Author Archive: Alessandro Navarra

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CONCORSO PUBBLICO – Impugnazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell’area di Comparto e dell’area dirigenziale medica e professionale Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 12.05.2016, n. 367, Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Selezione pubblica – Impugnazione della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell'area di Comparto e dell'area dirigenziale medica e professionale

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria di cui al bando di concorso avente ad oggetto "selezione pubblica – per soli titoli – per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza in profili dell'area di Comparto e dell'area dirigenziale medica e professionale”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale impugnato con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.

Il TAR, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto la riformulazione della graduatoria di cui alla selezione pubblica de qua mediante attribuzione al ricorrente del punteggio per “l’avvenuto conferimento in suo favore dell’incarico di “responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nonché ( per il) possesso della qualifica di Operatore Socio Assistenziale”.

Il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha comportato una violazione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza del CGA n. 617/2015, con cui era stato statuito che “immotivatamente l’Amministrazione non ha ritenuto valutabili (fra) i titoli vantati dal ricorrente … l’avvenuto conferimento in suo favore dell’incarico di “responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, nonché (il) possesso della qualifica di Operatore Socio Assistenziale”.

24 Giugno 2016 | By More

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) – Aiuti Comunitari – Strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) – Ordinanza TAR Catania, IV, 12.5.2016, Pres. G. Pennetti, rel. G. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 361; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Programma Sviluppo Rurale (PSR) – Aiuti Comunitari – Strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR).

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di archiviazione della domanda di aiuto – PSR Sicilia 2007/2015 misura 112 pacchetto giovani -, in quanto la documentazione della Camera di Commercio comprovante la data di insediamento dell’azienda del ricorrente non era stata prodotta in giudizio mentre era stata prodotta in allegato al ricorso gerarchico ovvero nella fase di decisione del ricorso amministrativo.

15 Giugno 2016 | By More

Divieto di detenere armi e munizioni Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 12.05.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 357; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno 1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Divieto di detenere armi e munizioni

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui la Prefettura di Catania ha disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione armi e munizioni, in quanto sprovvisto dei necessari requisiti cautelari, dal momento che la valutazione discrezionale operata dalla Prefettura risulta fondata sulla pronuncia di una condanna penale a carico del ricorrente per i reati di ingiuria e, soprattutto, di minaccia. Il TAR ha, altresì, condannato alle spese della fase cautelare.

15 Giugno 2016 | By More

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO – Accesso alla prova orale – Elaborati scritti non sufficienti – TAR Catania, IV, 12.05.2016, ordinanze, pres. G. Pennetti, rel. Pennetti e Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 371 e 353; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno; P.M. Savasta

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esame di abilitazione alla professione di psicologo – Accesso alla prova orale – Elaborati scritti non sufficienti.

Il TAR ha rigettato le istanze di sospensione cautelare dei provvedimenti di non ammissione alla prova orale formulate dalla Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di Psicologo presso l'Università degli Studi di Messina. Quanto alla censura inerente la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 dei criteri di valutazione per l’esame, il TAR ha statuito che la motivazione non deve riguardare l’intera griglia di valutazione, ma deve rendere conto su quali insufficienze si fonda il giudizio negativo; Quanto all’ulteriore censura, relativa al breve lasso di tempo dedicato dalla Commissione alla correzione e valutazione di ciascun compito, il TAR non si discosta dall'indirizzo consolidato  (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13-04-2016, n. 1446), in base al quale “non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati: in primo luogo manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati”.

15 Giugno 2016 | By More

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – Diniego – TAR Catania, IV, 12.05.2016, ord. pres. G. Pennetti, rel. G. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 12.05.2016, n. 368; Pres. G. Pennetti; Rel. G. Cumin 1.

Processo amministrativo – Accesso agli atti amministrativi – Informativa prefettizia, diniego ai sensi dell’art. 24, co. VI, lett. c), L. 241/1990.

