ART. 73 DEL CPA – Ordinanza di assegnazione del termine per memorie su questioni rilevate d’ufficio anche se il rilievo è operato in udienza – Tar Palermo, sezione III, udienza del 6.2.2017, pres. Cogliani, est. Maisano

11 Febbraio 2017 | By More

 

Tar Palermo, sezione III, verbale di udienza (ordinanza) del 6.2.2017, ricorso n. 2697/2016, pres. Cogliani, est. Maisano

1. Processo amministrativo – Questione rilevabile d’ufficio – Applicazione dell’art. 73, terzo comma, cpa – Ordinanza di assegnazione del termine per il deposito di memorie – applicabilità anche se la questione è rilevata in udienza 

All’udienza di discussione la causa è stata introitata per la decisione con concessione di un termine a difesa (20 giorni) per memorie per interloquire su una questione di inammissibilità rilevata d’ufficio. 

Nota.

Il Tar Palermo, pur avendo rilevato d'ufficio in udienza, una questione di inammissibilità del ricorso, non si è limitato ad indicarla in udienza pubblica, per sollecitare la discussione orale sul punto, come è previsto nel primo capoverso dell’art. 73 cpa, ma, applicando estensivamente quanto previsto nel secondo capoverso, il quale disciplina la diversa ipotesi di rilevamento della questione di inammissibilità dopo il passaggio in decisione della causa, ha concesso un termine per il deposito di memorie.

Si afferma, quindi, una interpretazione evolutiva dell’art. 73 cpa, in attuazione del principio della tutela piena ed effettiva della giurisdizione amministrativa, enunciato nell’art. 1 dello stesso cpa e dei principi del contraddittorio e della speditezza del processo amministrativo tutelati dall’art. 2.

Salvatore Cittadino .

Category: Ordinanze, Processo amministrativo

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