INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza delle cointeressenze economiche (Tar Catania, IV, 28.9.2015, confermata da CGA 15/2015)
Tar Catania, IV, 28.9.2015, n. 787, ord., pres. Pennetti, est. Cumin (confermata da C.G.A. 15.1.2016, n. 14, ord., pres. Zucchelli, est. Modica de Mohac).
1. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Elementi solo indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa – Sufficienza.
2. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Fatti risalenti nel tempo e condanne oggetto di impugnazione – Idoneità.
3. Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza delle cointeressenze economiche.
1. La misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso, potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (cfr. Cons. St., sez. III, 28/07/2015 n. 3707).
2. I tentativi d’infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da fatti risalenti nel tempo o sentenze penali ancora oggetto di impugnazione (cfr. Cons. St., sez. III, 24/07/2015 n. 3653).
3. Deve rigettarsi la domanda di sospensione dell’informativa antimafia nel caso in cui gli elementi investigativi rappresentati (in modo congruo e immune da censure di irragionevolezza) nel provvedimento impugnato, e legati alla trama di rapporti parentali e cointeressenze economiche con soggetti e imprese controindicate, evidenziano un complessivo quadro di possibile permeabilità dell’impresa ricorrente a condizionamenti della criminalità organizzata.
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Nota.
Il C.G.A ha confermato la decisione del Tar sottolineando che “dal provvedimento emerge non soltanto che persistono frequentazioni con parenti condannati per fatti di mafia, ma che intercorrono interessi economici in comune“.
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