Author Archive: Alessandro Navarra
SICUREZZA PUBBLICA – ARMI ED ESPLODENTI – PORTO D’ARMI – Revoca – nei confronti di un soggetto ” litigioso” – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 22.10.2016, Pres. Rel. Pennetti
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 22.10.2016, n.789, pres. rel. Pennetti.
Sicurezza pubblica – Armi ed eplodenti – Porto d'armi – Revoca – In presenza di un litigio e di dichiarata rabbia ed ira – Legittimità.
La revoca del porto d'armi di fucile e del relativo libretto è legittima, ai sensi dell’art. 43, co. I, ultimo capoverso, del T.U.L.P.S., se il titolare della licenza non fornisca la prova della sua buona condotta.
Nota
Il TAR ha considerato rilevante, ai fini del rigetto della domanda cautelare, il giudizio di inaffidabilità, contenuto nel provvedimento impugnato, avuto riguardo in particolar modo alla condotta del ricorrente (nel provvedimento è stato citato l’episodio del “litigio”), ed alla condizione soggettiva dello stesso (“rabbia ed ira” manifestata dal ricorrente, come dichiarato in seno al ricorso medesimo).
SICUREZZA PUBBLICA – ARMI ED ESPLOSIVI – Obbligo di riesame a seguito di fatto nuovo (archiviazione GIP) – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 22.10.2016, pres. Pennetti, rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 22.10.2016, n. 791, pres. Pennetti, rel. Savasta.
Sicurezza pubblica – Armi ed esplosivi – Porto di arma d'ordinanza – Divieto fuori dal servizio – Per pendenza di procedimento penale – Sopravvenuta archiviazione del C.I.P. – Obbligo di riesame
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Prefetto ha diffidato il ricorrente a portare l'arma d'ordinanza quale agente di polizia penitenziaria esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, depositandola a fine turno presso l'armeria della caserma in cui presta la propria attività, ritenuto che il provvedimento impugnato è stato comunque condizionato all’esito del procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P., e che l’Amministrazione deve, pertanto, esitare le istanze di riesame introdotte da parte ricorrente, in considerazione della detta sopravvenuta circostanza.
Nota: il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento adottato dalla Prefettura di Enna, con cui il Prefetto della provincia di Enna ha diffidato il ricorrente a portare l'arma d'ordinanza con cui presta l'attività di Agente di polizia penitenziaria esclusivamente durante lo svolgimento del servizio, depositandola a fine turno presso l'armeria della caserma in cui presta la propria attività e ciò fino alla definizione del procedimento penale a suo carico. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato è stato condizionato dall’esito del procedimento penale a carico del ricorrente, conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Enna; L’Amministrazione deve, pertanto, esitare le istanze di riesame introdotte da parte ricorrente, in considerazione della detta sopravvenuta circostanza.
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO- regolare attività lavorativa e disponibilità di un reddito che gli permetta un adeguato sostentamento in Italia. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, pres. est. . Pennetti.
Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 30.5.2016, n. 428, pres. est. . Pennetti.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Questura di Catania con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo del ricorrente, invitandolo, contestualmente, a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni.
Il TAR ha ritenuto che i motivi di censura proposti dal ricorrente e la documentazione allegata al ricorso non sono idonei ad intaccare l’impianto dell’impugnato diniego, incentrato sull’esiguità del reddito del ricorrente.
Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di svolgere regolare attività lavorativa e la disponibilità di un lecito reddito sufficiente al sostentamento in Italia.
ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENZE – Prova orale – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016, pres. G. Penetti; rel. F. Bruno
TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.5.2016, n. 364, pres. G. Penetti, rel.F. Bruno
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di avvocato – Abilitazione all’esercizio della professione forense – Esame orale
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento (verbale della II^ sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2014, presso la Corte di Appello di Catania) con cui la ricorrente è stata dichiarata, all’esito della prova orale, non idonea all’esercizio della professione di avvocato, ordinando alla Commissione, in diversa composizione, di riconvocare la ricorrente per la riedizione della prova orale, rispettando le disposizioni la cui violazione è stata dedotta col motivo di ricorso.
Il TAR ha ritenuto che il ricorso appare fondato nella parte in cui deduce la violazione della regola che impone la preventiva predisposizione di un elenco di domande, relativo ad ogni materia d’esame, da sottoporre a ciascun candidato mediante sorteggio (cfr. in giurisprudenza, ex multis, Tar Catania, IV, 789/2016; 2943/2015; 2331/2015; CGA 682/2015).
