Author Archive: Alessandro Navarra
CIRCOLAZIONE STRADALE – RITIRO DELLA PATENTE PER GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E/O IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 988 – CIRCOLAZIONE STRADALE – CODICE DELLA STRADA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE – RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio nella parte in cui stabilisce che il ricorrente potrà conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dalla definitività della sentenza; nonché del provvedimento prefettizio con cui è stata negata l’autorizzazione al rilascio di un nuovo documento di guida; Il TAR ha ritenuto di non poter concedere l’invocata misura cautelare, dovendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che, riformando anche la pronuncia indicata in ricorso, ha affermato che “Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 186 e 186-bis) e quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato” (C.d.S., III, 2416/2016).
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 983 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dai ricorrenti avverso le determinazioni della Questura.
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento oggi impugnato è solo il decreto prefettizio che ha deciso, con esito negativo, il ricorso gerarchico proposto avverso le note della Questura con le quali è stata respinta la richiesta di revisione dei provvedimenti di DASPO già adottati e notificati circa due anni addietro ai ricorrenti; che tali provvedimenti di DASPO, autonomamente lesivi, anche nella sola parte in cui impongono il divieto di accesso alle strutture sportive, non sono stati mai impugnati in sede giurisdizionale; che pertanto il sindacato giurisdizionale innescato con il ricorso debba essere esercitato solo sul citato provvedimento prefettizio; che i provvedimenti della Questura, emessi su richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti dopo la sentenza della Corte di cassazione (nonché il decreto di decisione del ricorso gerarchico) hanno omesso, legittimamente, di tenere conto della decisione della sentenza della Corte di cassazione, dato che questa è intervenuta unicamente su una misura accessoria al DASPO, avente autonoma valenza lesiva, sindacabile solo dal giudice ordinario. Ha inoltre considerato che gli atti della Questura adottati in risposta alla richiesta di riesame costituiscono meri “atti confermativi” e non “provvedimenti propri di conferma” del non impugnato originario provvedimento (il DASPO) che inibiva l’accesso a determinati luoghi; che, per pacifica giurisprudenza, gli atti confermativi non sono suscettibili di autonoma impugnazione, in quanto non esprimono attività di rivalutazione e di riesercizio del potere amministrativo; che il decreto di decisione del ricorso gerarchico non risulta affetto dai denunciati vizi in quanto avente ad oggetto solo un atto confermativo, e non l’originario DASPO; che l’originario DASPO non può oggi essere surrettiziamente sottoposto all’esame del giudice amministrativo, pena l’elusione dei termini di decadenza che ne regolamentano l’impugnazione.
SALUTE – PREVENZIONE VETERINARIA – ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITÀ DI SMIELATURA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 977
Salute – Prevenzione veterinaria – Esercizio abusivo dell’attività di smielatura – Divieto all’esercizio in locali sotterranei
Non sussiste il presupposto del fumus e del periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione del provvedimento di diniego di attività di smielatura in locali sotterranei tenuto conto che l’attività esercitata dal ricorrente è da qualificarsi abusiva in quanto non registrata tramite apposita s.c.i.a.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP ha vietato al ricorrente l’attività di smielatura nei locali terranei. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte in ricorso, tenuto conto del fatto che l’attività svolta dal ricorrente era, ed è tuttora, abusiva, in quanto non registrata tramite apposita S.C.I.A.
Allo stesso modo, l’utilizzo di Tauro Gel sugli animali, a dispetto del nome, non è coincidente, essendo – come riportato nel contenuto proposto – un presidio destinato all’essere umano a scapito della nomenclatura.
