Author Archive: Antonino Mirone
INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza della convivenza della presidente della cooperativa con il precedente socio fondatore (C.G.A. 8.5.2015, n. 300 che annulla Tar Palermo 5.3.2015)
C.G.A. 8.5.2015, n. 300, ord., pres. De Lipsis, est. Anastasi (annulla Tar Palermo, sez. I, 5.3.2015, n. 416, ord., pres. Monteleone, est. Valenti)
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti familiari – Fattispecie di rapporto di convivenza e di figli comuni – Convivente non direttamente attinto da pregiudizi ma sospettato.
Non è sufficiente a giustificare un’interdittiva antimafia nei confronti di una cooperativa sociale il rapporto di convivenza, con figli in comune, del suo presidente con il precedente socio fondatore sospettato a causa degli stretti rapporti economici intrattenuti con soggetto prevenuto. In questo quadro di riferimento fattuale il ricorso non sembra sprovvisto di fumus, occorrendo in sostanza approfondire se la convivenza del predetto con la attuale presidente della cooperativa sia sufficiente a delineare un pericolo indiretto di condizionamento mafioso della cooperativa stessa.
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Nota.
Il Tar sveva invece rigettato la domanda cautelare:
- ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso avendo riguardo a quanto dedotto dall’Amministrazione in riscontro all’ordinanza istruttoria 382/2015 e dalla documentazione in atti da cui di deduce, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che è documentato il rapporto di convivenza di fatto tra la titolare dell’impresa ricorrente e il precedente socio fondatore (padre dei figli della prima);
- ritenuto che gli elementi dedotti dall’Amministrazione a sostegno dell’impugnata informativa interdittiva appaiono supportare il provvedimento di che trattasi.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – IL TAR SI FERMA INNANZI ALLA DISCREZIONALITÀ DEL PREFETTO – IL C.G.A. VERIFICA LA MOTIVAZIONE DELL’INTERDITTIVA DISPONENDO PUNTUALE ISTRUTTORIA – Ordinanza istruttoria, C.G.A. 13.4.2016
C.G.A. 13.4.2016 n. 77, ord. istr., pres. Zucchelli, rel. Barone (istruttoria su appello avverso Tar Palermo, 10.8.2015, n. 2046, sent., pres. Monteleone, est. Cappellano).
Ordine pubblico – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Limiti – Poteri istruttori del giudice.
Ai fini del decidere il C.G.A. ritiene che sia necessario acquisire da parte della Prefettura intimata una dettagliata relazione in ordine alle seguenti circostanze:
a) se abbia valutato e quale valore abbia attribuito al decreto penale, per le misure di prevenzione, con il quale è stato dichiarato di non farsi luogo all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del sig. M.G.;
b) se abbia valutato e quale valutazione abbia fatto della circostanza che per l’imputazione per il reato di cui all’art. 416 bis nei confronti del sig. M.G. il Pubblico Ministero abbia richiesto l’archiviazione;
c) quale rilevanza attribuisca alla sentenza di questo Consiglio 435/15 e se in particolare abbia tenuto conto delle valutazioni ivi espresse in merito all’inconsistenza delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva del 4.4.2012 indirizzata alla società M. s.r.l., di cui sarebbe titolare il sig. M.G..
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Nota
Il Tribunale, senza disporre istruttoria, ritenuto che la Prefettura nell’emanare le interdittive antimafia gode di ampia discrezionalità sindacabile solo per gravi vizi di eccesso di potere, ha rigettato il ricorso ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero immuni dalle critiche mosse dai ricorrenti (dall’ordinanza del CGA).
Il C.G.A. con questa ordinanza consolida la prassi secondo la quale, in tema di interdittiva, a fronte di una contestazione di insussistenza del pericolo di condizionamento mafioso, il giudice amministrativo, di norma, dispone istruttoria.
L’ordinanza del C.G.A. è particolarmente interessante perché, con una tecnica penetrante, chiede la valutazione del Prefetto sugli argomenti difensivi prospettati dal ricorrente ritenuti rilevanti e richiamati espressamente.
Addirittura il C.G.A. al punto “c” chiede al Prefetto la valutazione attuale (“quale rilevanza attribuisca”) e non quella storica, in definitiva introducendo nel provvedimento istruttorio un ordine di riesame.
INFORMATIVA ANTIMAFIA – RAPPORTI PARENTALI – Rilevanza o meno della semplice convivenza (C.G.A. 26.2.2016, ord. che riforma Tar Palermo, I, 15.1.2016 )
C.G.A. 26.2.2016, n. 170, ord., pres. Zucchelli, est. Mineo (riforma Tar Palermo, sez. I, 15.1.2016, n. 111, ord., pres. Ferlisi, est. Valenti).
Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Rapporti parentali – Rilevanza della convivenza – Risultanze investigative e risultanze anagrafiche – Contrasto tra Tar e CGA.
La convivenza con un genitore con ampi precedenti penali non costituisce elemento di pregiudizio tale da giustificare la ragionevolezza di una interdittiva (in un caso in cui il ricorrente aveva peraltro di recente spostato la sua residenza in altro comune).
