SALUTE – PREVENZIONE VETERINARIA – ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ DI SMIELATURA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 977
Salute – Prevenzione veterinaria – Esercizio abusivo dell’attività di smielatura – Divieto all’esercizio in locali sotterranei
Non sussiste il presupposto del fumus e del periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento di diniego di attività di smielatura in locali sotterranei tenuto conto che l’attività esercitata dal ricorrente è da qualificarsi abusiva in quanto non registrata tramite apposita s.c.i.a.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP ha vietato al ricorrente l’attività di smielatura nei locali terranei. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte in ricorso, tenuto conto del fatto che l’attività svolta dal ricorrente era, ed è tuttora, abusiva, in quanto non registrata tramite apposita S.C.I.A.
Allo stesso modo, l’utilizzo di Tauro Gel sugli animali, a dispetto del nome, non è coincidente, essendo – come riportato nel contenuto proposto – un presidio destinato all’essere umano a scapito della nomenclatura.
Ord. TAR Catania, IV, n. 977/2016
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