Il TAR ha rigettato la domanda di accesso agli atti amministrativi, proposta dalla società ricorrente considerato che sussiste la preclusione all’ostensione giacché essi risultano essere riconducibili al novero di quelli che, mediante ricorso a DD.MM. (nel caso di specie, ad opera del D.M. 415/1994), possono essere esclusi dall’accesso a norma della lettera c) del sesto comma dell’art. 24 della L. n. 241/1990, “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

15 Giugno 2016 | By More

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, Pres. G. Pennetti, Rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 319

1. Processo amministrativo – istanza cautelare – affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche – parcheggi – appalto – procedura aperta

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della deliberazione di G.M. del Comune di Modica avente ad oggetto la "ricognizione ed indirizzi in ordine all'affidamento del servizio di sosta a pagamento”; nonché della consequenziale determinazione del responsabile del P.O. VIII Settore avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d'Oro – indizione gara mediante procedura aperta"; nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi compreso il bando di gara per la Concessione del servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano di Viale Medaglie d'Oro. Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare, ritenendo che il periclum in mora fosse correlato prevalentemente ad un pregiudizio futuro ed allo stato solo temuto, legato piuttosto alla scelta fra lavoratori da assumere ex novo alle dipendenze della società ***** S.r.l. (interamente partecipata dal Comune di Modica) e lavoratori da trattenere alle dipendenze della Modica Multiservizi s.p.a. (destinataria di una futura privatizzazione in base agli atti impugnati con il ricorso introduttivo).

10 Maggio 2016 | By More

SOSPENSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, pres. G. Penetti, rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 322

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Incentivi alle Imprese

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha sospeso, per diciotto mesi, l'iter procedurale della pratica agevolativa di cui è titolare la ricorrente, compensando per l’effetto le spese della fase cautelare. Il relatore ha sollevato, preliminarmente, dubbi circa la giurisdizione del TAR adito. Nel merito del giudizio cautelare, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 8 (rubricato “Revoca delle Agevolazioni”), comma 1 lett. c) del Regolamento applicativo L. 488/92, il contributo va revocato in tutto o in parte “qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro”; Il giudice amministrativo ha ricondotto la fattispecie de qua, nell’ambito dell’esercizio di un potere vincolato.

10 Maggio 2016 | By More

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. P. M. Savasta

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 316

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione (soltanto successivamente all’emissione del provvedimento impugnato è intervenuta la stipula di un contratto di lavoro in capo al ricorrente), compensando le spese del giudizio cautelare. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, tenuto conto del principio per cui la richiesta di permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente. Solamente su impulso dell’interessato, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno può essere, eventualmente, riesaminata dall’Amministrazione.

2 Maggio 2016 | By More

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 313

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, in attesa di occupazione del ricorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto insussistente il presupposto cautelare, considerato che il ricorrente non ha contestato le puntuali argomentazioni di fatto e di diritto contenute nel provvedimento impugnato;

Note: sembra essersi consolidato, nella giurisprudenza di Codesto TAR, il principio per cui la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e/o del rinnovo dello stesso, deve essere fondata sulla disponibilità di un reddito attuale e sufficiente in capo al richiedente; pertanto è necessario dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro in capo al richiedente (Cfr. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016, n. 316).

2 Maggio 2016 | By More

RIGETTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 21.04.2016; Pres. G. Pennetti; Rel. F. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 21.04.2016, n. 311

1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – rigetto domanda iscrizione all’albo degli avvocati

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo presentata dal ricorrente. Preliminarmente, il G.A. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto non ha adottato alcun atto tra quelli impugnati, e non essendo destinatario di alcuna domanda. Il G.A. ha rigettato l’istanza cautelare, in considerazione dell’irregolarità della notifica, effettuata illegittimamente presso l’Avvocatura Generale dello Stato, piuttosto che presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ha ritenuto, altresì, fondata l’eccezione di tardività del deposito del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Ordine resistente, in quanto eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, considerato che il termine di legge per il deposito del ricorso va computato dal perfezionamento della notifica alla P.A., in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 c.p.a. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00

2 Maggio 2016 | By More