APPALTI: RITO SUPER SPECIALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBLICI – DEFINIZIONE IMMEDIATA DELLA CONTROVERSIA. PROVA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALE DI PARTECIPAZIONE – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri

14 Novembre 2016 | By More

Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Processo amministrativo – Contenzioso appalti -– Rito super speciale ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. – definizione in Camera di Consiglio o con sentenze in forma semplificata.

Contratti pubblici nei settori ordinari – Aggiudicazione – Requisiti di partecipazione e di qualificazione – Requisiti soggettivi di ordine tecnico-professionale – Dimostrazione.

Il rito super speciale di cui all’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., per l’impugnativa delle esclusioni e ammissioni alla procedura di affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, in mancanza di richiesta di fissazione di udienza pubblica, va immediatamente definito nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti ovvero con sentenza in forma semplificata.

In base alle disposizioni del nuovo codice degli appalti la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; i medesimi possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi; l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

NOTA

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione con il rito super speciale previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante…”. Non avendo le parti chiesto la fissazione dell’udienza pubblica, all’esito della camera di consiglio all’uopo fissata, il Tar ha deciso con sentenza abbreviata, anche in relazione ai profili dell’aggiudicazione e del risarcimento, ritenendo che, per essi, ricorressero i presupposti per una decisione in forma semplificata ex artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a.

Il Tar ha accolto la domanda di annullamento del verbale di gara con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura e dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, dichiara la caducazione del contratto di appalto nelle more stipulato e rigetta la domanda di risarcimento, tenuto conto:

– che in base agli artt. 83, comma 7, 86, punto 5, e Allegato XVII – Parte II del D.lgs. n. 50/2016, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;

– che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; – che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi;

– che l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; – che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Stazione appaltante, la dichiarazione resa dalla ricorrente (relativa ai mezzi dei quali disporrà per l’esecuzione del servizio di che trattasi) costituisce un requisito non per l’ammissione bensì per la stipula del contratto, risultando chiaramente prevista dalla legge tra i mezzi di idonea prova delle proprie capacità tecniche. 

 

 

Category: Contratti, Sentenze

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