PAT– NOTIFICA ALL’INDIRIZZO PEC TRATTO DA IPA IN MANCANZA DI QUELLO INSERITO NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ERRORE SCUSABILE – RICONOSCIBILITA’ NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE (BIENNIO 2017/2018) – REGOLARIZZAZIONE NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE – RIMESSIONE AL TAR PER LA DECISIONE NEL MERITO // PAT – OMESSO INSERITO DELL’INDIRIZZO PEC NEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI SUCCESSIVE AL RICORSO INTRODUTTIVO MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA. CGA, I Sez, Sent. n° 216 et 217 del 12/4/2018, Pres. De Nictolis, Est. Barone
Si tratta di due sentenze gemelle che appaiono come l’affermazione di un principio che si vuol tener fermo rafforzato com’è stato dalla comunicazione “al Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, al Servizio per l’informatica della giustizia amministrativa, alla Procura regionale della Corte dei conti, al Prefetto della Provincia di Ragusa, ciascuno per quanto di propria competenza per por fine alla condotta dell’amministrazione appellata di inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.”
“cga 216 2018
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Category: Area Riservata, Atto Introduttivo, Notifica, PAT - Processo Amministrativo Telematico, regolarizzazione