Author Archive: Pietro Maria Mela

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LEGGE 104/1992 – Al fine di godere dei permessi retribuiti l’assistenza non deve essere né in atto né esclusiva – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Pubblico impiego – Permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 – Esclusività e continuità dell’assistenza – Non richiesti ai fini del godimento di permessi.

Il T.A.R. accoglie la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento di diniego del beneficio di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92 (tre giorni di permesso –anche continuativi- per mese retribuiti e coperto da contribuzione figurativa)  per assistere il suocero, portatore di handicap in condizione di gravità:

  • Ciò considerato che le valutazioni poste a fondamento del diniego non appaiono, ad un primo esame, in sintonia con la vigente normativa di settore, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015, n. 3875/2015; TAR Piemonte, sez. I, 25 gennaio 2013, n. 105; Cons. Stato, 9 luglio 2012, n. 4047; 30 luglio 2012, n. 4291 e 18 ottobre 2012 n. 5378);
  • E ritenuto, in particolare, che l’atto impugnato, richiamando la necessità che il dipendente svolga il ruolo di “referente unico” del parente disabile e che l’assistenza sia già in atto al momento della richiesta, sembra implicitamente richiamare i presupposti della “esclusività” e della “continuità” dell’assistenza che non sono più previsti dalla vigente disciplina di settore.

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TAR CT Ord. 975/2016

3 Febbraio 2017 | By More

ANOMALIA DELL’OFFERTA – Cooperative sociali: è legittima l’aggiudicazione dell’appalto con ribasso del 100% – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 974, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Contratti della pubblica amministrazione – Contratti esclusi – Offerta anomala per ribasso del 100% – Non sussiste per i soggetti che non perseguono fini lucrativi

Processo amministrativo – Aggiudicazione provvisoria – Non lesività dell'atto

Il T.A.R. rigetta la domanda cautelare proposta avverso l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto avente ad oggetto il servizio di conduzione e vigilanza scuolabus e il servizio di integrazione del personale dell’asilo nido comunale:

  • considerato che cd. “utile necessario” non è estensibile a soggetti che operano per scopi sociali o mutualistici, il che comporta che l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico;
  • ritenuto che non sussiste allo stato il paventato danno grave ed irreparabile, dato che con il ricorso introduttivo è impugnato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara alla controinteressata, provvedimento dal quale nessuna lesione definitiva può scaturire alla sfera giuridica del ricorrente, stante la sua natura di atto endoprocedimentale, principio che trova esplicita conferma nel disposto dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotto dal D.lgs. n. 50/2016.

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TAR CT Ord 974/2016

1 Febbraio 2017 | By More

REGOLARITA’ FISCALE – Se, al momento della partecipazione ad una gara, pende il termine per l’impugnazione di una cartella esattoriale, non sussiste alcun obbligo dichiarativo del debito tributario – Tar Catania, sez. III, 10.01.2017, sent., pres. Guzzardi, est. Leggio

Tar Catania, sez. III, 10.1.2017, n. 46, sent., pres. Guzzardi, est. Leggio

Contratti della pubblica amministrazione – Appalti – Aggiudicazione provvisoria – Revoca per mancanza di regolarità fiscale – Legittima – Segnalazione all’Autorità di Vigilanza – Illegittimità

Il T.A.R., in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria -per omessa dichiarazione della sussistenza di una violazione fiscale- con contestuale segnalazione della mendace dichiarazione all’Autorità di vigilanza: – ha accolto il ricorso limitatamente alla parte che dispone la segnalazione ex art. 38, comma 1 ter, del D.lvo n. 163/2006, ritenuto che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, la ricorrente non poteva, con la certezza indispensabile al fine di praticare restrizioni all’accesso alla gara e alla concorrenza, intendersi quale soggetto che ha «commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse» (così la lex specialis), in quanto era ancora pendente il termine per la proposizione dinanzi al giudice tributario del ricorso avverso la cartella di pagamento, né era configurabile, ai fini della gara, un onere dichiarativo in tale senso; – ha rigettato, invece, l’impugnativa delle revoca dell’aggiudicazione provvisoria, stante che, se è vero che al momento di presentazione della domanda di partecipazione la posizione della ricorrente non poteva essere ritenuta irregolare, la regolarità contributiva e fiscale, è requisito indispensabile per la partecipazione alla gara e deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara stessa, mentre non assume valore sanante l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa,.

