RAPPORTO TRA PERICULUM E FUMUS NELLA DECISIONE CAUTELARE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – Sulla sospendibilità o meno della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione
TAR Catania, sez. III, 6.4.2016 n. 266, ordinanza, pres. est. Guzzardi
1. Giudizio cautelare – Presupposti – Sussistenza del fumus – Sospendibilità della sanzione disciplinare della pena pecuniaria e della deplorazione.
2. Polizia penitenziaria – Capo scorta – Rappresentazione al superiore delle criticità del ser-vizio – Mancanza di illecito disciplinare.
1. Il TAR ha sospeso il del decreto emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Ammi-nistrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Sicilia, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ai sensi dell'art. 3, punto 2, lett. F-g e della Deplorazione ai sensi dell'art. 4 punto 3 del D. Lgs. n. 449/92.
2. La sospensione è motivata per la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte non sussistendo, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, i presupposti di illecito disci-plinare posti a base della sanzione irrogata, avendo il ricorrente, nella qualità di caposcorta, rappresentato al proprio superiore le criticità della disposta traduzione in relazione ai mezzi appre-stati non atti a garantire le specifiche esigenze di sicurezza trattandosi di traduzione di detenuti ad alta pericolosità, criticità che sono state valutate dai superiori ed hanno determinato l’affidamento del servizio ad altro nucleo
Conforme ordinanza Tar Catania, III, 6.4.2016 n. 269.
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