PERMESSO DI SOGGIORNO – RINNOVO – DINIEGO – Sospendibilità – Solo se il richiedente ha un lavoro stabile ed un reddito sufficiente. TAR Catania, sez. IV, 15.7.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
TAR Catania, sez. IV, 15.7.2016, n. 557, ord., pres. Pennetti, rel. Savasta.
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In difetto di comprovata attività lavorativa è legittimo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno.
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (id est il decreto del Questore della Provincia di Ragusa di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato) in quanto privo dei requisiti cautelari.
E’ stato accertato, infatti, che il ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa in Italia.
Con l’Ordinanza cautelare n. 545 del 2016, invece, il TAR Catania ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Ragusa, in quanto, al momento della sua adozione, il ricorrente era impiegato in attività lavorativa che gli garantisse un adeguato sostentamento.
N. 00557/2016 REG.PROV.CAU.
. 01093/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2016, proposto da:
**, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso avv. ****;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del 12 maggio 2015, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa, con il quale è stato disposto il diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, in assenza di attività lavorativa del ricorrente, il provvedimento impugnato appare privo delle mende rappresentate in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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