PAT – Protocollo-tipo elaborato dall’UNAA e trasmesso al Consiglio di Stato
Protocollo – tipo sul processo amministrativo telematico
redatto dal gruppo operativo PAT dell’UNAA con il contributo di vari colleghi che hanno partecipato alla sperimentazione e che il Presidente UNAA ha trasmesso al Consiglio di Stato ed alla Presidenza del Consiglio, dandone notizia alle Camere aderenti.
PREMESSO
- che ai sensi dell’art. 38 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione doveva essere adottato il d.P.C.M. di cui all’art. 13 dell’Allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo);
- che tale termine non è stato rispettato, posto che il Regolamento recante le regole tecnico operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico è stato adottato con il d.P.C.M 16 febbraio 2016 n. 40 e pubblicato sulla G.U. 21 marzo 2016 n. 67;
- che ai sensi dell’art. 21 del predetto Regolamento le disposizioni dello stesso si applicano a partire dal 1° luglio 2016, di talchè da tale data sarà obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti processuali, ivi compresi quelli afferenti i giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore del Regolamento medesimo;
- che l’art. 13 co. 1 bis dell’Allegato 2 al Codice del processo amministrativo ha previsto che, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, la sperimentazione doveva durare fino al 30 giugno 2016;
- che, con provvedimento del Servizio Centrale per l’Informatica e le Tecnologie di comunicazione (prot. n. 5165/16) sono state adottate le Linee Guida per la sperimentazione nelle “sedi pilota” di tutte le fasi processuali del nuovo processo amministrativo telematico in diverse date a partire dal 4 aprile 2016 e fino al 20 maggio 2016;
- che con successiva circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (prot. 6370/2016) sono state adottate le istruzioni per la cosiddetta sperimentazione “massiva” aperta a tutti gli utenti esterni (avvocati, parti pubbliche e private e ausiliari del giudice) decorrente dall’11 aprile 2016 e fino “alla metà del mese di maggio 2016”;
- che nel periodo di sperimentazione, sia dedicata che “massiva”, è stato attivato un servizio di assistenza tramite indirizzo e-mail (pat-segnalazione@giustizia-amministrativa.it), cessato il 20 maggio 2016;
CONSIDERATO
- che la fase sperimentale del processo amministrativo telematico ha avuto unadurata di poco superiore ad un mese ed è stata comunque parziale, in quanto, soprattutto per la sperimentazione cosiddetta “massiva” si è limitata alla possibilità di testare solo le modalità di trasmissione tramite PEC e upload e non anche altre funzionalità proprie del processo amministrativo telematico;
- che allo stato non sono previste altre sperimentazioni prima dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, fissata al 1° luglio 2016, nonostante che l’art. 13 dell’Allegato 2 al c.p.a. avesse previsto che tale sperimentazione durasse fino al 30 giugno 2016;
- che, parimenti, non è stata prevista l’attivazione di un servizio di assistenza fino alla predetta data, dopo la cessazione, il 20 maggio 2016, del servizio in precedenza disponibile;
- che allo stato non si conoscono le modifiche di carattere tecnico che potranno intervenire anteriormente all’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, né è stata data notizia delle modalità e soprattutto dei tempi con cui tali modifiche saranno rese note;
- che la piena ed effettiva funzionalità del processo amministrativo telematico non potrà essere pertanto testata dagli utenti prima della sua entrata in vigore;
RITENUTO
- che sia pertanto necessario che per un periodo di almeno sei mesi decorrente dal 1° luglio 2016, in virtù anche del principio di cooperazione sancito dall’art. 2 del c.p.a., i magistrati tengano conto delle difficoltà applicative nonché della ridotta e parziale sperimentazione posta in essere in ordine al processo amministrativo telematico, facendo opportunamente ricorso agli istituti dell’errore scusabile e della conseguente rimessione in termini previsti dall’art. 37 c.p.a.;
- che la norma da ultimo richiamata fa, infatti, riferimento ad “oggettive ragioni di incertezza”, che, per le considerazioni sopra esposte, si ritengono pienamente sussistenti nella fattispecie in esame;
- che l’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile e della conseguente rimessione in termini sia automatica allorquando entro il termine si sia proceduto al deposito e sia generata la ricevuta di accettazione;
- che, sempre in virtù del principio di cooperazione sancito dall’art. 2 c.p.a. e comunque per un periodo non superiore al temine di sei mesi decorrente dal 1° luglio 2016, gli avvocati si rendono disponibili, nel caso i magistrati ne facciano espressa richiesta e sempre che gli uffici di Segreteria siano nell’impossibilità di provvedere alla predisposizione di copie cartacee, a consegnare una copia cartacea dei soli atti processuali (atto introduttivo del giudizio, ricorso incidentale, motivi aggiunti, atti di intervento e memorie)e non anche dei relativi allegati;
- che il deposito di tale copia, da effettuarsi presso gli uffici di Segreteria, non è vincolato al rispetto dei termini processuali, e sarà eseguita in tempo utile per l’udienza o per la sua lettura, da parte del magistrato, ai fini dell’espletamento dei successivi incombenti processuali;
- che il deposito della suddetta copia, effettuato nella fase cautelare, non potrà essere nuovamente richiesto nelle successive fasi di trattazione del ricorso;
- che il mancato deposito della copia in questione, trattandosi di un adempimento non obbligatorio, non comporterà sanzioni o penalizzazioni di alcun genere;
TUTTO CIÒ RITENUTO E CONSIDERATO
si conviene, al fine di garantire la più efficace introduzione del processo amministrativo telematico, di attuare la collaborazione nei modi e nei termini sopra indicati.
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