TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO – INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – Approvazione graduatoria per il conferimento – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; ord., pres. Pennetti, rel. Bruno

6 Ottobre 2016 | By More

TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 584, ord., pres. Pennetti; rel. Bruno.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Approvazione graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato – omessa valutazione titolo preferenziale – so spendibilità .

La omessa valutazione del titolo preferenziale all’assunzione consente la sospensione dell’atto di approvazione della graduatoria

Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della delibera dell’ASP di Catania con cui è stata approvata la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Il TAR ha ritenuto sussistenti i requisiti cautelari trasfusi nel ricorso, nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente ed ha fissato l’udienza di merito.

N. 00584/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01124/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2016, proposto da:

***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio; 

nei confronti di

****, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera dell’ASP di Catania n. 1177 del 14.04.2016 di approvazione della graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di C.P.S. – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

di ogni altro atto connesso, ivi compreso il bando indetto con deliberazione n. 85 del 22 gennaio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare, ad un primo esame, munito del necessario fumus di fondatezza nella parte in cui postula la spettanza del titolo preferenziale per l’odierno ricorrente;

Ritenuto che nella fattispecie concreta le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di trattazione del merito, come previsto dall’art. 55, co. 10, c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

accoglie la domanda cautelare attraverso la mera fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, co. 10, c.p.a. e per l'effetto fissa l'udienza pubblica del 26 Gennaio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

 

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

Category: Giudizio cautelare, Ordinanze

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