PROCESSO AMMINISTRATIVO – VERIFICAZIONE – Comunicazione della bozza di relazione – CGA ordinanza 18.11.2015 n. 655, pres. de Francisco, rel. Neri.

4 Dicembre 2015 | By More

Il CGA per la verificazione di cui all’art. 66 c.p.a. fissa l’obbligo di comunicazione della bozza di relazione con possibilità per le parti di presentare osservazioni in via preventiva, facendo applicazione analogica di quanto previsto per la c.t.u. dall’art. 67 c.p.a..
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Motivazione.
considerato che effettivamente le operazioni peritali risultano di particolare complessità per cui va accordata la proroga richiesta sino al 20 dicembre 2015;
considerato che per la migliore prosecuzione del giudizio vanno fissati i seguenti termini:
a) 30 novembre 2015 per la comunicazione alle parti della bozza di relazione ad opera del verificatore;
b) 10 dicembre 2015 per le osservazioni delle parti alla bozza di relazione predisposta dal verificatore;
c) 20 dicembre 2015 per il deposito della relazione finale sulla verificazione, delle osservazioni prodotte dalle parti e di una sintetica relazione sulle stesse (articoli 39 e 66 c.p.a nonchè 195 c.p.c.);.
Considerato che deve essere fissata l’udienza pubblica del 3 febbraio 2016 per la decisione del merito;

Category: Ordinanze, Processo amministrativo

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