LEGITTIMA LA NOTIFICA A MEZZO PEC DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PAT – TAR Lazio, sez. I Ter, sentenza n. 2891 del 27.2.2017 pres. Panzironi, est. Petrucciani
Tar Lazio, Roma, Sez I Ter, sentenza n. 2891 del 27.2.2017
Giustizia amministrativa – Notificazioni e comunicazioni – Ammissibilità della notifica a mezzo PEC dall’avvio del PAT
Nel processo amministrativo telematico è ammessa la notifica del ricorso giurisdizionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC), anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28.5.2015, n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 6.2.2015, n. 923). La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può, infatti, considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5863/2015).
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