NOTA

Nella fattispecie in esame, la ricorrente risultava aver ricevuto la notifica di una cartella esattoriale non pagata. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il termine di impugnazione dinanzi alla competente commissione tributaria non era ancora spirato. La ricorrente, poi, aveva deciso di non presentare ricorso, salvo avanzare istanza di rateizzazione nel corso del procedimento di gara, ottenendo l’ammissione al beneficio dopo la disposizione in suo favore dell’aggiudicazione provvisoria poi revocata.

TAR CT Sent. 47/2017

 

31 Gennaio 2017 | By More

ISOLE PEDONALI – Non è risarcibile il danno derivante dalla costituzione di un’isola pedonale e dalle sue deroghe – Tar Catania, sez. III, 15.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Tar Catania, sez. III, 15.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Enti locali – Comuni – Atto amministrativo – Disciplina della circolazione – – Esercizio commerciale – Risarcimento danni – Non sussiste

Il T.A.R. rigetta la domanda cautelare contenuta in un ricorso avverso il provvedimento con il quale un Comune, delimitato e interdetto al traffico una porzione di un’area pedonale, ha previsto il transito all’interno della stessa di alcune tipologie veicolari:

  • ritenuto che non appare illegittimo un regime di deroghe al regime interdittivo caratteristico di un’isola pedonale in favore di alcune categorie, come residenti, veicoli adibiti a trasporto pubblico o di pubblico interesse, veicoli diretti ad alberghi e simili, etc.(cfr. Cons. Stato, V, n.3942/13);
  • considerato, quanto al pregiudizio, che il decremento economico appare riconducibile non al regime delle deroghe (che, almeno in parte, agevolano proprio le attività imprenditoriali in zona: ad esempio, carico/scarico merci; transito di tutti quei mezzi che facilitano l’accesso di potenziali clienti) ma, semmai, alla limitazione in sé all’accesso veicolare, che può indurre la clientela a scegliere per i propri acquisti altre zone, raggiungibili con i propri automezzi.

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31 Gennaio 2017 | By More

DESTITUZIONE DEL MILITARE – Nel caso di condanna penale accessoria alla perdita del grado l’amministrazione è tenuta a destituire immediatamente il militare – Tar Catania, sez. III, 19.12.2016, sent., pres. est. Guzzardi

Tar Catania, sez. III, 19.12.2016, n. 3304, sent., pres. est. Guzzardi

Pubblico impiego – Militari – Destituzione – Condanna penale – Procedimento disciplinare – Non necessario

Il T.A.R. rigetta un ricorso avente ad oggetto l’annullamento di un decreto con il quale il Ministero intimato ha disposto nei confronti del ricorrente, senza procedimento disciplinare, la perdita del grado per condanna penale (accessoria): – ritenuto che, a fronte di una determinazione giudiziale che recide in modo radicale il rapporto di servizio, non è coerente che all’amministrazione venga dato il potere di adottare una autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe inutiliter data; – considerato, inoltre, che la Consulta si è già pronunciata sulla legittimità della norma applicata alla fattispecie (l’art. 866 del D.L.gs. n. 66/2010) ritenendola del tutto coerente con l’attuale linea normativa del legislatore, diretta univocamente a consolidare una disciplina particolarmente rigorosa e severa nei confronti degli autori di reati contro la pubblica amministrazione.

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31 Gennaio 2017 | By More

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – Utilizzo legittimo se con parsimonia – Rito speciale – Tar Catania, sez. III, 22.12.2016, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Tar Catania, sez. III, 22.12.2016, n. 3346, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Enti locali – Sindaco – Atto amministrativo – Ordinanze contingibili ed urgenti – Pericolo igienico-sanitario – Legittimità

 Processo amministrativo – Riti speciali – Ordinanza contingibile ed urgente – Applicazione

Il T.A.R. dichiara irricevibile il ricorso principale e rigetta quello per motivi aggiunti proposti per l’annullamento delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di igiene ambientale:

  • quanto al ricorso principale, perché l’affidamento di un servizio, ancorché disposto con provvedimento extra ordinem del sindaco, rientra nelle previsioni procedurali di cui all’art. 119 c.p.a. e perché le ordinanze impugnate costituiscono atti pluristrutturati (a causa della contestuale previsione dell’affidamento del servizio) e, quindi, risultano soggette al rito abbreviato, da intendersi prevalente rispetto a quello ordinario, ai sensi dell’art. 32 c.p.a.;
  • quanto al ricorso per motivi aggiunti, sul presupposto che, venendo in considerazione non solo interessi pubblici ma anche diritti soggettivi fondamentali (quali quello alla salute e all’incolumità personale) minacciati da emergenze sanitarie o di igiene pubblica, pur in assenza di specifici parametri normativi di riferimento, o comunque del formale recepimento in atti normativi di determinate prescrizioni di carattere igienico-sanitario, le ordinanze contingibili appaiano idonee a prevenire situazioni di pericolo alla salute o all’ambiente. Fermo restando che il legittimo utilizzo del potere di ordinanza a salvaguardia della salute pubblica incontra un limite temporale, stimabile nell’arco di qualche mese, o al più un anno; periodo di tempo sufficiente per avviare e concludere (quanto meno) una indagine di mercato o indire una procedura negoziata anche senza pubblicazione di bando, pervenendo così, se necessario, agli ulteriori affidamenti temporanei (nelle more dell’espletamento delle ordinarie procedure di gara), in un quadro di maggior rispetto dei principi di evidenza pubblica e rotazione tra gli operatori economici.

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31 Gennaio 2017 | By More

ALUNNO GRAVEMENTE DISABILE – Occorre che il sostegno sia effettivo e non solo nominale – Tar Catania, III, 21.11.2016, ord., pres. est. Guzzardi

Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 856, ord., pres. est. Guzzardi

Istruzione pubblica – Alunni portatori di handicap – Scuola pubblica – Docenza specializzata per il sostegno

Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente per l’accertamento del diritto ad usufruire di 24 ore settimanali di docenza specializzata:

  • rilevata la sussistenza dei profili di fumus boni iuris e di danno posti a fondamento della domanda cautelare, conformemente a precedenti del medesimo TAR con i quali è stata rilevata la necessità, per l’amministrazione, di erogare il servizio didattico, per l’ipotesi di disabilità grave, mediante la predisposizione delle misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e parametrando tali misure di sostegno in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato;
  • ponendo il conseguente obbligo per l’amministrazione scolastica di garantire al minore l’insegnamento di sostegno di 24 ore settimanali come richiesto e previsto nel relativo Piano Educativo che lo riguarda.

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11 Dicembre 2016 | By More

LA MOTIVAZIONE DI UN ATTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA NON PUÒ ESSERE APODITTICA- Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 3026

Tar Catania, sez. III, 21.11.2016, n. 3026, sent., pres. est. Guzzardi

Atto amministrativo – Autotutela – Motivazione apodittica – Omessa istruttoria – Illegittimità

La motivazione apodittica ed infondata di un provvedimento di secondo grado, contrastante con i dati forniti dalla parte e non suffragata dalle risultanze di una congrua istruttoria antecedente l'adozione del provvedimento di revoca, è illegittima.

Nota.

Il Tar ha accolto il  ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca di una concessione di passo carrabile, adottato dopo venti mesi dal rilascio dell’atto di primo grado rilevando  che la motivazione del provvedimento  è infondata, sia nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha fornito valido titolo comprovante la natura privata della stradella cui si accede attraverso il passo carrabile, sia nella parte in cui sostiene che la stradella in questione sarebbe sostanzialmente il tratto terminale di un torrente, in quanto non tiene in alcun conto degli argomenti ritraibili dagli atti forniti dalla parte in sede di partecipazione al procedimento di revoca.

Tale motivazione è stata ritenuta  apodittica, perché fa discendere l’assenza in capo alla ricorrente di valido titolo alla concessione dalla (asserita) mancata comprova, attraverso la documentazione offerta dalla ricorrente, della titolarità dell’area per l’accesso alla quale era stata nel provvedimento revocato  la concessione di passo carrabile senza che l'Amministrazione abbia svolto una adeguata istruttoria.

