SULL’OBBLIGO DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI COMUNICARE LE CATTEREDE DISPONIBILI –  Tar Catania, sentenza, 25.3.2016

11 Aprile 2016 | By More

 Tar Catania, sez. III, sentenza 25 marzo 2016 n. 896, pres. Guzzardi, est. Brugaletta

La sentenza affronta il problema dell’accesso alle informazioni che non risultino da uno specifico documento.

Silenzio della p.a. – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Istanza per acquisire informazione dalla p.a. – Sussistenza.

Ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990 sussiste l’obbligo dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di concludere il procedimento avviato dall’interessato al fine di conoscere il numero esatto di cattedre disponibili per una determinata classe di insegnamento. Nota. La sentenza dà risposta positiva all’istanza del soggetto interessato ad acquisire le informazioni indispensabili alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi che non è possibile ottenere con lo strumento dell’accesso di cui all’art. 22, l. 241/1990, quando “non abbiano forma di documento amministrativo” (comma 4).

Nota

In senso conforme Tar Catanzaro 20.12.2014 n. 2248, che ha deciso il ricorso presentato dal pro-prietario di un terreno avverso il silenzio rifiuto serbato dal Comune sull’istanza con cui questi aveva chiesto di “comunicare tutte le informazioni relative alla procedura espropriativa e notificare gli eventuali atti adottati”. Il Tar ha così motivato l’accoglimento del ricorso: “Con riguardo alla fattispecie in esame, il ricorrente ha dimostrato di aver ereditato un terreno sul quale, in precedenza, era stata iniziata una procedura espropriativa i cui atti, tra i quali il decreto di occupazione d’urgenza, non sono stati notificati e comunicati …. L'Amministrazione avrebbe dovuto fornire un riscontro formale alla diffida del ricorrente, atteso che non è configurabile una diversa tutela dell'interesse del privato al rispetto del principio di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, come sostituito dalla legge n. 80/2005.” Nei casi decisi con le due sentenze sembra ragionevole rinvenire la fonte giuridica dell’obbligo di provvedere, presupposto della formazione del silenzio-inadempimento, quanto meno nelle “ragioni di giustizia ed equità” cui costante giurisprudenza riconosce l’idoneità a fare sorgere il detto obbligo (Tar Catania, 9.9.2010. n. 3686).

Category: Istruzione, Sentenze

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