Author Archive: Alessandro Arcifa

Avvocato amministrativista dal 1997, cassazionista dal 2009, componente del direttivo della Camera amministrativa dal 2015.

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CONVEGNO SU “GLI INCARICHI LEGALI CONFERITI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” ROMA 25 OTTOBRE 2017

1 Ottobre 2017 | By More

Protocollo d’intesa tra CNF ed UNAA su eventi formativi forensi

10 Maggio 2017 | By More

L’UNAA esprime la più viva contrarietà alla posizione espressa dal Consiglio di Stato sulle conseguenze in caso di mancata osservanza dell’obbligo di deposito della cd. “copia di cortesia”

odg copie cartacee 9.3.2017
13 Marzo 2017 | By More

Incontro di presentazione libro Prof. Avv. Armao – 15 marzo 2017

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5 Marzo 2017 | By More

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI C.A.S. 30.03.2017 ORE 10.00 E SEGG. TAR CT

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI DEL 30 03 2017 (Rev FS)
1 Marzo 2017 | By More

CRISI DELLA RAPPRESENTANZA E NUOVE DINAMICHE DELLA REGOLAZIONE – CONVEGNO A SCIENZE POLITICHE 3-4 APRILE 2017 PATROCINATO DALLA CAMERA AMMINISTRATIVA SICILIANA E DALL’UNAA

Crisi della rappresentanza -1
1 Marzo 2017 | By More

PAT – Sulla costituzione in giudizio e sulla attestazione di conformità della procura – Tar Calabria, ord. 26.1.2017

TAR Calabria, ordinanza 26.1.2017 , n. 33 – Pres.Iannini Est.Tallaro

1. – Processo amministrativo – PAT – Costituzione dei resistenti – Copia digitale di atto analogico – Nullità

2. – Processo amministrativo – PAT – Procura alle liti su supporto analogico – Asseverazione ex art. 22 CAD – Necessità 

Si segnala una delle primissime pronunzie giurisdizionali sulla validità degli atti di parte depositati nel Processo Amministrativo Telematico.

In particolare il TAR ha ritenuto nulla la costituzione in giudizio in quanto l’atto di costituzione non risultava conforme al modello legale sotto un duplice profilo:

1) sia perchè  privo della sottoscrizione digitale, avendo la parte convenuta “depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale” ritenendo che nel caso di specie “’l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto … la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso)”;

2) sia perchè la procura risultava priva della attestazione di conformità ex art.22 CAD, “avendo depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40; … per cui non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta”.

Nota

L’ordinanza appare improntata ad un rigido formalismo e non tiene conto, ad avviso dello scrivente, di varie disposizioni che regolano il processo telematico.

L’art. 6 comma V delle specifiche Tecniche allegate al DM 40/2016 dispone che la firma digitale Pades del modulo di deposito ” si intende estesa a tutti i documenti in esso contenuti”, per cui anche deve ritenersi estesa anche all’atto di costituzione in giudizio.

Ciò vale anche per la scansione della procura alle liti, priva della sola formula di conformità ex art.22 CAD (richiamata dall’art. 8 comma II DM 40/2016). Il comma II dell’art. 22 CAD riconosce alla scansione di un documento analogico la medesima efficacia probatoria dell’originale qualora la conformità venga attestata con dichiarazione allegata al documento informatico. Può ritenersi che la firma digitale apposta alla fine del modulo contenga una implicita asseverazione di conformità della scansione della procura.

Ma trattandosi di procura alle liti occorre far riferimento all’art.83 c. III ultimo capoverso c.p.c. che dispone:  Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ” per cui può ritenersi sufficente la semplice autentica della procura tramite la firma digitale del modulo deposito.

In ultimo può ritenersi valida la procura firmata digitalmente, ma priva dell’assseverazione, anche in base al principio di conservazione degli atti processuali e dell’art.22 comma III CAD che prevede che le copie digitali di un documento analogico abbiano la stessa validità  dell’originale anche in difetto dell’asseverazione, purchè la conformità non venga “espressamente disconosciuta”: disocnoscimento che, ovviamente, può avvenire solo dal soggetto che la ha sottoscritta, ex art. 214 c.p.c.

Si auspica, in ogni caso, una maggiore “tolleranza” da parte dellla Magistratura specialmente nel periodo iniziale.

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11 Febbraio 2017 | By More

CONVEGNO 24 FEBBRAIO 2017 SU “L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE”

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9 Febbraio 2017 | By More

MANUALE PAT AGGIORNATO A NOVEMBRE 2016 A CURA DELLO STUDIO “ANSELMI ED ASSOCIATI”

Per gentile concessione dello studio "Anselmi ed Associati" si pubblica il manuale teorico pratico sul Processo Amministrativo Telematico aggiornato al novembre 2016, con ulteriori.

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Per leggere i documenti cliccare sui seguenti link:

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22 Novembre 2016 | By More

ANCORA SULLA NOTIFICA VIA PEC – Nonostante gli sforzi per I’informatizzazione del processo amministrativo, il Consiglio di Stato ritiene invalida, in difetto di autorizzazione presidenziale, la notifica via PEC effettuata prima dell’entrata in vigore delle regole tecniche dettate ad hoc per le notifiche via PEC nel processo amministrativo – C.S. sez.IV sentenza 16 novembre 2016

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 16 novembre 2016 n. 4727 – Pres. ed Est. Anastasi

Processo Amministrativo – Notificazione a mezzo PEC – Prima dell’entrata in vigore del PAT ed in assenza di apposita autorizzazione del Presidente – Nullità ( rectius: Inesistenza)

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello notificato via PEC prima dell'entrata in vigore delle regole tecniche previste specificamente per il PAT ritenendo "che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all’art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione."

Richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale minoritario, (cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016), che ritiene la notifica via PEC "inesistente" ed in quanto tale non suscettibile di essere sanata con la costituzione in giudizio dell'intimato.

Nota

Nella stessa pronunzia, il C.S. da atto del diverso e maggioritario orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016, 14 gennaio 2016 n. 91, sez. V – 22 ottobre 2015 n. 4862, CGA sentenza 13 luglio 2015, n. 520 ) che ritiene valida notifica via PEC prima dell'entrata in vigore del PAT. La sentenza in oggetto, depositata in prossimità dell'entrata a regime del Processo Amministrativo Telematico ( 1 gennaio 2017), non appare certamente coerente con la ratio della riforma del Processo Amministrativo Telematico e "mortifica" gli sforzi del Governo e degli operatori tutti coinvolti ( Magistrati, Avvocati, operatori di cancelleria) nell'informatizzazione del Processo Amministrativo.

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Per leggere il provvedimento cliccare sul link:

21 Novembre 2016 | By More