 

27 Novembre 2016 | By More

PUBBLICO IMPIEGO: la sede di servizio effettiva radica la competenza territoriale – Tar Catania, sez. III, 23.09.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 23.09.2016, n. 659, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Pubblico impiego – Competenza territoriale – Permessi e trasferimenti ex legge n. 104/1992 –

Processo amministrativo – Competenza territoriale inderogabile ex art. 13 comma 2 C.P.A. – Sede di servizio al momento dell’emanazione del provvedimento – Rilevanza

Il Tar ha riconosciuto la propria competenza per territorio alla luce della ratio della disciplina di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale.

Il TAR ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento di rigetto dell'istanza di assegnazione ad altra sede  ordinando il riesame della posizione del ricorrente,  tenuto conto dei profili di censura prospettati nel ricorso, con particolare riferimento alla asserite migliori condizioni operative della sede di provenienza rispetto a quella di destinazione.

Nota: Il TAR 

– in via preliminare, rileva la propria competenza a decidere la controversia, dovendosi ritenere che, ai fini dell’individuazione del T.A.R. competente per le controversie in materia di pubblico impiego, nella formulazione dell’art. 13, comma 2, c.p.a, la nozione di “sede di servizio”, deve essere correttamente intesa alla luce della ratio della disciplina, di favore per il dipendente, in termini di più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 28-12-2005, n. 7392, seppure in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 L. n. 1034/1971); il che comporta che deve coerentemente aversi riguardo all'unità organizzativa presso la quale viene effettivamente svolta l'opera del dipendente al momento dell'emanazione dell'atto; e ciò, in particolare, nel caso in cui l'effettiva utilizzazione del dipendente nella sede di servizio, seppure temporanea, sia caratterizzata da “profili di relativa stabilità” (Cons. Stato n. 7392/2005 cit.).

– ha, poi, disposto che l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la posizione del ricorrente medesimo, tenuto conto dei profili di censura prospettati nel ricorso, con particolare riferimento alla asserite migliori condizioni operative della sede provenienza rispetto a quella di destinazione.

21 Novembre 2016 | By More

APPALTI: RITO SUPER SPECIALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBLICI – DEFINIZIONE IMMEDIATA DELLA CONTROVERSIA. PROVA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALE DI PARTECIPAZIONE – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Processo amministrativo – Contenzioso appalti -– Rito super speciale ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. – definizione in Camera di Consiglio o con sentenze in forma semplificata.

Contratti pubblici nei settori ordinari – Aggiudicazione – Requisiti di partecipazione e di qualificazione – Requisiti soggettivi di ordine tecnico-professionale – Dimostrazione.

Il rito super speciale di cui all’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., per l’impugnativa delle esclusioni e ammissioni alla procedura di affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, in mancanza di richiesta di fissazione di udienza pubblica, va immediatamente definito nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti ovvero con sentenza in forma semplificata.

In base alle disposizioni del nuovo codice degli appalti la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; i medesimi possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi; l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

NOTA

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione con il rito super speciale previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante…”. Non avendo le parti chiesto la fissazione dell’udienza pubblica, all’esito della camera di consiglio all’uopo fissata, il Tar ha deciso con sentenza abbreviata, anche in relazione ai profili dell’aggiudicazione e del risarcimento, ritenendo che, per essi, ricorressero i presupposti per una decisione in forma semplificata ex artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a.

Il Tar ha accolto la domanda di annullamento del verbale di gara con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura e dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, dichiara la caducazione del contratto di appalto nelle more stipulato e rigetta la domanda di risarcimento, tenuto conto:

– che in base agli artt. 83, comma 7, 86, punto 5, e Allegato XVII – Parte II del D.lgs. n. 50/2016, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;

– che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; – che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi;

– che l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; – che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Stazione appaltante, la dichiarazione resa dalla ricorrente (relativa ai mezzi dei quali disporrà per l’esecuzione del servizio di che trattasi) costituisce un requisito non per l’ammissione bensì per la stipula del contratto, risultando chiaramente prevista dalla legge tra i mezzi di idonea prova delle proprie capacità tecniche. 

 

 

14 Novembre 2016 | By More