PAT E NOTIFICHE A MEZZO PEC – Il PAT liberalizza le notifiche degli avvocati a mezzo pec ma i burocrati le insabbiano

15 Giugno 2016 | By More

IL PAT LIBERALIZZA LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC MA I BUROCRATI LE INSABBIANO
Mi sembra opportuno, in vista dell’imminente avvio del PAT, richiamare l’attenzione sulla novità che riguarda le notifiche degli avvocati a mezzo pec, per evitare che passi sotto silenzio un problema che si trascina ormai da anni e che rischia di diluire in un arco di tempo indeterminato l’effettiva praticabilità dell’utile strumento processuale.
Finalmente il DPCM 16.2.2016 n. 40, contenente il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14 ha espressamente previsto e disciplinato la “notificazione per via telematica”, così sgombrando il campo dalle remore, spesso artificiose, portate aventi dalla parte conservatrice della giurisprudenza.
Resta di grande attualità la questione relativa agli indirizzi pec utilizzabili da parte degli avvocati per la notifica alle pubbliche amministrazioni.
Si deve infatti premettere che nel 2009 era stato istituito l’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (art. 57 bis del d.lgv. 7.3.2005 n. 82, introdotto dal d.l. 78/2009), accessibile all’indirizzo http://www.indicepa.gov.it, nel quale oggi risultano iscritte tutte (o quasi) le pubbliche amministrazioni.
Invece, ai fini del processo civile telematico tale indice è stato scartato, imponendosi agli avvocati di effettuare le notifiche alle pubbliche amministrazioni attingendo gli indirizzi da un altro indice, quello tenuto dal Ministero della giustizia, accessibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST o, più semplicemente, tramite un apposito redattore .
Ora sul punto il menzionato art. 14 del DPCM 40/2016 ha consolidato per il PAT la scelta già effettuata nel processo civile telematico. Tanto  risulta dal combinato disposto delle seguenti disposizioni:
* l’art. 16, comma 12, del d.l. 18.10.2012, n. 179 e s.m.i., secondo il quale, “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia e’ consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”;
* l’art. 14 del DPCM 16.2.2016 N. 40 stabilisce che le notificazioni a mezzo PEC alle p.a. “sono eseguite agli indirizzi PEC  di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ….”.
L’argomento ha nel giudizio amministrativo un impatto di gran lunga maggiore rispetto al processo civile posto che nel primo la presenza della pubblica amministrazione è fisiologica mentre nel secondo è assolutamente sporadica. Per la medesima ragione l’interesse degli avvocati amministrativisti è forte poichè la notifica a mezzo pec consente loro di imprimere una significativa accelerazione in tutti i casi in cui sussistono ragioni di urgenza. Basti pensare che, quando anche gli eventuali controinteressati posseggono un indirizzo pec risultante da Reginde, è ora possibile disporre immediatamente della prova dell’avvenuta notifica del ricorso ed iscrivere a ruolo nel giro di pochi minuti dal momento dell’avvenuta notifica telematica del ricorso introduttivo.
Ma la presenza dell’art. 14 sopra menzionato, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, non è per nulla risolutivo.
L’esistenza della novella rischia di essere svuotata di effettività a tempo indeterminato a causa di una consolidata quanto interessata prassi in forza della quale le pubbliche amministrazioni, con finalità chiaramente elusive ispirate a posizioni di retroguardia culturale, non si iscrivono nell’elenco in questione così rendendo impossibile le notifiche per via telematica.
Per avere una dimensione del problema si consideri che, salvo errore, nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia a titolo di esempio non risultano iscritti:
* i comuni capo luogo di provincia della Sicilia
* i comuni dell’area etnea.
Il fenomeno peraltro si riscontra a livello nazionale ove, sempre a titolo di esempio, non sono iscritti i comuni di Firenze, Milano, Venezia, Trento, Bolzano e Bologna (ma lo sono Genova e Torino).
Orbene, tenendo contro che la finalmente riconosciuta possibilità delle notifiche ad iniziativa degli avvocati a mezzo PEC costituisce uno dei vantaggi del PAT, appare indispensabile che costoro, individualmente ed attraverso le organizzazioni di categoria, assumano tutte le opportune iniziative per costringere le amministrazioni pubbliche all’immediata iscrizione nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
Non vi è infatti dubbio che l’art. 16, comma 12, d.l. 179/2012 imponga a carico dei vertici burocratici degli enti pubblici l’obbligo di effettuare la comunicazione dell’indirizzo pec al Ministero della giustizia e che la relativa omissione sia sanzionabile ai vari livelli dell’ordinamento.
Nino Mirone

 

Category: Area Riservata, Notifica

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