PER I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA SI PAGA IL CONTRIBUTO DIMEDIATO – Commissione tributaria provinciale di Brescia, sez. I, sentenza 18.5.2016, n. 406, pres. Macca, rel. Belotti.
Commissione tributaria provinciale di Brescia, sez. I, sentenza 18.5.2016, n. 406, pres. Macca, rel. Belotti.
PROCESSO CIVILE – OPPOSIZIONE ALLA STIMA – SPESE DI GIUSTIZIA – CONTRIBUTO UNIFICATO – Dimidiazione – Applicabilità.
Nel giudizio di opposizione alla stima proposto innanzi alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 29 l. 150/2011, in quanto introdotto con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702 bis e 702 ter c.p.c., si applica la riduzione del contributo unificato previsto dall’art.13, comma 3, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, t.u. sulle spese di giustizia.
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Nota.
La sentenza precisa che “a nulla rileva che si tratti di materia di volontaria giurisdizione, atteso che la volontà del legislatore di applicare il rito sommario (702 bis cpc) anche al giudizio di opposizione alla stima (sia o non sia il relativo procedimento di volontaria giurisdizione, anche se, all’evidenza, trattandosi di controversia volta a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi, assai dubbia appare la natura di volontaria giurisdizione di detto procedimento) rende immediatamente applicabile in via definitiva il beneficio previsto anche a tale procedura” e merita di essere segnalata in considerazione dell’orientamento della cancelleria di qualche Corte di appello che pretende per tali giudizi il pagamento del contributo in misura intera.
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