Author Archive: Alessandro Arcifa
Avvocato amministrativista dal 1997, cassazionista dal 2009, componente del direttivo della Camera amministrativa dal 2015.
ANCORA SULLA NOTIFICA VIA PEC – Nonostante gli sforzi per I’informatizzazione del processo amministrativo, il Consiglio di Stato ritiene invalida, in difetto di autorizzazione presidenziale, la notifica via PEC effettuata prima dell’entrata in vigore delle regole tecniche dettate ad hoc per le notifiche via PEC nel processo amministrativo – C.S. sez.IV sentenza 16 novembre 2016
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 16 novembre 2016 n. 4727 – Pres. ed Est. Anastasi
Processo Amministrativo – Notificazione a mezzo PEC – Prima dell’entrata in vigore del PAT ed in assenza di apposita autorizzazione del Presidente – Nullità ( rectius: Inesistenza)
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello notificato via PEC prima dell'entrata in vigore delle regole tecniche previste specificamente per il PAT ritenendo "che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all’art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione."
Richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale minoritario, (cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016), che ritiene la notifica via PEC "inesistente" ed in quanto tale non suscettibile di essere sanata con la costituzione in giudizio dell'intimato.
Nota
Nella stessa pronunzia, il C.S. da atto del diverso e maggioritario orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016, 14 gennaio 2016 n. 91, sez. V – 22 ottobre 2015 n. 4862, CGA sentenza 13 luglio 2015, n. 520 ) che ritiene valida notifica via PEC prima dell'entrata in vigore del PAT. La sentenza in oggetto, depositata in prossimità dell'entrata a regime del Processo Amministrativo Telematico ( 1 gennaio 2017), non appare certamente coerente con la ratio della riforma del Processo Amministrativo Telematico e "mortifica" gli sforzi del Governo e degli operatori tutti coinvolti ( Magistrati, Avvocati, operatori di cancelleria) nell'informatizzazione del Processo Amministrativo.
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AVVISO – Udienze TAR lazio sez. I – istanze rinvio al merito
Si pubblica l'avviso del nuovo Presidemte del TAR Lazio , Dott. Carmine Volpe, in ordine alle istanze di rinvio, riunione o abbinamento al merito delle cause trattate in 1 sezionensiga_4046762
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – ISTANZA CAUTELARE – Periculum in mora – Iscrizione ipotecaria.
Con l'ordinanza in oggetto il TAR ritiene che l’iscrizione di ipoteca non determini la perdita del bene e, pertanto, non costituisca, in difetto di circostanze particolari che dimostrino la perdita di concrete possibilità di alienazione, un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione di una cartella di pagamento
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – VERIFICAZIONE – Contraddittorio
Con l'ordinanza in esame il TAR Catania, sulla base di recente indirizzo giurisprudenziale, afferma che in sede di verificazione il principio del contraddittorio ha carattere eventuale e non pieno, non avendo il verificatore alcun obbligo ad interloquire, durante le operazioni, con le parti processuali.
La decisione si pone in contrasto con quanto da ultimo statuito dal CGA con l'ordinanza 655 del 2015 , pubblicata in questo sito, che – in sede di verificazione – ha invece disposto la comunicazione della bozza di relazione con possibilità per le parti di presentare osservazioni in via preventiva, facendo applicazione analogica di quanto previsto per la c.t.u. dall’art. 67 c.p.a..
NOTIFICA VIA PEC – Nel giudizio amministrativo.
Con una recentissima sentenza Il CGA ritiene valida la notifica via PEC nel giudizio amministrativo.