IMMIGRAZIONE – PERMESSO DI SOGGIORNO – Occorre un giudizio in concreto sulla pericolosità sociale per denegarne il rilascio – TAR Catania, Sez. IV, ord. 21.11.2016, Pres. Pennetti, Rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 21.11.2016, n. 874
STRANIERO – PERMESSO DI SOGGIORNO – DINIEGO
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento del Questore di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri. Il TAR ha ritenuto che, alla luce della più recente Giurisprudenza, non può dirsi operi l’automaticità del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte di cittadini extracomunitari, laddove ricorrano le situazioni "ostative" disciplinate specificatamente dall'art. 26, co. 7 bis, del D.Lgs 286/1998. Tale principio impone che a fondamento del diniego di rilascio (o di rinnovo) del "permesso di soggiorno" occorra un giudizio di pericolosità sociale dello straniero da effettuarsi in concreto, in relazione alla complessiva situazione lavorativa e sociale, e non solo familiare dello stesso (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 29.10.2012, n. 5515); con la precisazione che tale esclusione si applica non solo "a coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ma anche a coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo", in quanto stabilmente in Italia da oltre un quinquennio (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. I, 30/07/2014, n. 1237)
AIUTI DELLO STATO – Contributi ed agevolazioni – POR 2000/2006 – TAR Catania, sez. IV, Ord. 21.11.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ord. 21.11.2016, n. 881
AIUTI DELLO STATO – CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEL POR
Nota: il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui l’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha: – disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria di cui al D.D.G. di riferimento; – disposto la revoca del contributo provvisorio di euro 1.316.696 già concesso nell’ambito del POR 2000/2006; – disposto il recupero ad opera del gestore concessionario IRFIS Mediocredito della somma già anticipata. Il TAR ha ritenuto che sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice amministrativo nella specifica vicenda in esame, in ragione della natura dell’atto impugnato, configurante un inadempimento agli obblighi discendenti dalla concessione del contributo ed ha ritenuto di non poter comunque concedere l’invocata misura cautelare, avuto riguardo anche al numero ed alla consistenza delle inadempienze riscontrate nel corso dell’istruttoria procedimentale e poste a fondamento dell’atto impugnato, che non risultano adeguatamente censurate col ricorso.
BUTTAFUORI – IL CGA RIFORMA LE ORDINANZE CAUTELARI DEL TAR IN MATERIA DI ISCRIZIONE NELL’APPOSITO ELENCO – CGA n. 617 e 479 del 2016 – Pres. Zucchelli – Rel. Barone
CGA, sez. giurisdizionale, Ordinanze 15.09.2016, n.617 e 08.07.2016, n.479 – Pres. Zucchelli, Rel. Barone
Ordine pubblico e sicurezza Pubblica – Iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo – Buttafuori
Il CGA ha riformato le ordinanze del TAR Catania, sez. IV, n. 454/2016 e n.312/2016, con cui erano state respinte le istanze volte ad ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.M. 6.10.2009 (Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi), in quanto i provvedimenti impugnati in primo grado non sono sufficientemente motivati e sono lesivi del diritto al lavoro degli appellanti.
Note
1) Il CGA ha accolto gli appelli cautelari e per l’effetto, in riforma delle ordinanze del TAR Catania impugnate, ha accolto le istanze in primo grado. Il CGA ha ritenuto che i provvedimenti impugnati in primo grado non sono adeguatamente motivati e che, comunque, sono contraddetti dall’ampia giurisprudenza richiamata dagli appellanti. Il CGA ha considerato, altresì, che il provvedimento impugnato in primo grado incide sul diritto al lavoro degli appellanti, pertanto dovrebbe essere fornito di una puntuale e convincente motivazione.
2) A suo tempo è stata pubblicata in questo sito l’ordinanza del TAR Catania, sez. IV, 21.4.2016, n. 312, ora riformata dal CGA, la quale aveva ritenuto che le censure articolate in ricorso apparivano inidonee a sconfessare il giudizio tecnico/discrezionale formulato dall’amministrazione procedente.
LA SEPARAZIONE PERSONALE NON GIUSTIFICA LA REVOCA DI TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE – TAR – Catania, sez. IV, ord. 26.9.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 26.9.2016, n. 670, pres. Pennetti, rel. Cumin .
