APPALTI – L’OMESSA SUDDIVISIONE IN LOTTI DEVE ESSERE MOTIVATA ED IN SEDE DI RIEDIZIONE DEL POTERE DEVE TENERSI CONTO DELLE RAGIONI OPPOSTE DALLE PARTI NEL GIUDIZIO – C.G.A. 16.12.2016, ord., pres. Zucchelli, rel. Gaviano
C.G.A. 16.12.2016, n. 750, ord. pres. Zucchelli, rel. Gaviano
Contratti – Procedura di gara – Suddivisione in lotti – Motivazione – Necessità
Giustizia Amministrativa – Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato cautelare – Specificazione della portata dell’effetto conformativo – Possibilità.
L’onere imposto dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, che prescrive di suddividere gli appalti in lotti funzionali alla sola condizione che ciò sia “possibile ed economicamente conveniente” non può essere legittimamente soddisfatto mediante affermazioni apodittiche non potendosi prescindere -in particolare- da una specifica analisi in punto di “convenienza economica”.
In sede cautelare il Giudice amministrativo può indicare la portata degli effetti conformativi del decisum.
Nota:
Il Giudice d’appello, andando in contrario avviso a quanto statuito dal TAR Palermo, ha ritenuto “meritevoli di favorevole scrutinio” le censure della partecipante alla gara “nella parte in cui … contesta(ta) la violazione dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, norma che prescrive di suddividere gli appalti in lotti funzionali alla sola condizione che ciò sia “possibile ed economicamente conveniente”” ed ha “rilevato, infatti, che la motivazione fornita dall’Amministrazione a sostegno della propria difforme scelta, affidata essenzialmente ad affermazioni che si presentano del tutto apodittiche, non sembra idonea a soddisfare il puntuale onere di giustificazione che la norma citata impone, il quale non sembra poter prescindere -in particolare- da una specifica analisi in punto di “convenienza economica”.
E’ peculiare, e merita di essere sottolineato, che il Giudice di primo grado (ord. n. 1170/2016 del 31.10.2016) “quanto al profilo della dedotta omessa motivazione del contestato accorpamento in unico lotto”, pur dichiarando -incidentalmente- che la “motivazione … in effetti non appare chiaramente enunciata negli atti di gara”, ha dato spazio alle “ragioni addotte dalla resistente ASP” in sede di giudizio le quali, sono state stimate “idonee a sintetizzare l’iter logico dalla stessa seguito al fine di garantire al meglio l’interesse dei pazienti e quindi l’efficienza del servizio” ancorché ciò sia avvenuto ex post.
Di converso il Giudice d’appello ha statuito espressamente “che la Stazione appaltante, ove ritenesse di poter reiterare la propria scelta di accorpamento dei lotti, non potrebbe in tale eventualità esimersi dal prendere in considerazione, in sede motivatoria, né la ben scarsa partecipazione registrata dalla propria gara, né le obiezioni tecniche che alla sua scelta sono state opposte con la presente impugnativa” dando così rilievo ad elementi successivi agli atti impugnati ma antecedenti (sebbene extra procedimentali) all’ipotizzato possibile futuro provvedimento chiarendo, in tal modo, la portata degli effetti conformativi da riconnettersi alla decisione cautelare.
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