Author Archive: Paola Strano

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SUL “PERDONO” DEGLI ERRORI VENIALI NEL P.A.T. – A PALAZZO SPADA SI METTE LA PAROLA FINE (O QUASI) – C.d.S., Sez. IV, 4.4.2017 n°825, Pres. Poli, Rel. Castiglia

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 825 del 4.4.2017 n°825, Pres. Poli, Rel. Castiglia

Giustizia amministrativa –PAT – Atti di parte (in formato cartaceo) privi della sottoscrizione digitale Atti di parte depositati non in modalità telematica –Regolarizzazione previa fissazione di un termine perentorio da parte del Collegio – Necessità.

La omessa sottoscrizione digitale degli atti di parte (al pari dell’omesso deposito con modalità telematica) comporta una mera irregolarità -non sanabile dalla costituzione degli intimati- e la medesima deve essere sanata – ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a.-  fissandosi dal Collegio alla parte inadempiente un termine perentorio per la sua regolarizzazione nelle forme di legge.

Nota:

Il Consiglio di Stato, a fronte delle non univoche pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali, tra cui anche la sentenza TAR Catania, sez. III, 13 marzo 2017, n. 499, dopo una ricostruzione normativa in tema di processo amministrativo telematico, in primo luogo affronta la tematica dell’ammissibilità della notifica del ricorso a mezzo PEC, esponendo i diversi orientamenti giurisprudenziali che hanno giustificato la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria manifestando condivisione verso quelle posizioni (improntate a minore formalismo) che ammettono il predetto mezzo di notificazione.

In secondo luogo, in ordine alla questione se ritenere inesistente, abnorme o nullo un ricorso non redatto come documento informatico e non sottoscritto con firma digitale, manifesta un atteggiamento “morbido” (diversamente dalla citata decisione Tar Catania n°499/2017), optando  per l’irregolarità.

Più specificatamente la IV Sezione, ha ritenuto che, malgrado l’evidente intenzione del Legislatore di sostituire al processo amministrativo cartaceo un processo telematico, non possa reputarsi che un ricorso redatto non come documento informatico con sottoscrizione digitale, ma in forma cartacea, “…diverga in modo così radicale dallo schema legale del processo da dover essere considerato del tutto inesistente, abnorme o nullo…”. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto funzionale alla “ratio” delle disposizioni in materia di processo telematico la categoria dell’irregolarità, in quanto “…la prescrizione della forma e della sottoscrizione digitale è solo strumentale alla correntezza del PAT e non si pone a garanzia di altri superiori interessi…”. Ciò non di meno, per rispettare le finalità del PAT ed impedirne l’elusione, l’irregolarità del ricorso nei termini anzidetti è stata considerata diversa da quella c.d. “ordinaria” (sanabile attraverso la costituzione dell’intimato), imponendo al Giudice, ai sensi dell’articolo 44 comma 2 del cpa, di assegnare al ricorrente un termine (perentorio) per la regolarizzazione nelle forme di legge.

Consiglio di Stato,  n° 825/2017

11 Aprile 2017 | By More

APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE: illegittimo se l’oggetto è indeterminato ed il corrispettivo è esiguo – TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, pres. est. Cogliani

TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, n. 334, pres. est. Cogliani.

CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE – PROCEDURA – Violazione legge professionale e regole procedure selettive – Illegittimità.

E’ illegittimo per violazione del decoro professionale e contemporaneamente dei principi di massima partecipazione e leale concorrenza nelle procedure selettive pubbliche l’appalto indetto da un Comune per l’affidamento del servizio giuridico-legale, stante l’indeterminatezza del contenuto delle prestazioni richieste al professionista e l’esiguità del compenso previsto. Da qui l’annullamento di tutti gli atti della procedura e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Nota

Il TAR ha accolto il ricorso con il quale l’Ordine degli Avvocati di Palermo ha impugnato gli atti della procedura di affidamento del servizio giuridico-legale indetta dal Comune di Monreale, per la durata di 24 mesi.

Il TAR, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento (All. B D. Lgs n°163/2006, in quanto procedura antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016) ha ritenuto che la mancanza di determinazione dell’oggetto dell’incarico, oltre che l’esiguità del compenso previsto, sono elementi idonei non soltanto a ledere l’autonomia ed il decoro della professione forense, ma anche a comprimere la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento in violazione delle regole della concorrenza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. Secondo il Tribunale, il previsto obbligo del professionista di portare a termine, oltre la scadenza del contratto, tutte le cause instaurate “sino all’esecutività della sentenza”, senza previsione di ulteriore compenso, comporta lo svolgimento di un servizio “senza una definizione temporale e sostanzialmente gratuito per un tempo indeterminato”. E ciò incide sulla stessa correttezza dell’attivazione “di una procedura di tipo comparativo, idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità ed uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente”.

