GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PERENZIONE – Opposizione – Mancanza della sottoscrizione della parte – In presenza di mandato a margine – CGA 20.11.2015 n 660 (riforma Tar Catania, II, ordinanza n. 1095/2015).

4 Dicembre 2015 | By More

Il C.g.a. salva l’opposizione non sottoscritta dalla parte ma recante la procura a margine.
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Motivazione.
considerato che, con ordinanza 22 aprile 2015 numero 1095, il Tar ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto di perenzione emanato nel ricorso 2117/1991 proposto innanzi al Tar;
considerato che il rigetto è stato motivato in considerazione del fatto che “l’opposizione proposta non è stata sottoscritta anche dalle parti personalmente, come viceversa previsto dall’articolo 1, comma 2, dell’allegato 3 del c.p.a.”;
considerato che questo Consiglio, con ordinanza 25 luglio 2014 n. 457, ha così deciso in fattispecie analoga:« Contro tale atto di opposizione viene invocata dalla Difesa erariale la violazione del disposto dell’art. 1.1 dell’allegato 3 al cpa, per mancata sottoscrizione personale della parte. L’eccezione va disattesa. L’atto in questione presenta infatti – a margine – la sottoscrizione delle parti per la nomina ed il conferimento della procura al loro difensore, che – nello stesso atto – sottoscrive personalmente l’opposizione. Tale atto, unico e redatto in termini da rendere evidente il proprio immediato contenuto, appare dunque tale da lasciare emergere con evidenza la piena consapevolezza, da parte dei conferenti la nomina del difensore e la procura allo stesso, della sua specifica destinazione, sicché la mancata sottoscrizione in calce non può considerarsi elemento sufficiente a privare di efficacia l’atto medesimo anche allo scopo della opposizione al decreto di perenzione, in considerazione della comunque presente sottoscrizione a margine e della conseguente inequivoca diretta volontà dei sottoscrittori di proporre opposizione a tale decreto»;
considerato che il Consiglio non ravvisa ragioni per discostarsi dal precedente ora citato;
considerato pertanto che l’appello deve essere accolto e che, per l’effetto, l’ordinanza impugnata va riformata;

Category: Processo amministrativo, Sentenze

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