ESAMI DI ABILITAZIONE – ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – PROVE SCRITTE Ordinanze TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016
TAR Catania, sez. IV, Ordinanze 21.04.2016, n. 314 e 315 – Pres. G. Penetti; Rel. P. M. Savasta
1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – abilitazione alla professione di psicologo – esami di abilitazione – prove scritte – ammissione prove orali
I ricorrenti ha impugnato il bando di abilitazione alla professione di psicologo, pubblicato dall’Amministrazione resistente, ivi compreso l’elenco degli ammessi alla prova orale; il verbale di svolgimento della terza prova degli esami di abilitazione alla professione di psicologo; il verbale di correzione dell’elaborato della odierna ricorrente; il giudizio assegnato dalla Commissione giudicatrice in calce allo stesso elaborato; tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione giudicatrice, nonché tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.
Il TAR ha respinto le domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ritenendo che la motivazione deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo e non deve riguardare l’intera griglia di valutazione.
ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 11.10.2016, Pres. Pennetti, Rel. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 11.10.2016, n. 744 (Cfr. Ord. n. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)
Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Sufficienza del richiamo.
E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico, in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati, ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati.
Nota: il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto del Ministero della Giustizia, con cui sono state nominate la commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello; i verbali delle sottocommissioni esaminatrici, nonché il provvedimento con cui la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Il TAR, dando francamente atto di operare diversamente dalle decisioni analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata da recente, ha ritenuto insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura riguardante l’attribuzione del mero voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione esaminatrice insediata presso la Corte d’Appello di L’Aquila, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati; Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)
N. 00744/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01602/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2016, proposto da:
***, rappresentata e difesa dagli avvocati *** domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto del Ministero della Giustizia del 12-11-2015, con il quale sono state nominate la commissione istituita c/o il Min. della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello, nonché del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 4-12-2015, con il quale sono state nominate le ulteriori sottocommissioni;
-dei verbali del 18-12-2015, del 15-1-2016, del 12.02.2016, del 1°-12-2015 n. 1 e della nota allegata;
-del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nella vicenda in esame – diversamente da quelle analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata, adottate nella presente e nella precedente udienza camerale – il ricorso non risulta assistito da profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, relativamente alla censura inerente il voto numerico, al fatto che il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di L’Aquila, contiene il riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati;
Considerato che anche le ulteriori censure dedotte non appaiono, ad un primo esame, apprezzabili;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Francesco Bruno |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO SPECIALISTA – PROCEDURA DI SELEZIONE – TAR Catania, sez. IV, ord. 12.05.2016 – Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 351; Pres. G. Pennetti; Rel. P.M. Savasta
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia – Procedura di selezione
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria redatti dalla Commissione Esaminatrice incaricata di procedere all'espletamento della procedura per la formulazione della graduatoria finalizzata al conferimento di incarico professionale di medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con almeno due anni di esperienza pratica, nell'ultimo quinquennio, nel settore della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita).
Il TAR ha ritenuto che – a prescindere dalla contrattualizzazione dei rapporti di collaborazione intrattenuti dal ricorrente – dalla disposizione ritenuta inapplicata e posta a fondamento del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti, emerge la necessità di una loro continuità, che non sembra emergere in maniera evidente dalla produzione documentale di cui agli atti di causa.
SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIMISSIONE IN PRISTINO – in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera – TAR Catania, sez. IV, ord. 27.05.2016, Presidente G. Pennetti, Relatore G. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.05.2016, n. 409; Presidente G. Pennetti; Consigliere Relatore G. Cumin
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Edilizia – Sospensione lavori e rimessione in pristino dello stato dei luoghi – realizzazione di una residenza turistico alberghiera
Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento della Soprintendenza con cui è stata ordinata alla società ricorrente l'immediata sospensione dei lavori e la totale rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione ad un aumento della superficie coperta rispetto ai lavori assentiti per la realizzazione di una residenza turistico alberghiera a quattro stelle da realizzarsi in Modica.
Ritenuto di non potere escludere, allo stato, la possibile fondatezza delle censure proposte con il ricorso introduttivo, nella valutazione dei contrapposti interessi, il TAR ha ritenuto dominante il mantenimento della res adhuc integra sino alla conclusione della presente fase del giudizio;
Contestualmente, ha adottato provvedimenti istruttori (deposito documentazione) in considerazione della costituzione in giudizio della Difesa Erariale per l’intimata amministrazione regionale e fissato la data della successiva camera di consiglio.
EDILIZIA ED URBANISTICA – ABUSO EDILIZIO – ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale – TAR Catania, sez. IV, ord. 10.06.2016, n.457; Pres. G. Pennetti; Cons. Rel. G. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 10.06.2016, n. 457
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Edilizia e Urbanistica – Abuso Edilizio – Ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale
I ricorrenti hanno impugnato, previa sospensione cautelare degli effetti, l'ordinanza di acquisizione, mai notificata, con cui il Dirigente dell’Area 4 dell’Amministrazione resistente ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del terreno con retrostanti fabbricati, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale all'ordinanza impugnata ed in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, l'ordinanza di demolizione lavori, il verbale di accertamento, la nota di Trascrizione ed il decreto di trasferimento.