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Per leggere la sentenza cliccare sul link seguente

7 Marzo 2017 | By More

L’IMMEDIATA CORREZIONE E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI RENDE IRRILEVANTI LE MODALITA’ DI CUSTODIA – TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875

TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875, ord., pres. Pennetti, el. Savasta.

PROFESSIONI E MESTIERI – Esami abilitazione all’esercizio della professione – Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia – Custodia elaborati. 

La mancata adeguata custodia dei test, astrattamente suscettibile di essere positivamente valutata quale ragione di illegittimità, non determina la illegittimità della procedura concorsuale qualora l’esito della correzione sia stato immediatamente pubblicato e ciò risulti attestato dal pertinente verbale.

Nota:

Il Tar rigetta la domanda cautelare per la sospensione della graduatoria degli ammessi al corso per l’abilitazione alla professione di guida vulcanologica, indetto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia ritenendo, in ordine al motivo concernente la mancata adeguata custodia degli elaborati (test), astrattamente suscettibile di essere positivamente valutato, che in concreto questi ultimi sono stati immediatamente corretti con pubblicazione dei risultati come si evince dal verbale della procedura, contenente la “tabella risultati correzione test”.

2 Dicembre 2016 | By More

PUBBLICO IMPIEGO – SANITARI – INCARICO DIRIGENZIALE – CONFERIMENTO – SELEZIONE – Difetto di giurisdizione – TAR Catania, sez. IV, ord., 3.11.2016, pres. Pennetti, rel. Bruno.

TAR Catania, sez. IV, ord., 3.11.2016 n°832, pres. Pennetti, rel. Bruno.

Pubblico impiego – Sanitari – Incarico dirigenziale – Conferimento – Selezione – Difetto di giurisdizione.

Spetta al Giudice Ordinario (con conseguente difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo) la cognizione delle controversie in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli di direzione di struttura complessa in ambito sanitario, trattandosi di procedura attinente alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato. E ciò indipendentemente dalla natura dell’atto impugnato (endoprocedimentale o finale).

Nota

Il TAR ha rigettato, per difetto di giurisdizione, la domanda cautelare relativa alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Cannizzaro di Catania, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa. Il TAR, confermando quanto precedentemente statuito dalla medesima Sezione in analoga fattispecie (cfr. sent. n°653/2016), ha ritenuto che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il conferimento di un incarico di dirigente di struttura complessa, trovando applicazione l’art. 63, comma 1, del D. Lgs n°165/2001. E ciò senza che rilevi la distinzione, tra gli atti impugnati, tra quelli endoprocedimentali e quello finale della procedura, attenendo tutti alla medesima procedura (che non può essere frazionata) finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale ed essendo tutti caratterizzati dall’inerire strettamente alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato.

16 Novembre 2016 | By More

FINANZIAMENTO PROGETTO OPERA PUBBLICA – REVOCA – Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n.830 – pres. Pennetti, rel. Cumin

Tar Catania, III, ord. 7.11.2016, n. 830, pres. Pennetti, rel. Cumin

Contributi e agevolazioni – Revoca – Violazione dell'obbligo di pubblicazione sulla G.U.C.E. – Comparazione tra interesse alla realizzazione dell'opera pubblica ed interesse al ripristino della legalità – Mancanza – Tutela cautelare – Accoglimento

Il Tar ha sospeso il decreto del dipartimento regionale dell’Energia del 24.3.2016 che aveva estromesso dalla graduatoria definitiva approvata il 17.5.2013 il progetto di un Comune:

– tenuto conto della idoneità dei chiarimenti forniti dal Comune ricorrente circa la ultimazione dei lavori finanziati entro il termine perentorio del 31.12.2015;

– ritenuto che l’unica ragione della disposta revoca sia rappresentata dalla mancata pubblicazione in G.U.C.E. del bando relativo all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei finanziati interventi;

– considerato che tutto ciò consente delibare come verosimilmente fondata, allo stato, la censura del Comune ricorrente circa la mancata verifica, da parte dell’Amministrazione intimata, della “sussistenza di un interesse pubblico prevalente a quello sotteso alla realizzazione del progetto (non identificabile con il mero ripristino della legalità violata)”.

Nota.

La revoca del finanziamento di un’opera pubblica è illegittima se, accertato l’avvenuto completamento dei lavori entro il termine prescritto, è basata esclusivamente su un inadempimento della stazione appaltante consistito nella mancata pubblicazione del bando in G.U.C.E., dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto, rispetto a quello costituito dal mero ripristino della legalità violata.

14 Novembre 2016 | By More