanze, Pubblico impiego