Author Archive: Cristina Gulisano
IL RAPPRESENTANTE SINDACALE E LA SUA CIRCOSCRIZIONE – Pubblico impiego – Trasferimento d’ufficio – Rappresentante sindacale – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 812, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 812, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Pubblico impiego – Trasferimento d’ufficio – Rappresentante sindacale – Illegittimità – Sussiste
Il Tar accoglie l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente per la sospensione del decreto emesso dal Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza del 28 luglio 2016 con il quale è stato disposto il trasferimento d’ufficio dello stesso, con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 55 commi 4 e 5 del DPR 24 aprile 1982, n. 335, dalla Questura di ******** alla Questura di **********; Rilevata la sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte, nonché del pregiudizio grave ed irreparabile addotto dal ricorrente, per cui va accolta la domanda di sospensione, con salvezza di eventuali ulteriori legittimi provvedimenti di assegnazione del ricorrente ad altri uffici ricompresi nella medesima circoscrizione territoriale, onde assicurare l’espletamento dell’attività sindacale, comprovata dal ricorrente mediante la produzione della nota dell’Ufficio per le relazioni sindacali del *****2016
LA VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA ESCLUSIVITA’ – Pubblico impiego – Permessi e trasferimenti legge n. 104/1992 – Requisito della esclusività – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 813, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 813, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino
Pubblico impiego – Permessi e trasferimenti legge n. 104/1992 – Requisito della esclusività
Il Tar accoglie l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente per la sospensione del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di concessione del beneficio del permesso mensile di tre giorni, ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3, cod. prot. 6985 del 28-7-2016, emesso dal Comando *********** , e di tutti gli atti presupposti e connessi. sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato e disponendo che l’Amm.ne provveda a rideterminarsi tenendo conto del principio secondo il quale l'esclusività va intesa nel senso che il lavoratore richiedente deve essere l'unico soggetto che presta assistenza al disabile, e, nel caso specifico, la dipendente ha prodotto elementi probatori sufficientemente idonei a dimostrare che il soggetto portatore di handicap non può esigere l’assistenza da altri congiunti astrattamente tenuti a prestare assistenza
IL TAR PUO’ DISPORRE MODALITA’ SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE – Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 2801, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
Tar Catania, sez. III, 02.11.2016, n. 2801, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
Istruzione Pubblica – Alunni – Ammissione agli esami di licenza media – Superamento del numero di assenze consentite – Insufficienza ex se per la non ammissione
Giustizia amministrativa – Sospensione atto impugnato – Elusione – Individuazione modalità specifiche di ottemperanza
E’ illegittima la mancata ammissione di un alunno agli esami di licenza media per superamento del numero di assenze consentite a prescindere dalla valutazione sul profitto.
Il Giudice amministrativo, in sede di decisione sull’elusione del giudicato cautelare può disporre modalità operative di dettaglio per l’esecuzione nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inosservanza da parte della P. A.
Nota:
La vicenda riguarda una alunna non ammessa a sostenere gli esami di licenza media, a causa del superamento del numero di assenze consentito nell’anno scolastico ritenuta dal Consiglio di Classe circostanza preclusiva anche alla valutazione del profitto comunque conseguito.
Con precedente Ordinanza n. 646/2016 il TAR, aveva rilevato che l’alunna “risulta aver conseguito un più che sufficiente profitto nell’anno scolastico in questione” e l’aveva ammessa con riserva agli esami di licenza media sospendendo gli effetti del provvedimento di non ammissione. Il Consiglio di classe, in apparente esecuzione del pronunciamento cautelare, si era limitato a confermare il giudizio di non ammissione.
In sede di impugnativa dell’elusione del giudicato cautelare il TAR ha accolto l’istanza di esecuzione della ordinanza cautelare disponendo che il Consiglio di classe dovrà scrutinare l’alunna per l’ammissione all’esame di terza media esclusivamente sulla base del profitto conseguito durante l’anno scolastico, prescindendo nella valutazione dall’asserito impedimento costituito dal rilevante numero di assenze. In sede di ottemperanza i TAR ha statuito che l’Istituto scolastico resistente dovrà provvedere allo scrutinio entro il termine di giorni quattro dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza, e che entro i successivi otto giorni dovrà operarsi lo svolgimento degli esami; ha, inoltre, statuito, che non ottemperando entro i termini predetti, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta, insediandosi immediatamente alla scadenza dei termini sopra indicati, provvedendo entro i successivi dieci giorni e relazionando in ordine all’esatto espletamento dell’incarico al Tribunale.