Professione e Mestieri – Notaio – Istanza di revoca del trasferimento ad altra sede. Gravi e comprovati motivi – Separazione personale – Insufficienza ex se.
La revoca della domanda di trasferimento di un notaio ad altra sede è soggetta ai criteri temporali (1 mese dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale) e causali (il sussistere di gravi e comprovati motivi), previsti dall’art. 1 della L. 197/1976. I “gravi e comprovati motivi” previsti dalla normativa non possono consistere in un qualsiasi disagio e/o difficoltà personale del notaio richiedente la revoca del trasferimento, ma deve essere fornita la prova del sopravvenuto vulnus alla salute psicofisica. Le vicende della separazione personale del notaio dal proprio coniuge, non accompagnate dalla prova di sussistenti patologie clinicamente accertate, non costituiscono gravi e comprovati motivi che legittimano l’accoglimento dell’istanza di revoca del trasferimento ad altra sede.
Nota
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto del Ministero della Giustizia, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del decreto di trasferimento ad altra sede, formulata dal notaio ricorrente. Il G.A. ha statuito che deve tenersi conto della “necessità di garantire la stabilità degli avvenuti trasferimenti”, così come argomentato dall’Amministrazione intimata. L’art. 1 della L. 197/1976 prevede i criteri che devono sussistere per l’esercizio del potere di revoca in relazione ad una già proposta domanda di trasferimento; Tali criteri sono i limiti temporali (1 mese dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale) e causali (il sussistere di gravi e comprovati motivi). I suddetti criteri devono, pertanto, consistere per poter prevalere sul bene/interesse finalizzato ad una buona organizzazione del servizio di pubblico interesse reso dagli esercenti la professione notarile, in un’ottica di adeguato bilanciamento fra gli interessi parimenti sensibili di cui agli artt. 32 e 97 Cost. I “gravi e comprovati motivi” previsti dalla normativa non possono consistere in un qualsiasi disagio o difficoltà personale che il notaio, autore di una domanda di trasferimento, manifesti in un momento successivo, ma deve essere fornita la prova di un sopravvenuto vulnus alla salute psicofisica del soggetto che esercita funzioni notarili (in relazione al rapporto di servizio, sia pure assai particolare, che lo lega all’Amministrazione della Giustizia, e che onera quest’ultima di conformare comunque la propria condotta ai dettami dell’art. 2087 c.c.); Nella fattispecie in esame, il TAR ha statuito che le vicende relative alla separazione personale della ricorrente, non accompagnate dalla prova di sussistenti patologie clinicamente accertate che da esse traggano causa, costituiscono un fatto incidente solamente nella vita di relazione e come tali non integrano gli estremi del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA, IN EDIFICIO ASSOGGETTATO A CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE MEDIANTE SCIA, GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEL TARDIVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO EDILIZIO – TAR Catania, sez. IV, ord. 11.10.2016, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 11.10.2016, n. 747
Edilizia ed urbanistica – Edilizia – SCIA per cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale senza esecuzione di opere – Tardiva emissione del provvedimento ex art. 19, co. 3, L. 241/1990
Va sospesa la comunicazione di inefficacia della SCIA, inerente a cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere, per tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990 dovendosi ritenere sussistente il lamentato pregiudizio, con riferimento all’avvio dell’attività economica di vendita.
Nota
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della provvedimento con cui è stata comunicata l'inefficacia della SCIA inerente al cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere, dell'immobile da destinare a Media Struttura di Vendita, assieme al contiguo locale commerciale ritenendo sussistente il lamentato pregiudizio (id est l’avvio dell’attività economica di vendita), affermando che il ricorso appare sorretto da elementi di fondatezza deducendo la tardiva emissione del provvedimento impugnato, avvenuta al di fuori dei termini dettati dall’art. 19, co. 3, della L. 241/1990. Ha considerato, tuttavia, che rimane salva la facoltà per l’amministrazione di esercitare i poteri indicati nell’art. 19, commi 4 e 6-bis, della L. 241/90.
