LEGGE 104/1992 – Al fine di godere dei permessi retribuiti l’assistenza non deve essere né in atto né esclusiva – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

3 Febbraio 2017 | By More

Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Pubblico impiego – Permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 – Esclusività e continuità dell’assistenza – Non richiesti ai fini del godimento di permessi.

Il T.A.R. accoglie la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento di diniego del beneficio di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92 (tre giorni di permesso –anche continuativi- per mese retribuiti e coperto da contribuzione figurativa)  per assistere il suocero, portatore di handicap in condizione di gravità:

  • Ciò considerato che le valutazioni poste a fondamento del diniego non appaiono, ad un primo esame, in sintonia con la vigente normativa di settore, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015, n. 3875/2015; TAR Piemonte, sez. I, 25 gennaio 2013, n. 105; Cons. Stato, 9 luglio 2012, n. 4047; 30 luglio 2012, n. 4291 e 18 ottobre 2012 n. 5378);
  • E ritenuto, in particolare, che l’atto impugnato, richiamando la necessità che il dipendente svolga il ruolo di “referente unico” del parente disabile e che l’assistenza sia già in atto al momento della richiesta, sembra implicitamente richiamare i presupposti della “esclusività” e della “continuità” dell’assistenza che non sono più previsti dalla vigente disciplina di settore.

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TAR CT Ord. 975/2016

Category: Ordinanze, Permessi e trasferimenti ex L. 104/1992

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