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare avendo ritenuto che
– per la natura conseguenziale dell’impugnato provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, rispetto al (parimenti impugnato) ordine di demolizione, sarebbe stata necessaria la proposizione di censure di gravame circa l’illegittimità del secondo atto, viceversa insussistenti;
– per prevalente giurisprudenza, la notifica dell’ordine di acquisizione dell’area al patrimonio del comune ad alcuni soltanto dei comproprietari dell’area sul quale è stata realizzata l’opera edilizia abusiva non è in grado di determinare di per sé l’illegittimità di un tale provvedimento (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, sent. 10 novembre 2015 n. 5262; T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, sent. 11 novembre 2014, n. 2783);
– la dedotta violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 in danno dei proprietari dell’area non autori dell’abuso edilizio realizzato sulla stessa area, è stata utilizzata in base alla soltanto affermata sanabilità delle opere realizzate, senza che in atti sia stata data prova del concreto avvio, da parte degli stessi, del procedimento di sanatoria.
SANITA’ – PRESIDIO OSPEDALIERO – UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA – DECLASSAMENTO – A.S.P. di Siracusa – Presidio di Siracusa – Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Emodinamica del P.O. – Declassamento in Unità Operativa Semplice (U.O.S.) all’interno della UOC di Cardiologia UTIC – TAR Catania, sez. IV, ORD. 25.7.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.
TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 581, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.
Processo amministrativo – Istanza cautelare – Sanità – Approvazione atto aziendale – Condizione di declassamento dell’Unità Operativa Complessa in Unità Operativa Semplice. Prevalenza dell’interesse al buon andamento sull’interesse strumentale alle aspirazioni del dipendente.
In sede di valutazione del periculum in mora il principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. è prevalente su quello di natura strumentale del ricorrente, correlato alle aspirazioni di carriera;
Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione siciliana nella parte in cui, nell'approvazione dell'atto aziendale, adottato dalla ASP di Siracusa, è stata introdotta la condizione del declassamento della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Emodinamica del P.O. di Siracusa in UOS (Unità Operativa Semplice) all'interno della UOC di Cardiologia UTIC stesso P.O.;
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto prevalente, nella valutazione dei contrapposti interessi, quello dell’ASP intimata (relativo alla conservazione di un assetto organizzativo già stabilito a livello regionale), rispetto a quello di natura strumentale del ricorrente (correlato alle aspirazioni di carriera del ricorrente stesso).
N. 00581/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00893/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliata in via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca C.F. DLCPTR57S28B202D, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi 93;
nei confronti di
***, rappresentato e difeso dagli avvocati ***;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
– del D.A. Assessorato Salute n. 214/2016 del 12.02.2016 nella parte in cui, nell'approvare l'atto aziendale adottato dalla ASP di Siracusa con deliberazione n. 832 del 29.9.2015, ha introdotto la condizione del declassamento della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Emodinamica del P.O. di Siracusa in UOS (Unità Operativa Semplice) all'interno della UOC di Cardiologia UTIC stesso P.O.;
– della Deliberazione n. 41 del 29 gennaio 2016;
– della nota n. A.1.3-Serv.4/91306 del 26.11.2015;
– della Deliberazione del Direttore Generale della ASP di Siracusa n. 301 dell'11.04.2016;
– della Deliberazione del Direttore Generale della ASP di Siracusa n. 302 dell'11.04.2016;
– del D.A. Assessorato Salute del 9.3.2016;
– della Deliberazione n. 50 del 29 gennaio 2016;
– degli atti, allo stato non conosciuti, con i quali la ASP di Siracusa ha avviato le procedure ex D.A. n. 1794 del 4.9.2009 per il ricollocamento del Dr. Marco Contarini;
– della nota n. 12454/PG del 14.04.2016 a firma del Direttore Generale e degli altri Dirigenti competenti dell'ASP di Siracusa;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e del contro interessato Contarini Marco;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Tenuto conto che non si può escludere, allo stato degli atti, il sussistere della giurisdizione del giudice adito, salvo comunque il necessario approfondimento della questione possibile solo in sede di merito.
Considerato che, secondo un bilanciamento dei contrapposti interessi, quello della ASP intimata relativo alla conservazione di un assetto organizzativo già stabilito sembra doversi imporre, alla stregua del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. e quantomeno in sede cautelare, su quello di natura strumentale del ricorrente, correlato alle aspirazioni di carriera dello stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
Gustavo Giovanni Rosario Cumin |
Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO