Author Archive: Massimo De Luca
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – D.l.lgt. 19.8.1917, n. 1399 (T.U. SUL TERREMOTO DI MESSINA DEL 28.12.1908) – Perdurante vigenza – Garanzie partecipative della L. 241/1990 – Applicazione in via integrativa – TAR Catania, II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante
TAR CATANIA, Sez. II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante
1. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina – Mancata abrogazione – Non esclude l’applicazione in via integrativa della L. 241/1990 e delle garanzie partecipative dalla stessa previste
2. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Decreto di espropriazione – Mancata comunicazione avvio del procedimento – Illegittimità
3. Procedimento amministrativo – L. 241/1990 – Principio del giusto procedimento – Fondamento e rilevanza costituzionale.
4. Leggi, Decreti e Regolamenti – L. 241/1990 – Posizione di legge rinforzata
1. La circostanza per cui il D.Lgt. n. n.1399/1917 non sia stato espressamente abrogato non esclude che alla legge n. 241/1990 – e quindi ai diritti partecipativi ivi garantiti in primis con la interlocuzione degli interessati – possa e debba comunque riconoscersi una funzione integrativa
2. Avendo la legge n. 241/1990 attuato un processo circolare, assumendo così il ruolo di legge generale “rinforzata” ad efficacia integrativa – condizionata dal criterio della ragionevolezza, nel cui ambito assume certamente importanza il fattore tempo – rispetto agli altri testi normativi “speciali” (quale appunto il D.Lgt. 1399/1917), ne consegue che nel caso in esame andava garantita almeno in fase finale la partecipazione degli ricorrenti interessati. Ciò proprio in ragione del fatto che la partecipazione di questi ultimi avrebbe consentito un maggior approfondimento (rectius, aggiornamento) istruttorio ai fini della determinazione delle indennità espropriative ma soprattutto all’acquisizione di elementi sopravvenuti, e cioè che l’area in questione aveva subito rilevanti trasformazioni urbanistiche, risultando attualmente in gran parte edificata.
3. Pur non essendo espressis verbis sancito in Costituzione, il principio del giusto procedimento, in quanto corollario della democraticità dell’ordinamento statale, ha ormai fondamento e rilevanza costituzionale, e quindi, in ultima analisi, carattere vincolante nei confronti del legislatore anche statale.
4. Tra la Costituzione e la legge del procedimento amministrativo n. 241 del 1990 si è instaurato un indissolubile “processo circolare”, alla cui stregua deve essere valutato l’ordinamento nel suo complesso: la legge 241/1990 ha cioè ormai assunto la posizione di legge sostanzialmente rinforzata.
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ESAMI AVVOCATO – per il CGA non basta il richiamo ai criteri di giudizio per integrare un’adeguata motivazione delle prove scritte- C.G.A. 16.12.2016, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone
C.G.A. 16.12.2016, n. 794, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone, riforma Tar Catania, IV, 744/2016
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Mero richiamo della commissione ai criteri di giudizio – Insufficienza
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della quarta sezione del Tar Sicilia – Catania ritenendo che il riferimento operato dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativodisponendo la rinnovazione della valutazione di merito. .
Nota
La quarta sezione del Tar Catania, in riferimento alla correzione degli elaborati di esame di abilitazione della professione di avvocato operata dalla Corte di Appello dell’Aquila per i candidati della Corte di Appello di Messina, aveva negato la tutelare cautelare ritenendo sufficiente la motivazione espressa per il tramite del mero rinvio ai criteri di giudizio.
Il Consiglio di Giustizia ha ritenuto l’inidoneità, ai fini della motivazione, del mero richiamo ai criteri di valutazione, accogliendo l’appello cautelare con contestuale ordine di ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione, dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
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IL C.G.A. RIBADISCE – IN SEDE DI APPELLO CAUTELARE – L’INSUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
C.G.A. – ord. 21.11.2016, n. 702, pres. Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico).
Nota
Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
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IL C.G.A. LASCIA INTENDERE UNA POSSIBILE REMISSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA SULLA QUESTIONE DELLA SUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO CGA, ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
CGA, ord. 21.11.2016, n. 729, pres.Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Non univocità della giurisprudenza in materia – Accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai soli fini della sollecita trattazione nel merito – Possibile deferimento della questione all’Adunanza Plenaria
IL CGA ritenuto che – in considerazione della non univocità sul punto della giurisprudenza, con particolare riferimento alla più recente del Consiglio di Stato e alla conforme meno recente di questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa – la questione merita approfondimento tempestivo, anche ai fini di un’eventuale remissione della medesima all’Adunanza Plenaria, accoglie l’istanza cautelare ai fini di un sollecito esame nel merito, fissando per la trattazione l’udienza di Gennaio 2017.
Nota
Investito dell’esame dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una delle numerose sentenze in forma semplificate del Tar Catania, sezione IV – di accoglimento dei ricorsi dei candidati all’esame di Avvocato per ragioni di insufficienza del solo punteggio numerico – il CGA ha ritenuto di tutelare il periculum paventato dal Ministero appellante mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, CPA, in previsione di una possibile remissione all’Adunanza Plenaria per comporre il contrasto giurisprudenziale.
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ANCHE IL C.G.A. RITIENE INSUFFICIENTE IL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO- ord. 21.10.2016, pres. Simonetti, est. Corbino
C.G.A., ord. 21.10.2016 n. 668, pres. Simonetti, est. Corbino
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Composizione commissione – Illegittimità
Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento sia alla composizione della commissione, sia all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico.
Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.
Nota:
Nello specifico il CGA ha statuito che i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a due nuove diverse commissioni in due rispettivi plichi (uno per tipologia di compito), in ciascuno dei quali andranno inseriti il compito da rivalutare del candidato in questione accompagnato da 4 ulteriori compiti, nei quali siano stati resi illeggibili eventuali segni e giudizi in essi apportati. Di tali 4 compiti, 2 saranno estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di almeno 30) e 2 estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione insufficiente. La commissione esprimerà sui 5 compiti inclusi in ciascun plico il proprio motivato giudizio di sufficienza/insufficienza.