SCUOLA – ALUNNO DISABILE – IL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO NON BASTA, DEVE ESSERE ADEGUATO – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 731, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva
l Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:
– rilevata prima facie, anche alla luce degli argomenti addotti in sede di discussione camerale dalla difesa di parte ricorrente afferenti alle incontestate condizioni fisiche del ricorrente, la sussistenza dei presupposti di fumus e di danno ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare all’esame;
– ritenuto che, pur sussistendo il piano personalizzato adottato dall’Istituto resistente – come rilevato con il decreto presidenziale reso inter partes – le attività didattiche ivi indicate non appaiono adeguate a soddisfare le specifiche esigenze dello studente in considerazione della malattia di cui lo stesso è affetto.
NOTA
il caso trattato dal Tar attiene all’ipotesi di una grave malattia alla vista insorta nel ricorrente nel corso dell’anno scolastico, che ne ha minato la capacità di apprendimento, pregiudicandone irrimediabilmente il rendimento.
L’Istituto scolastico, su richiesta dei genitori, aveva adottato un piano di studi personalizzato, ma il TAR, alla luce di un primo sommario confronto delle misure di sostegno predisposte in relazione alla specifica patologia, ha ritenuto il P.S.P. inadeguato, imponendo all’Amministrazione l’ammissione con riserva alla classe successiva.
SCUOLA – NECESSITÀ DEL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO PER L’ALUNNO DISABILE – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 730, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 730, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Studenti – Esami – Ammissione alla classe successiva
Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per la sospensione del verbale dello scrutinio finale relativo all'a.s. 2015/2016 di non ammissione alla classe successiva:
– rilevata prima facie la sussistenza di profili di fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo data la rilevata mancata adozione del piano didattico personalizzato reso necessario dalle documentate condizioni di salute dell’alunno;
– rilevata, inoltre, la sussistenza del paventato danno.
PUBBLICO IMPIEGO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SOSPENSIONE CAUTELARE – DIPENDENTE SOTTOPOSTO A MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ – SOSPENSIONE OBBLIGATORIA Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico Impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Dipendente sottoposto ad arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi al lavoro – Sospensione obbligatoria – Illegittimità dell’applicazione automatica – Sussiste
Processo Amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – In caso di sospensione disciplinare – Sussiste
Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente in relazione al Decreto Ministeriale disponente la sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 14 c. 1, del CCNC di categoria (quanto al primo ricorso) e della nota Ministeriale di conferma di tale decreto ministeriale (quanto al secondo ricorso):
– ritenuto che il ricorso presenta adeguati profili di fumus boni juris in relazione alla dedotta errata applicazione da parte dell’Amministrazione intimata della disposizione di cui all’art. 14, c. 1, del C.C.N.L. di categoria (secondo cui “il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”);
– ritenuto in particolare – in disparte ogni considerazione sulla attuale vigenza del citato art. 14 (esclusa da parte della giurisprudenza secondo cui l’art. 14 cit. deve ritenersi non più vigente in seguito all’emanazione del d.lgs. 217/2005, il cui art. 139 comma 2 lett. f) ha rimesso la materia alla disciplina di un successivo regolamento, non ancora emanato; cfr. T.A.R. Napoli, sentenza n. 2687/11 del 18 maggio 2011) – che l’applicazione automatica della sospensione “obbligatoria” dal servizio appare eccessiva in tutti i casi in cui, come nel caso di specie (col ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi sul luogo di lavoro negli orari stabiliti dal datore di lavoro) non impedisce la prestazione lavorativa;
– rilevata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente, tenuto conto della incidenza nel tempo del provvedimento impugnato sul rapporto di lavoro e delle conseguenze, in termini di decurtazione, della retribuzione del dipendente sospeso dal servizio.
Nota
Con le due ordinanze gemelle il T.A.R. Catania esprime il principio per cui ove la misura restrittiva della libertà cui il dipendete sia stato sottoposto non impedisca del tutto la prestazione lavorativa, la automatica applicazione della sospensione obbligatoria non possa trovare spazio.
SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER I SOGGETTI DISABILI MAGGIORENNI – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado) Massima redatta da Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 568, pres. Guzzardi, est. Mulieri – Ordinanza
1. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione di alunni maggiorenni al I anno della scuola secondaria di II grado – Sussiste.
2. Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Limite di iscrizione di alunni maggiorenni disabili – Applicabile solo per la scuola dell’obbligo.
1. In materia di istruzione pubblica, non si rinviene dal tessuto normativo alcuna disposizione che osti all’iscrizione dell’alunno disabile, il quale abbia già compiuto diciotto anni, alla prima classe della scuola secondaria di II grado, emergendo la volontà del legislatore di favorire percorsi di istruzione con carattere di continuità tra i diversi gradi della scuola.
2. La regola per cui l’obbligatorietà dell’istruzione di primo grado per gli alunni disabili cessa con il raggiungimento del diciottesimo anno d’età – superato il quale, gli stessi hanno il diritto di completare gli studi frequentando appositi corsi per adulti – vale solo per il completamento della scuola dell’obbligo, e non già ai fini dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di II grado (conforme, T.A.R. Palermo n. 2520/2013; T.A.R. Reggio Calabria n.17/2015).
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – PROROGA SINO AL 2020 – ALLA LUCE DEI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA – Compatibilità con il diritto comunitario – Tar Catania, sez. III, ordinanza 21.7.2016 (Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano)
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 564, ord., pres. Guzzardi, est. Leggio
1. Demanio e patrimonio – Concessione – Sulla compatibilità con il diritto comunitario della proroga delle concessioni demaniali marittime – Sussiste.
2. Demanio e patrimonio – Concessione – Sospensione – Pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile – Sussiste
1. Alla proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2020 non ostano nella specie i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14.
2. Sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile nell’impossibilità per la società ricorrente di esercitare l’attività balneare nell’area oggetto di concessione nell’imminenza della stagione estiva.
Nota.
Il pronunciamento rappresenta una delle prime applicazioni dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 14/7/2016, n. 458/14, secondo cui è incompatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che ha disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nell’ipotesi in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo e si tratti di autorizzazioni che possono essere rilasciate in numero limitato in ragione della scarsità delle risorse naturali, presupposti che – evidentemente – il T.A.R. non ha ravvisato nella fattispecie in esame.
N. 00564/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01112/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2016, proposto da:
*** , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via ***;
contro
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Ufficio del Demanio Marittimo di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
– del decreto numero 411 del 18 maggio 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, comunicato con nota dell'Ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 20 maggio 2016 prot. 33647, trasmessa a mezzo del servizio postale del 25 maggio 2016 e successivamente pervenuta, con cui si dispone la decadenza della concessione demaniale marittima n. 455/2007 rilasciata alla società ricorrente per il mantenimento di uno stabilimento balneare;
– di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso ove occorra, delle note dell'ufficio del Demanio Marittimo di Catania del 10 agosto 2015 prot. 4132 e del 23 febbraio 2016 prot. 11856.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e di Ufficio del Demanio Marittimo di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ad un primo sommario esame della controversia, il ricorso appare complessivamente fondato, stante la proroga delle concessioni in argomento fino al 2020, cui, nel caso di specie, non ostano i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14;
Ritenuto inoltre che sussiste, allo stato, il pregiudizio grave ed irreparabile, da rinvenirsi nella impossibilità per la società ricorrente di esercitare l’attività balneare nell’area oggetto di concessione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza di misure cautelari e, per l'effetto, sospende l’impugnato provvedimento di decadenza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 ottobre 2017.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1000,00, oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Referendario
SULLA EQUIPARAZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO CIVILE DI ESECUZIONE – Sull’estinzione del giudizio di ottemperanza nel caso di dissesto finanziario dell’ente – Tar Catania, sez. III, sentenza 21.7.2016 (Massime a cura di Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano)
Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 1997, pres. est. Guzzardi – Sentenza
1. Dissesto – Avvio o presecuzione giudizio di ottemperanza – Inbizione –Equiparazione del procedimento civile di esecuzione al giudizio di ottemperanza.
2. Processo amministrativo – Ottemperanza – Procedimento – sopravvenienza del dissesto applicabilità dell’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 – Estinzione del giudizio.
1. In caso di dichiarazione di dissesto dell’ente locale, il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di ottemperanza.
2. La procedura di liquidazione dei debiti di cui all’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 è dominata dal principio della “par condicio” dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'mprocedibilità del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
N. 01997/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02374/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2013, proposto da: ***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso ***;
contro
Comune di *** non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dal D.I. n° 30/08 reso dal Tribunale di Caltagirone – sezione distaccata di Grammichele
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale che con delibera del Consiglio Comunale n. 200 del 4/06/2014 è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune intimato;
Che secondo quanto stabilito dall'art. 248, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
Che la Sezione ha in più occasioni affermato di condividere l'autorevole orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 24 giugno 1998 , n. 4, secondo cui il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto (come nella specie) provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è in tutto e per tutto equiparabile al giudizio di esecuzione e pertanto rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226; Idem, sez. IV,10 agosto 2011, n. 4772).
Che infatti, tale procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della “par condicio” dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti dissennatamente contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6035; Idem, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035; sez. IV, 23 aprile 1999, n. 707; nonché Ad. plen., 24 giugno 1998, n. 4, resa in fattispecie governata dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993).
Che il credito di cui la parte ricorrente si duole appare appartenente alle tipologie il cui accertamento è rimesso alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Che, in conclusione, dunque, poiché il citato art. 248 TUEL sposta il soddisfacimento del credito dal piano dell’esecuzione individuale al piano della speciale procedura amministrativa di liquidazione, il Collegio non può fare altro che dichiarare l’estinzione del presente giudizio di ottemperanza.
Che, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto, con compensazione delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario