Author Archive: Alessandro Arcifa
Avvocato amministrativista dal 1997, cassazionista dal 2009, componente del direttivo della Camera amministrativa dal 2015.
PAT – Sulla costituzione in giudizio e sulla attestazione di conformità della procura – Tar Calabria, ord. 26.1.2017
TAR Calabria, ordinanza 26.1.2017 , n. 33 – Pres.Iannini Est.Tallaro
1. – Processo amministrativo – PAT – Costituzione dei resistenti – Copia digitale di atto analogico – Nullità
2. – Processo amministrativo – PAT – Procura alle liti su supporto analogico – Asseverazione ex art. 22 CAD – Necessità
Si segnala una delle primissime pronunzie giurisdizionali sulla validità degli atti di parte depositati nel Processo Amministrativo Telematico.
In particolare il TAR ha ritenuto nulla la costituzione in giudizio in quanto l’atto di costituzione non risultava conforme al modello legale sotto un duplice profilo:
1) sia perchè privo della sottoscrizione digitale, avendo la parte convenuta “depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale” ritenendo che nel caso di specie “’l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto … la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso)”;
2) sia perchè la procura risultava priva della attestazione di conformità ex art.22 CAD, “avendo depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40; … per cui non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta”.
Nota
L’ordinanza appare improntata ad un rigido formalismo e non tiene conto, ad avviso dello scrivente, di varie disposizioni che regolano il processo telematico.
L’art. 6 comma V delle specifiche Tecniche allegate al DM 40/2016 dispone che la firma digitale Pades del modulo di deposito ” si intende estesa a tutti i documenti in esso contenuti”, per cui anche deve ritenersi estesa anche all’atto di costituzione in giudizio.
Ciò vale anche per la scansione della procura alle liti, priva della sola formula di conformità ex art.22 CAD (richiamata dall’art. 8 comma II DM 40/2016). Il comma II dell’art. 22 CAD riconosce alla scansione di un documento analogico la medesima efficacia probatoria dell’originale qualora la conformità venga attestata con dichiarazione allegata al documento informatico. Può ritenersi che la firma digitale apposta alla fine del modulo contenga una implicita asseverazione di conformità della scansione della procura.
Ma trattandosi di procura alle liti occorre far riferimento all’art.83 c. III ultimo capoverso c.p.c. che dispone: Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ” per cui può ritenersi sufficente la semplice autentica della procura tramite la firma digitale del modulo deposito.
In ultimo può ritenersi valida la procura firmata digitalmente, ma priva dell’assseverazione, anche in base al principio di conservazione degli atti processuali e dell’art.22 comma III CAD che prevede che le copie digitali di un documento analogico abbiano la stessa validità dell’originale anche in difetto dell’asseverazione, purchè la conformità non venga “espressamente disconosciuta”: disocnoscimento che, ovviamente, può avvenire solo dal soggetto che la ha sottoscritta, ex art. 214 c.p.c.
Si auspica, in ogni caso, una maggiore “tolleranza” da parte dellla Magistratura specialmente nel periodo iniziale.
MANUALE PAT AGGIORNATO A NOVEMBRE 2016 A CURA DELLO STUDIO “ANSELMI ED ASSOCIATI”
Per gentile concessione dello studio "Anselmi ed Associati" si pubblica il manuale teorico pratico sul Processo Amministrativo Telematico aggiornato al novembre 2016, con ulteriori.
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