PERSEVERARE È ILLEGITTIMO (OLTRE CHE DIABOLICO) – La possibilità di reiterazioni degli effetti del provvedimento giustifica la concessione di misure cautelari – C.G.A. 16.12.2016, ord. pres. Zucchelli, rel. Gaviano
Giustizia Amministrativa – Legittimazione attiva – Società assoggetta a commissariamento ex 32 D.L. 90 del 2014- Sussistenza
Giustizia Amministrativa – Sospensione dell'atto impugnato e misure cautelari – Periculum in mora – Sussistenza
Sussiste la legittimazione attiva della società assoggettata a commissariamento ex 32 del D.L. 90 del 2014 ogni qual volta l’azione sia proposta a tutela dell’integrità del proprio patrimonio sociale.
Il periculum in mora, idoneo a giustificare la concessione della misura cautelare (ancorchè nelle forme della sollecita trattazione della causa nel merito da parte del competente Giudice di primo grado) è riscontrabile anche dalla possibilità di future reiterazioni degli effetti del provvedimento censurato.
Nota:
Con l’ordinanza riportata il CGA ha sospeso gli effetti dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR Catania la quale aveva negato la sospensione:
-della deliberazione di GM n. 103 del 21-6-2016 avente ad oggetto la proroga del contratto per il servizio di igiene urbana e ambientale nel territorio del Comune di Catania;
-della determinazione dirigenziale – direz.. ecol. serv. n° 13/535 del 29-6-2016 e di ogni altro atto connesso.
Il diverso orientamento del Giudice d’appello ha riguardato sia la legittimazione attiva della società commissariata sia la sussistenza del periculum in mora che (in potenziale dissonanza con l’art. 34 del cpa –il quale fa espresso divieto al giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati) ha ritenuto di concedere la misura cautelare in considerazione “dalla possibilità di future reiterazioni degli effetti del provvedimento censurato”
E’ da segnalare che, sul medesimo contenzioso, con ordinanze n. 11 e 12 del 15 gennaio 2016, il CGA aveva accolto la misura cautelare proposta dalla società avverso la sentenze TAR Catania n. 1810/2015 al dichiarato scopo di informare l’azione futura dell’Ammirazione attiva (“disponendo – per gli effetti conformativi e propulsivi che ne conseguono – la sospensione dell’appellata sentenza”).
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