ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – D.l.lgt. 19.8.1917, n. 1399 (T.U. SUL TERREMOTO DI MESSINA DEL 28.12.1908) – Perdurante vigenza – Garanzie partecipative della L. 241/1990 – Applicazione in via integrativa – TAR Catania, II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante
TAR CATANIA, Sez. II, 3.2.2017, sent., pres. Brugaletta, est. Elefante
1. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina – Mancata abrogazione – Non esclude l’applicazione in via integrativa della L. 241/1990 e delle garanzie partecipative dalla stessa previste
2. Espropriazione per pubblica utilità – D.l.lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, recante approvazione del T.U. delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 – Decreto di espropriazione – Mancata comunicazione avvio del procedimento – Illegittimità
3. Procedimento amministrativo – L. 241/1990 – Principio del giusto procedimento – Fondamento e rilevanza costituzionale.
4. Leggi, Decreti e Regolamenti – L. 241/1990 – Posizione di legge rinforzata
1. La circostanza per cui il D.Lgt. n. n.1399/1917 non sia stato espressamente abrogato non esclude che alla legge n. 241/1990 – e quindi ai diritti partecipativi ivi garantiti in primis con la interlocuzione degli interessati – possa e debba comunque riconoscersi una funzione integrativa
2. Avendo la legge n. 241/1990 attuato un processo circolare, assumendo così il ruolo di legge generale “rinforzata” ad efficacia integrativa – condizionata dal criterio della ragionevolezza, nel cui ambito assume certamente importanza il fattore tempo – rispetto agli altri testi normativi “speciali” (quale appunto il D.Lgt. 1399/1917), ne consegue che nel caso in esame andava garantita almeno in fase finale la partecipazione degli ricorrenti interessati. Ciò proprio in ragione del fatto che la partecipazione di questi ultimi avrebbe consentito un maggior approfondimento (rectius, aggiornamento) istruttorio ai fini della determinazione delle indennità espropriative ma soprattutto all’acquisizione di elementi sopravvenuti, e cioè che l’area in questione aveva subito rilevanti trasformazioni urbanistiche, risultando attualmente in gran parte edificata.
3. Pur non essendo espressis verbis sancito in Costituzione, il principio del giusto procedimento, in quanto corollario della democraticità dell’ordinamento statale, ha ormai fondamento e rilevanza costituzionale, e quindi, in ultima analisi, carattere vincolante nei confronti del legislatore anche statale.
4. Tra la Costituzione e la legge del procedimento amministrativo n. 241 del 1990 si è instaurato un indissolubile “processo circolare”, alla cui stregua deve essere valutato l’ordinamento nel suo complesso: la legge 241/1990 ha cioè ormai assunto la posizione di legge sostanzialmente rinforzata.
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