INTERDITTIVA – ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DEL CGA – Non discrezionalità ma “valutazione tecnica”. Insufficienza dei meri sospetti.
C.G.A. 28.12.2017, sent. n. 570, pres. Deodato, est. Simonetti (conferma Tar Catania, IV, 8.9.2016, sent. 2220, pres. Pennetti, est. Cumin).
- – Ordine pubblico – Informativa antimafia – Legami parentali.
- – Ordine pubblico – Informativa antimafia – Fatti pregressi.
- – Ordine pubblico – Informativa antimafia – Fondata su mero sospetto – Illegittimità.
- – Ordine pubblico – Informativa antimafia – Riconducibilità nell’ambito della “valutazione tecnica” anzicchè della discrezionalità amministrativa.
- 1/2. – I legami parentali da soli non possano bastare a legittimare l’interdittiva (nel caso in esame il matrimonio tra l’amministratore della società, poi dimessosi, ed il coniuge il cui padre e il cui fratello risultano condannati per reati accertati in via definitiva come non di mafia, peraltro risalenti nel tempo, di oltre dieci anni, per fatti accaduti a loro volta diversi anni prima, sebbene inizialmente fosse stata contestata l’associazione mafiosa; inoltre il legame familiare diretto tra l’amministratore ed altro soggetto, assassinato nel 1991 nell’ambito di un regolamento di conti di stampo mafioso, intervenuto al principio degli anni ’90). Il superiore quadro fattuale legittima il supplemento istruttorio e non l’adozione dell’interdittiva, la quale va annullata con salvezza di ogni diversa valutazione, ove sopravvenissero o fossero resi noti elementi ulteriori o riscontri maggiori aggiornati all’attualità.
- 3 – In assenza di tali elementi e di tali fatti, non è di ausilio neppure il dato per cui l’intera famiglia sarebbe titolare di plurime attività economiche, tutte nel settore agricolo ed in quello fotovoltaico; un dato la cui rilevanza è solo teorica, in chiave di mero o semplice sospetto.
- 4 – Il riferimento alla discrezionalità amministrativa in senso stretto, per quanto comune nella prassi e nella giurisprudenza, è opinabile sul piano sistematico, apparendo più corretto parlare semmai di valutazioni tecniche.
____________
Il C.G.A., con la superiore sentenza, prosegue la sua opera di ricostruzione dei limiti del potere prefettizio, nel cui ambito si colloca certamente la decisione, già massimata in questo sito, del 3.8.2016, n. 257, pres. Zucchelli, rel. Modica de Mohac, con la quale si mise in evidenza il rischio che, attraverso la possibilità di qualificare “mafioso” un soggetto sulla scorta di meri sospetti, si pervenga ad un aberrante meccanismo di estensione a catena della pericolosità simile a quella su cui si fondava … l’inquisizione medievale.
La sentenza del Tar Catania, confermata dal C.G.A., si può leggere cliccando sul seguente link: Tar CT 220/2016
V. altra giurisprudenza ed atti del convegno sub “Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia“.
In particolare C.G.A. 257/2016 sub “Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Discrezionalità – Limiti“.
____________
2017.12.28 - CGA 570
Category: -->Giurisprudenza, Area Riservata, Discrezionalità-Limiti, Fatti pregressi, Informativa antimafia, Rapporti parentali, Sentenze