LAVORO STRAORDINARIO – DIVIETO DI RETRIBUZIONE DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA’ DEL 2014 – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’–Tar Catania, sez. III, 20.4.2016.
Tar Catania, sez. III, 20.4.2016, n. 1041, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1-2. Pubblico impiego – Trattamento economico ed indennità – Lavoro straordinario – Prestato in giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale – Art. 1 comma 476, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) – Diritto a retribuzione – Insussistenza – Questione di costituzionalità.
3 – Processo amministrativo – Sospensione del processo – Sospensione impropria.
1. L’art. 1 comma 476, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che “l'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.”. Detto jus superveniens, quale norma di interpretazione autentica ed inequivocabilmente retroattiva, afferma la regola per cui nessun straordinario è dovuto per le attività lavorative svolte in occasione di un giorno festivo, se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, con conseguente rilevanza nel presente giudizio, dal momento che l’applicazione della citata norma determinerebbe il rigetto del gravame.
2. Tale norma è stata autorevolmente sospettata di incostituzionalità, in analogo giudizio, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui si applica ai rapporti giuridici in essere alla data della sua entrata in vigore (Consiglio di Stato sez. IV, ord. 27 aprile 2015, n. 2062), rilevandosi – in estrema sintesi – oltre la irragionevolezza, la violazione dei principi della Convenzione E.D.U. (quale normativa interposta) come elaborati dalla Corte di Strasburgo in punto di efficacia retroattiva della legge non penale, essendo carente la sussistenza dei necessari “motivi imperativi di interesse generale” a tutela del legittimo affidamento; sicché analoghi giudizi sono stati sospesi (cfr. T.A.R. Umbria, Sezione Prima, ord. n. 219/2016 del 1/03/2016).
3. Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, anche in conformità sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quello a quo); il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni), e decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
Category: Pubblico impiego