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Nota.
Il Tar aveva rigettato la domanda cautelare:
- considerato che le motivazioni dell’Amministrazione non appaiono, prima facie, prive di riscontro tenuto conto degli ampi precedenti del genitore del ricorrente richiamati nel provvedimento interdittivo;
- considerato inoltre che nella stessa domanda di ammissione alla c.d. “white List” il ricorrente ha dichiarato di avere residenza in Viareggio;
- atteso che non è revocabile in dubbio quanto accertato dall’amministrazione procedente sulla convivenza del ricorrente con il proprio genitore, come documentato dal certificato di Stato di Famiglia acquisito tramite la Questura di Lucca in data 08/10/2015, senza che a differenti conclusioni possa indurre il recente cambio di residenza documentato con il certificato depositato in atti (in mancanza di certificato “storico” che possa avvalorare quanto sostenuto dal ricorrente);
- ritenuto che, per le ragion sopra esposte, non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare;
SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO – TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016 (se al personale della Polizia di Stato ed equiparato spetta, ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11.9.2007, n. 170, il rimborso delle spese di trasferimento anche senza esibizione dei relativi titoli di viaggio)
TAR Catania, sez. III, sentenza 29 marzo 2016, n. 905 – Pres. est. Guzzardi
1. Polizia di Stato – Trattamento economico ed indennità – Rimborso spese – Esibizione del titolo di viaggio – Necessità – Esclusione.
Ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, spetta al pubblico dipendente comandato in missione ed impossibilitato a servirsi del mezzo autorizzato per carenza di posti il rimorso delle spese di viaggio anche senza l’esibizione del relativo titolo, nella nei limiti del costo del biglietto ferroviario e del traghetto di linea.
Nota
L’art. 24 del d.P.R. 11 settembre 2007 n.170, Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), disciplina il trattamento di missione.
DISSESTO: CREDITI ACCERTATI DOPO LA DATA DEL DISSESTO – Tar Catania, sez. III, 20.4.2016 – Assoggettamento o meno alla procedura concorsuale.
Tar Catania, sez. III, 20.4.2016, n. 1042, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1. Enti locali – Stato di dissesto – Crediti accertati dopo la dichiarazione del dissesto ma sorti anteriormente – Assoggettamento alla procedura
1. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”. Avuto riguardo all’orientamento espresso dal C.G.A. (cfr. ordinanza n. 95/2016), per stabilire quali crediti rientrino nella massa passiva di competenza dell’organo straordinario di liquidazione deve aversi riguardo alla data in cui i crediti sono sorti, e non a quella in cui sono stati accertati in sede giurisdizionale.
Nota.
Il C.G.A., con la citata ordinanza 95/2016 ha sospeso la sentenza del Tar Catania, sez. III, n. 2530, pres. Guzzardi, rel. Mulieri, che aveva disposto l’esecuzione di giudicato di un titolo esecutivo successivo alla dichiarazione di dissesto ma riferito a credito antecedente
LAVORO STRAORDINARIO – DIVIETO DI RETRIBUZIONE DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA’ DEL 2014 – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’–Tar Catania, sez. III, 20.4.2016.
Tar Catania, sez. III, 20.4.2016, n. 1041, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1-2. Pubblico impiego – Trattamento economico ed indennità – Lavoro straordinario – Prestato in giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale – Art. 1 comma 476, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) – Diritto a retribuzione – Insussistenza – Questione di costituzionalità.
3 – Processo amministrativo – Sospensione del processo – Sospensione impropria.
1. L’art. 1 comma 476, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che “l'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.”. Detto jus superveniens, quale norma di interpretazione autentica ed inequivocabilmente retroattiva, afferma la regola per cui nessun straordinario è dovuto per le attività lavorative svolte in occasione di un giorno festivo, se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, con conseguente rilevanza nel presente giudizio, dal momento che l’applicazione della citata norma determinerebbe il rigetto del gravame.
2. Tale norma è stata autorevolmente sospettata di incostituzionalità, in analogo giudizio, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui si applica ai rapporti giuridici in essere alla data della sua entrata in vigore (Consiglio di Stato sez. IV, ord. 27 aprile 2015, n. 2062), rilevandosi – in estrema sintesi – oltre la irragionevolezza, la violazione dei principi della Convenzione E.D.U. (quale normativa interposta) come elaborati dalla Corte di Strasburgo in punto di efficacia retroattiva della legge non penale, essendo carente la sussistenza dei necessari “motivi imperativi di interesse generale” a tutela del legittimo affidamento; sicché analoghi giudizi sono stati sospesi (cfr. T.A.R. Umbria, Sezione Prima, ord. n. 219/2016 del 1/03/2016).
3. Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, anche in conformità sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e, dall'altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quello a quo); il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni), e decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
APPALTI: ANCORA SUI COSTI PER LA SICUREZZA –Tar Catania, sez. III, 21.4.2016.
Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 301, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.
1. Contratti – Offerta – Indicazione dei costi della sicurezza.
1. Il ricorso non appare fondato perché la fattispecie decisa appare differente da quella oggetto della rimessione (da parte del TAR Piemonte, Sez. II – ordinanza 16 dicembre 2015 n. 1745) alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale di compatibilità con i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), della normativa nazionale derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 (secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte): infatti, nel caso in esame, il bando ha prescritto tale obbligo, che però la ricorrente non ha assolto.
SULLA SOSPENDIBILITA’ O MENO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA – Tar Catania, sez. III, 21.4.2016 – Valutazione del periculum.
Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 302, ordinanza. pres. Guzzardi, est. Brugaletta.
1. Giudizio cautelare – Presupposti –Sanzione disciplinare pecuniaria di 2/30 dello stipendio – Periculum – Insussistenza
1. Il TAR rigetta la domanda cautelare del provvedimento con il quale il Questore ha inflitto la sanzione della pena pecuniaria alla ricorrente, considerato che, ad un primo esa-me , a prescindere dalla valutazione del “fumus”, non si appalesano sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare in particolare sotto il profilo della mancanza, allo stato, della attualità ed irreparabililtà del danno a termini di legge (art. 55 CPA), attesa l’entità della trattenuta (2/30 di uno stipendio mensile) ed attesa l’eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito.
Nota.
La sezione, con ordinanza del 6.4.2016 n. 266 già massimata nel sito, ha sospeso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli atri assegni a carattere fissi e continuativo, ma dando atto della sussistenza di profili di fondatezza delle censure addotte.
UBICAZIONE DELLE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE ISTITUITE IN FORZA DEL D.L. 1/2012 (MONTI) – C.G.A. 21.3.2016 – Sulla sindacabilità delle scelte del Comune in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche
La sentenza prende posizione sulla sindacabilità delle scelte del Comune in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi del d.l. 1/2012.
C.G.A. 21.3.2016, n. 72, sentenza, pres. De Lipsis, rel. Neri. Conferma Tar Palermo 2340/2013.
1. Farmacie – Istituite in esecuzione dell’art. 11 d.l. 1/2012 (Monti).
1. L’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, pur stabilendo i criteri che l’amministrazione deve rispettare, lascia all’ente ampia discrezionalità nell’individuare l’ubicazione delle nuove sedi farmaceutiche. La giurisprudenza infatti ha affermato che in sede di istituzione di nuove farmacie, ai sensi della detta disposizione la scelta dell'ubicazione delle nuove sedi e la perimetrazione della zona di competenza sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per manifesta illogicità o irrazionalità, travisamento di fatti e analoghi vizi (Consiglio di Stato, sez. III, 31 dicembre 2015 n. 5884). Infatti, le scelte discrezionali, comprese quelle di natura squisitamente tecniche, operate dalla p.a., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano macroscopicamente – "ictu oculi" – irragionevoli, illogiche, irrazionali ovvero viziate da un palese travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014 n. 1662). (Nel caso di specie il CGA conferma il rigetto del ricorso di primo grado promosso lamentando una eccessiva concentrazione del centro storico).
Nota
Per un caso di annullamento della localizzazione della nuova sede farmaceutica disposta dal Comune in base allo stesso d.l. 1/2012, si veda T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 15-10-2015, n. 2184, che ha accolto il ricorso con cui si lamentava eccesso di potere per manifesta irragionevolezza nella individuazione di una sede farmaceutica localizzata nel territorio del Comune resistente.
SULL’ISTANZA DI TRASFERIMENTO DEL MILITARE AI SENSI DELL’ART. 33 L. 104/1992 IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE ORGANICA DELL’UFFICIO DI ASSEGNAZIONE – Tar Catania, sez. III, 6.4.2016 – ordinanza
TAR Catania, sez. III, 6.4.2016, n. 270, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Mulieri
1. Militare – Trasferimento – Istanza ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 – Rigetto motivato in relazione alla situazione organica dell’ufficio di assegnazione – Possibilità.
1. Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente: – CONSIDERATO che la richiesta del pubblico dipendente di trasferimento ad altra sede per pre-stare assistenza a congiunto portatore di handicap non configura un diritto incondizionato del ri-chiedente atteso che la P.A. può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un pro-prio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, legge n. 104/1992, in presenza dell’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione, ri-spetto a cui le condizioni personali e familiari dello stesso sono inevitabilmente recessive (Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4200; Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073; T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 11/06/2015, n. 1343; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08/02/2016, n. 274); – RILEVATO, in particolare, che il beneficio può essere negato in considerazione delle esigenze di servizio della struttura di provenienza o di destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2014, nr. 1677); – RITENUTO che, con riferimento al caso in esame, emergono con chiarezza le valutazioni ope-rate della resistente Amministrazione, che ha escluso la sussistenza delle necessarie condizioni per poter accogliere l’istanza della ricorrente, anche tenuto conto della situazione organica dell’Ufficio di assegnazione, e che tale elemento è di per sé sufficiente a suffragare l’impugnato diniego.