DESTITUZIONE DEL MILITARE – Nel caso di condanna penale accessoria alla perdita del grado l’amministrazione è tenuta a destituire immediatamente il militare – Tar Catania, sez. III, 19.12.2016, sent., pres. est. Guzzardi

31 Gennaio 2017 | By More

Tar Catania, sez. III, 19.12.2016, n. 3304, sent., pres. est. Guzzardi

Pubblico impiego – Militari – Destituzione – Condanna penale – Procedimento disciplinare – Non necessario

Il T.A.R. rigetta un ricorso avente ad oggetto l’annullamento di un decreto con il quale il Ministero intimato ha disposto nei confronti del ricorrente, senza procedimento disciplinare, la perdita del grado per condanna penale (accessoria): – ritenuto che, a fronte di una determinazione giudiziale che recide in modo radicale il rapporto di servizio, non è coerente che all’amministrazione venga dato il potere di adottare una autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe inutiliter data; – considerato, inoltre, che la Consulta si è già pronunciata sulla legittimità della norma applicata alla fattispecie (l’art. 866 del D.L.gs. n. 66/2010) ritenendola del tutto coerente con l’attuale linea normativa del legislatore, diretta univocamente a consolidare una disciplina particolarmente rigorosa e severa nei confronti degli autori di reati contro la pubblica amministrazione.

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Category: Militari, Sentenze

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