BUTTAFUORI – QUALI LIMITI ALLA CENSURABILITA’ DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PREFETTURA? – TAR Catania, sez. IV, ord. 21.04.2016
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 21.04.2016, n. 312, pres. G. Penetti, Rel. F. Bruno
Sicurezza Pubblica – Iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo -buttafuori – Legittimità del diniego di iscrizione per motivato giudizio tecnico-discrezionale.
E’ legittimamente respinta l’istanza volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.M.6.10.2009 (Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi) in quanto le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a sconfessare il motivato giudizio tecnico/discrezionale espresso dall’amministrazione procedente.
Nota:
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Catania con cui è stata rigettata l’istanza per ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo ai sensi del D.M. 06/10/2009
Il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, del D.M. 06/10/2009 e dall’art. 11 del T.U.L.P.S., producendo tutta la documentazione a supporto:
a) dichiarazione di età non inferiore a 18 anni;
b) certificato medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, e certificato di assenza di uso di alcol e stupefacenti;
c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Catania che non attestano la presenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; di non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero destinatario di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; di non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
d) diploma di scuola media inferiore;
e) attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 3 per ex buttafuori “personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”.
L’Amministrazione ha rigettato l’istanza motivando il diniego sulla base di circostanze generiche censurate per palese difetto di istruttoria: “il richiedente non possiede il requisito della buona condotta 'ex art. 11 T.U.L.P.S.', in quanto controllato numerose volte in compagnia di persone con precedenti di Polizia e condanne”; il procedimento amministrativo, inoltre, è stato concluso a distanza di 1 anno e nove mesi dalla presentazione dell’istanza.
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, considerato che, ad un primo esame, le censure articolate in ricorso appaiono inidonee a sconfessare il motivato giudizio tecnico/discrezionale espresso dall’amministrazione procedente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500.
In identica fattispecie, il TAR Catania, sez. IV, si è già pronunciato con le ordinanze cautelari n. 467/2015 del 11-12/06/2015 e n. 38/2015 del 15-16/01/2015, accogliendo la domanda cautelare del ricorrente, gravato addirittura da precedenti penali.
L’ordinanza 312/2016 del TAR Catania è, per la prima volta, in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto de quo (Vedi TAR Lecce, sez. I, 13/10/2014, n. 2478; Cfr. TAR Liguria, sez. II, 22/01/2016, n.69; TAR Lombardia Milano, 05/12/2014, n. 2963; TAR Marche Ancona, se. I, 07/03/2014, n.324; TAR Lazio Roma, sez. I ter, 31/05/2013, n.5475; TAR Lazio Roma, sez. I ter, 24/04/2013, n.4140; TAR Liguria Genova, sez. II, 09/09/2013, n. 1156).
Dalle citate pronunce emerge incontrovertibilmente che tutti i ricorrenti, a cui i TAR hanno annullato i provvedimenti di diniego dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, erano soggetti gravati da considerevoli precedenti giudiziari: soggetti che erano stati querelati; soggetti che erano stati colpiti da condanne penali con la pena della reclusione (per omicidio colposo, reati di falso etc.) oltre alla multa.
ESAMI AVVOCATO – VOTO NUMERICO E RINVIO AI CRITERI PREDETERMINATI RITENUTI VIOLATI – Costituiscono adeguata motivazione – TAR Catania, sez. IV, ord. 24.10.2016, pres. Pennetti, rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 24.10.2016, n. 796
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico integrato da riferimento ai criteri predeterminati – Legittimità
E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico, se il verbale numerico attribuito contiene l’espresso riferimento è rinvia ai criteri predeterminati, ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati.
Nota
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del verbale della sottocommissione per gli esami di avvocato che ha motivato il giudizio negativo attribuito alla ricorrente, dichiarandola inidonea a sostenere le prove orali e non includendola nell'elenco degli ammessi, ritenendo insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura concernente la valutazione mediante attribuzione di voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto conteneva l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati, compensando, tuttavia, le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 792, 790, 787, 786 del 22.10.2016).