Author Archive: Alessandro Arcifa

Avvocato amministrativista dal 1997, cassazionista dal 2009, componente del direttivo della Camera amministrativa dal 2015.

rss feed

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SU “linee guida per l’affidamento dei servizi legali”

parere interlocutorio 1502-17
9 Ottobre 2017 | By More

CONVEGNO SU “GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” ROMA 25 OTTOBRE 2017

1 Ottobre 2017 | By More

Protocollo d’intesa tra CNF ed UNAA su eventi formativi forensi

10 Maggio 2017 | By More

L’UNAA esprime la più viva contrarietà alla posizione espressa dal Consiglio di Stato sulle conseguenze in caso di mancata osservanza dell’obbligo di deposito della cd. “copia di cortesia”

odg copie cartacee 9.3.2017
13 Marzo 2017 | By More

Incontro di presentazione libro Prof. Avv. Armao – 15 marzo 2017

CATANIA 15 marzo-1
5 Marzo 2017 | By More

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI C.A.S. 30.03.2017 ORE 10.00 E SEGG. TAR CT

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI DEL 30 03 2017 (Rev FS)
1 Marzo 2017 | By More

CRISI DELLA RAPPRESENTANZA E NUOVE DINAMICHE DELLA REGOLAZIONE – CONVEGNO A SCIENZE POLITICHE 3-4 APRILE 2017 PATROCINATO DALLA CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA E DALL’UNAA

Crisi della rappresentanza -1
1 Marzo 2017 | By More

PAT – Sulla costituzione in giudizio e sulla attestazione di conformità della procura – Tar Calabria, ord. 26.1.2017

TAR Calabria, ordinanza 26.1.2017 , n. 33 – Pres.Iannini Est.Tallaro

1. – Processo amministrativo – PAT – Costituzione dei resistenti – Copia digitale di atto analogico – Nullità

2. – Processo amministrativo – PAT – Procura alle liti su supporto analogico – Asseverazione ex art. 22 CAD – Necessità 

Si segnala una delle primissime pronunzie giurisdizionali sulla validità degli atti di parte depositati nel Processo Amministrativo Telematico.

In particolare il TAR ha ritenuto nulla la costituzione in giudizio in quanto l’atto di costituzione non risultava conforme al modello legale sotto un duplice profilo:

1) sia perchè  privo della sottoscrizione digitale, avendo la parte convenuta “depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale” ritenendo che nel caso di specie “’l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto … la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso)”;

2) sia perchè la procura risultava priva della attestazione di conformità ex art.22 CAD, “avendo depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40; … per cui non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta”.

Nota

L’ordinanza appare improntata ad un rigido formalismo e non tiene conto, ad avviso dello scrivente, di varie disposizioni che regolano il processo telematico.

L’art. 6 comma V delle specifiche Tecniche allegate al DM 40/2016 dispone che la firma digitale Pades del modulo di deposito ” si intende estesa a tutti i documenti in esso contenuti”, per cui anche deve ritenersi estesa anche all’atto di costituzione in giudizio.

Ciò vale anche per la scansione della procura alle liti, priva della sola formula di conformità ex art.22 CAD (richiamata dall’art. 8 comma II DM 40/2016). Il comma II dell’art. 22 CAD riconosce alla scansione di un documento analogico la medesima efficacia probatoria dell’originale qualora la conformità venga attestata con dichiarazione allegata al documento informatico. Può ritenersi che la firma digitale apposta alla fine del modulo contenga una implicita asseverazione di conformità della scansione della procura.

Ma trattandosi di procura alle liti occorre far riferimento all’art.83 c. III ultimo capoverso c.p.c. che dispone:  Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ” per cui può ritenersi sufficente la semplice autentica della procura tramite la firma digitale del modulo deposito.

In ultimo può ritenersi valida la procura firmata digitalmente, ma priva dell’assseverazione, anche in base al principio di conservazione degli atti processuali e dell’art.22 comma III CAD che prevede che le copie digitali di un documento analogico abbiano la stessa validità  dell’originale anche in difetto dell’asseverazione, purchè la conformità non venga “espressamente disconosciuta”: disocnoscimento che, ovviamente, può avvenire solo dal soggetto che la ha sottoscritta, ex art. 214 c.p.c.

Si auspica, in ogni caso, una maggiore “tolleranza” da parte dellla Magistratura specialmente nel periodo iniziale.

TARCZ33-2017

11 Febbraio 2017 | By More

CONVEGNO 24 FEBBRAIO 2017 SU “L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE”

Locandina 24 febbraio 2017_ultima 9_2_2017
9 Febbraio 2017 | By More

MANUALE PAT AGGIORNATO A NOVEMBRE 2016 A CURA DELLO STUDIO “ANSELMI ED ASSOCIATI”

Per gentile concessione dello studio "Anselmi ed Associati" si pubblica il manuale teorico pratico sul Processo Amministrativo Telematico aggiornato al novembre 2016, con ulteriori.

_________________

Per leggere i documenti cliccare sui seguenti link:

ulteriori-osservazioni-def
22 Novembre 2016 | By More