LA SEPARAZIONE PERSONALE NON GIUSTIFICA LA REVOCA DI TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE – TAR – Catania, sez. IV, ord. 26.9.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 26.9.2016, n. 670, pres. Pennetti, rel. Cumin .
Professione e Mestieri – Notaio – Istanza di revoca del trasferimento ad altra sede. Gravi e comprovati motivi – Separazione personale – Insufficienza ex se.
La revoca della domanda di trasferimento di un notaio ad altra sede è soggetta ai criteri temporali (1 mese dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale) e causali (il sussistere di gravi e comprovati motivi), previsti dall’art. 1 della L. 197/1976. I “gravi e comprovati motivi” previsti dalla normativa non possono consistere in un qualsiasi disagio e/o difficoltà personale del notaio richiedente la revoca del trasferimento, ma deve essere fornita la prova del sopravvenuto vulnus alla salute psicofisica. Le vicende della separazione personale del notaio dal proprio coniuge, non accompagnate dalla prova di sussistenti patologie clinicamente accertate, non costituiscono gravi e comprovati motivi che legittimano l’accoglimento dell’istanza di revoca del trasferimento ad altra sede.
Nota
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto del Ministero della Giustizia, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del decreto di trasferimento ad altra sede, formulata dal notaio ricorrente. Il G.A. ha statuito che deve tenersi conto della “necessità di garantire la stabilità degli avvenuti trasferimenti”, così come argomentato dall’Amministrazione intimata. L’art. 1 della L. 197/1976 prevede i criteri che devono sussistere per l’esercizio del potere di revoca in relazione ad una già proposta domanda di trasferimento; Tali criteri sono i limiti temporali (1 mese dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale) e causali (il sussistere di gravi e comprovati motivi). I suddetti criteri devono, pertanto, consistere per poter prevalere sul bene/interesse finalizzato ad una buona organizzazione del servizio di pubblico interesse reso dagli esercenti la professione notarile, in un’ottica di adeguato bilanciamento fra gli interessi parimenti sensibili di cui agli artt. 32 e 97 Cost. I “gravi e comprovati motivi” previsti dalla normativa non possono consistere in un qualsiasi disagio o difficoltà personale che il notaio, autore di una domanda di trasferimento, manifesti in un momento successivo, ma deve essere fornita la prova di un sopravvenuto vulnus alla salute psicofisica del soggetto che esercita funzioni notarili (in relazione al rapporto di servizio, sia pure assai particolare, che lo lega all’Amministrazione della Giustizia, e che onera quest’ultima di conformare comunque la propria condotta ai dettami dell’art. 2087 c.c.); Nella fattispecie in esame, il TAR ha statuito che le vicende relative alla separazione personale della ricorrente, non accompagnate dalla prova di sussistenti patologie clinicamente accertate che da esse traggano causa, costituiscono un fatto incidente solamente nella vita di relazione e come tali non integrano gli estremi del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;