OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA’ DELLA MEDIA E DELLE OFFERTE – APPLICABILITA’ ANCHE NELL’IPOTESI DI ESCLUSIONE DI IMPRESE IN GARA CON CONFRONTO A COPPIE – TAR SICILIA – CATANIA – Sezione Terza – Sentenza 13.04.2017 N. 805 – Pres. Savasta – Est. Boscarino

10 Giugno 2017 | By More

Contratti – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione mediante “confronto a coppie” – Aggiudicazione provvisoria – Esclusione di Impresa prima classificata – Principio di immodificabilità della media delle offerte e della anomalia ex art. 38, comma 2° bis, Dlgs 163/2006 – E’ applicabile.

Contratti – Gara – Sub procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 86, comma 3° Dlgs 163/2006 – Facoltà discrezionale della P.A. esercitabile

quando l’offerta appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici.

  1. Il principio dell’immodificabilità della graduatoria e di irrilevanza delle sopravvenienze assume valenza generale e mira “all’obiettivo (probabilmente opinabile, ma costituente esercizio di interpositio legislatoris in via di principio insuscettibile di scrutinio in sede giudiziale) di assicurare stabilità agli esiti finali dei procedimenti di gara”, frutto della scelta del Legislatore di assicurare preminenza all’interesse alla conservazione degli atti di gara; 1.1 Non sussistono ragioni sistematiche dirimenti per distinguere fra le ipotesi in cui la valutazione avviene sulla base di criteri automatici e quelle in cui la valutazione viene discrezionalmente operata dalla competente Commissione; 1.2 Non sussiste alcun impedimento di ordine testuale per l’applicazione del principio di cui al comma 2-bis dell’articolo 38, cit., nel caso di valutazione attraverso il criterio del c.d. ‘confronto a coppie’; Stante la portata ampia e onnicomprensiva del più volte richiamato comma 2- bis e le finalità di ordine generale cui la disposizione mira, non si individuano prevalenti elementi di ordine sistematico perché essa possa trovare applicazione solo laddove sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva in favore del concorrente successivamente escluso e non anche laddove l’esclusione sia avvenuta al momento in cui il concorrente era destinatario di una mera aggiudicazione provvisoria.
  2. La facoltà discrezionale attribuita alle stazioni appaltanti dall’art. 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nel fare riferimento ad “elementi specifici” in base ai quali l’offerta appaia anormalmente bassa, non può essere subordinata alla precisa indicazione, già in sede di richiesta di giustificazioni, delle cause che eventualmente condurranno al giudizio di anomalia, ma deve essere correttamente intesa nel senso che, anche in assenza dei parametri aritmetici in ragione dei quali l’offerta è da considerare anomala ex lege, la stazione appaltante, ove comunque ritenga l’offerta nel suo complesso scarsamente o per nulla remunerativa, ha il potere di avviare il sub procedimento di verifica con una richiesta prima ad ampio spettro e poi, via via che il procedimento si svolge, sempre più mirata all’evidenziazione delle cause in ragione delle quali l’offerta potrebbe essere ritenuta effettivamente anomala.

TAR CT, III, Sent. 805/2017

Category: -->Giurisprudenza, Contratti, Sentenze

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