SUI POTERI PRESIDENZIALI ISTRUTTORI – Tar Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2.3.2016 – L’ordinanza costituisce utile applicazione dell’art. 65 c.p.a.
Tar Catania, sez. IV, ordinanza presidenziale 2.3.2016, n. 1012 – pres. Pennetti.
Processo amministrativo – Istruttoria – Poteri presidenziali
Dopo la fissazione dell’udienza pubblica il presidente, con udienza già fissata per il merito, vista l’ordinanza collegiale con la quale si disponeva il riesame del provvedimento impugnato da parte dell’amministrazione intimata e la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso a breve (85 giorni), ordina all’amministrazione intimata di produrre nel termine di giorni 15: una relazione del competente dirigente di settore con cui si chiarisca se, successivamente alla predetta ordinanza, vi sia stata attività di riesame del provvedimento impugnato e quale esito abbia avuto; atti e/o provvedimenti eventualmente adottati a seguito del riesame nonché la documentazione inerente l’istruttoria effettuata a tal fine.
Nota.
Il precedente si segnala perché costituisce esempio di un utilizzo efficiente del potere istruttoria presidenziale, costituente strumento utile per evitare di ingolfare inutilmente le udienze pubbliche con ricorsi ancora non istruiti (dal sito giustizia-amministrativa emerge che una significativa percentuale delle cause introitate per la decisione viene rimessa in istruttoria per l’acquisizione di documenti ed informazioni di base). Il potere istruttorio presidenziale, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., può essere esercitato – oltre che nel caso frequente nel quale “l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento im-pugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46” (comma 3) – adottando, su istanza motivata di parte ed anche a mezzo di delega altro magistrato, i “provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria” (comma 1) ad eccezione della consulenza tecnica e della verificazione (comma 2).
L’ordinanza in esame merita di essere menzionata in primo luogo perché è stata emessa quando l’udienza pubblica era già fissata, con l’assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere che non intacca quello di giorni 60 prima dell’udienza previsto dall’art. 71 c.p.a..
In secondo luogo è apprezzabile la sua ampiezza che copre le esigenze istruttorie della generalità dei giudizi. Infatti molte ordinanze collegiali istruttorie hanno un contenuto analogo. Per quanto già evidenziato dalla Camera amministrativa lo strumento può essere valorizzato con una intesa tra magistrati ed avvocati con la quale si convenga che di norma: – la fissazione delle udienze di discussione e la nomina dei relatori avvenga con congruo anticipo e non negli stretti termini di 60 e 30 giorni contemplati dall’art. 71 c.p.a.; – gli avvocati si impegnino a presentare istanza istruttoria motivata sulla quale provveda il giudice relatore già individuato.
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